Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Aula Magna Corte Appello Penale – Via A. Varisco – Roma
Descrizione:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
-Commissione di Procedura Penale-
Convegno
IL DNA E LA PROVA PENALE
PROFILI SCIENTIFICI E GIURIDICI
Roma, Martedì 22 gennaio 2008 ore 14,00
Aula Magna Corte di Appello Penale – Via A. Varisco
Avv. Alessandro CASSIANI – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Indirizzo di saluto
Avv. Francesco GIANZI – Consigliere Coordinatore della Commissione di Procedura Penale
Introduzione
Prof. Vincenzo PASCALI – Professore ordinario e direttore dell’istituto di medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli
E’ senza dubbio un campo nel quale la tecnologia ha fatto passi da gigante e probabilmente le migliori energie della biologia applicata hanno prodotto un retroterra di conoscenze assolutamente formidabile.
Se devo esprimere la mia opinione direi che i profili del DNA sono il più importante, il più solido ed il più indiscutibile mezzo di prova che la scienza forense ha oggi a disposizione. Lo sono per moltissime ragioni. Una prima è l’argomento stesso. C’è qualcosa di solido, di incontrovertibile e di duraturo o meglio di universale nel codice genetico che lo rende idoneo come elemento di prova. Sapete, meglio di me, come si fa a produrre una prova: si tratta di associare una o più persone a dei contesti. Ho parlato non a caso di mezzi di prova perché a qualcuno il test del DNA può sembrare una prova in quanto tale. Ma non lo è. Potete ben immaginare che non lo sarà mai se solo rifletteste a quel nutrito numero di casi, molto controversi, in cui pur avendo una formidabile fonte di prova genetica tuttavia molto poco si è raccolto dal punto di vista dell’evidenza probatoria. Perché? Ebbene il compito di chi indaga e di chi ricostruisce la prova diviene via via più difficile negli scenari in cui il presunto omicida e la vittima siano associabili temporalmente, socialmente, sessualmente ecc. di quanto possa avvenire in un contesto nel quale la vittima e l’omicida non abbiano nulla a che fare l’un con l’altra.
E’ una cosa della quale voglio rassicurarvi. Nella realtà il principe dell’interpretazione di questi profili non sarà mai il tecnico e neanche gli investigatori. Il Dott. Intini potrà confermarlo. Approfitto per salutarlo cordialmente avendo un certo senso di solidarietà di colleganza poiché dirige un gruppo di scienziati e di ricercatori che fanno più o meno il mio mestiere. Il principe dell’interpretazione sarà il giudice. A lui spetta il compito di associare le rilevanze scientifiche fornite ad una certa persona.
Ciò detto partiamo dall’idea che il test del DNA è maturo.
Cosa vuol dire maturo? Non c’è un problema d’identificazione umana all’interno del quale il test non possa essere utilizzato e non possa agire in un certo modo, ben tenendo presente che la sua interpretazione grosso modo è legata al suo utilizzatore. Praticamente sarà il contesto processuale che determinerà il valore di questo DNA. Lasciatemi spendere qualche parola in più. Se l’indagato, ad esempio, non ha mai smentito di non essere stato in un determinato luogo trovare un capello sul post potrebbe per qualcuno costituire un elemento di nessun significato. Invece, per la biologia forense, un capello è fonte di numerosissime analisi. Una traccia di sangue può contenere decine di milioni di cellule ebbene un dettaglio infinitesimo di quella traccia, 20 o 50 cellule, è ancora analizzabile. Non voglio entrare su un piano troppo tecnico, anche se ho incontrato spesso Avvocati molto competenti tanto da saper interpretare o definire la qualità di un profilo. Si può analizzare tutto in qualsiasi tempo. Si possono fare analisi passati 10 o 20 anni dall’omicidio di cui vi state occupando questo per ricollegarmi a quanto diceva l’Avv. Cassiani nella sua introduzione. Facciamo un altro esempio. Non avete a disposizione l’indagato con il quale fare il confronto con la traccia biologica proveniente dalla scena del delitto? ebbene avete un suo parente? Con un po’ di capacità analitica e interpretativa potete fare comunque un confronto. Questo lo sanno molto bene i nostri colleghi di polizia scientifica che si servono di quest’ aspetto dell’investigazione che si chiama di intelligence.
Il codice genetico è universale. Cioè sta in ogni cellula e chiunque passi in un luogo per commettere un reato è destinato a lasciare una sua traccia biologica, delle cellule. Il biologo forense è in grado, con i giusti accorgimenti, di rintracciare quelle cellule e sviluppare un profilo. Vi è poi la diacronicità. Può passare l’ira del tempo ma il DNA può ancora essere raccolto e analizzato. Il terzo, elemento, di cui non abbiamo ancora parlato è l’illimitato potere d’identificazione. Vuol dire che se voi scovate il profilo giusto il DNA è un formidabile mezzo di prova perché non troverete mai altre persone che assomiglino al profilo che state utilizzando. Vi faccio un esempio. Supponete di aver sviluppato uno straordinario profilo, di grande lunghezza, su una certa traccia e lo avete riprodotto sull’indagato e supponete che, nel caso dell’indagato o della traccia, avete commesso un errore. Benissimo. Un bravo biologo forense vi dirà che la possibilità di commettere un solo errore su trenta marcatori e sempre molto più grande rispetto a quella di trovare due persone che sono coincidenti per ventinove di questi caratteri e diverse solo per uno. Capite che il tema è di grande interesse e che ognuno di voi debba farsi una base conoscitiva su questi aspetti di enorme valore per l’esercizio della professione.
Questo preambolo mi serve per introdurvi quello che chiamo il “peccato originale” dei profili di DNA. I profili di DNA sono stati introdotti nel 1985 per una stranissima congiunzione astrale di circostanze tutte fortuite. Il capo della polizia di un certo distretto della provincia del New Hampshire conosceva il biologo Sir Alec Jeffreys. Questi studiava l’emoglobina e si era imbattuto nei geni intervariabili. Cioè delle porzioni del genoma che sono straordinariamente diverse da individuo a individuo pur avendo la stessa funzione. Lo studio di quei geni della beta-emoglobina gli consentiva di avere un collegamento preciso. Vi ricordo che prima lavorare sui gruppi sanguini di una traccia significava il fallimento sicuro delle investigazioni. L’arrivo del test del DNA ha ribaltato questo scenario. Il capo della polizia chiese a Jeffreys di analizzare le tracce di un delitto. Si trattava dell’ omicidio di una donna seguito al suo stupro e la polizia doveva risalire al possibile omicida seriale. Jeffrey accettò di buon grado. Realizzò un preciso test, poi pubblicato sull’autorevole rivista Nature, sulle tracce conservate in un tampone vaginale prelevato dalla vittima. Scoppio la più grande caccia all’uomo di quel periodo. Dovete pensare che i delitti erano stati compiuti in un distretto molto piccolo. Erano stati trovati spermatozoi all’interno della cavità vaginale della vittima ed era ovvio che si doveva suddividere la popolazione in base al sesso maschile. Perché vi sto specificando questo particolare? perché mostra l’incredibile limitazione che i profili hanno. Potete avere una sfilza di numeri, la più grande, sui pezzi di genoma di una persona ma se non siete bravi abbastanza da capire che cosa significhino, agli effetti del genotipo, voi non saprete mai a chi appartengono. I poliziotti lo sanno benissimo e temono questo aspetto come uno dei problemi più grandi. Questa è la ragione per cui spingono verso la banca nazionale del DNA. Voi potete entrare negli aspetti più intimi di una persona ma non saprete chi è, dove sta, di che colore ha gli occhi. Quali sono le sue preferenze. Non sapete niente di lui. Questa la dice lunga sul peccato originale. Con i profili attuali io non so niente di una persona. Ho solo una serie di studi di numeri e di picchi che corrispondono similarmente a quei codici a barre che i supermercati utilizzano per identificare il costo dei prodotti. Qualcuno dirà i codici a barre sono molto utili. Si alla cassiera. Sapete perché? Perché lei ha il computer con dentro il costo di tutti i prodotti. Ma se provate a togliere alcuni di questi prodotti e provate a scegliere l’oggetto che vi interessa con il codice a barre senza computer non li troverete mai.
Supponete dunque di avere il profilo di DNA di una persona ignota e di voler cercare di stabilire a chi appartenga. L’assunto attuale del pubblico ministero e di coloro che svolgono le indagini è quello che il test è molto potente quindi lui e solo lui può coincidere con il mio profilo. Tutti possono essere buoni candidati ma a misura di certe condizioni: averci ad esempio qualcosa a che fare con il contesto in cui quel fatto è avvenuto. Ciò significa che quando la polizia afferma non può essere che lui vuol dire che ci si affida ad un dato probabilistico per cui la possibilità che non sia lui è pari a 1*10-15. In realtà secondo me questa probabilità è ancora minore pari ad 1 su 2000. Questa si chiama fallacia del pubblico ministero (prosecutor’s fallacy). Non mi interessa tanto la fallacia del pubblico ministero ma quello che possiamo dire in rapporto a questa in tribunale. Qualcuno potrebbe utilizzare questo profilo per dire al pubblico ministero ad esempio: si va bene i profili che stai utilizzando sono uguali però infondo la cifra che stai usando e che schiaccia il valore di tutte le altre prove va riportata al colpevole per cui questo elemento di prova varrà molto meno in rapporto alla colpevolezza di una persona di quanto non possa essere quello del suo valore rapportato alla rarità maggiore o minore od alla unicità del profilo. Questa è la contraddizione fondamentale. Il problema va posto proprio nei termini in cui ne sto parlando ora a voi. Va detto: certo il profilo del DNA è straordinariamente buono e se è fatto bene, ossia se non ci sono errori produrrà degli effetti di prova generica, ma non vanno trascurate altre prove come quelle testimoniali che confermino i risultati del profilo. Se io ho un profilo che si riferisce ad una persona ma non so nient’altro io non la troverò mai. Da dove comincio a cercare? Questa è la ragione per cui la polizia vuole l’archivio nazionale del DNA. Il funzionamento d’un archivio di questo genere è basato sulla recidiva generica. Vuol dire che io debbo raccogliere profili in quantità che mi permettano di risolvere la teoria della prosecutor’s fallacy. L’Italia è scandalosamente indietro rispetto agli altri stati. Si spendono molte risorse per indagini che potrebbero essere evitate. Se confrontate l’esperienza britannica vedrete come sono molto orgogliosi del loro database che consente di risolvere almeno il 40% dei reati partendo da un semplice click. Non voglio dilungarmi molto su questo aspetto. Mi limito a parlarvi di un articolo apparso sul Financial Times. Si parla di una ditta islandese, chiamata deCode genetics, che per 700$ vi forniscono un kit con tutto ciò che si può sapere del vostro DNA, ossia con informazioni più sofisticate di quelle che sono gli studi del DNA che facciamo adesso. Ci sono informazioni sui geni che rivelano ad esempio il colore dell’iride o della pelle, l’etnia, il rischio di malattie ereditarie ecc. Questa è la direzione futura delle indagini sul DNA. Ossia creare un database di dati rilevanti ed utili perché non si deve confondere la quantità con la qualità. Chiudo parlandovi di un caso pratico che mi è capitato. Mi ha chiamato un avvocato che difendeva un imputato in un determinato processo chiedendomi se un profilo poteva o no essere tipico dei siciliani. Voi capite da questa associazione di cose l’importanza di ciò che vi ho detto? Da lato le nuove possibilità aperte anche agli avvocati di svolgere indagini dall’altro la semplicità di test come quelli del deCode? Quindi sveglia cari avvocati i profili del DNA possono essere usati anche da voi.
Un collega fra il pubblico
Permette una domanda? Quando lei ha parlato della possibilità anche di usare un congiunto per il test del DNA, in questo caso, quale è l’attendibilità del test? Che percentuale ha?
Risponde il Prof. Pascali
Ottima domanda ed anche molto concettuale. Se io ho il fratello l’attendibilità è mediamente buona. Se io ho un cugino potrò avere un risultato altrettanto buono perché le uniche condizione sono strumenti, denaro, esperienza ed una buona testa. A questo condizioni non c’è niente che non possa essere ricavato dai profili del DNA.
Avv. Gianzi
Grazie professore. E’ stato talmente interessante l’argomento che forse il suo intervento avrebbe dovuto occupare una intera giornata. E’ talmente vasta la materia e piena di aspetti neanche immaginabili. Io lascerei ora la parola alla Dott.ssa Baldi che è una esperta genetista e si occupa di svolgere l’esame sul DNA. Ci illustrerà sulle tecniche di ricerca vere e proprie.
Dott.ssa Marina Baldi – Direttore del Consultorio di Genetica
Intanto mi scuso perché non essendoci il supporto del proiettore forse risulterò poco chiara soprattutto perché le immagini aiutano la comprensione degli aspetti tecnici.
Ringrazio dell’invito gli ispiratori di questo convegno. Mi fa molto piacere essere qui davanti ad un uditorio di persone che utilizzano i nostri servizi. La nostra scienza rimane un pochino chiusa nell’ambito del laboratorio se non c’è una applicazione pratica, ossia quella clinica diagnostica.
Tutti voi sapete cosa è l’esame della scena del crimine. E’ una fase delicatissima e viene da domandarsi cosa accade ai campioni di DNA quando vengono prelevati. Il laboratorio è in condizione di estrarre il DNA, come diceva il Professor Pascali che è uno dei massimi luminari in questo settore, anche da pochissime cellule. Pensate che l’estrazione del DNA ad oggi è possibili anche da singola cellula. In un altro campo, anche se in Italia è proibito, con la diagnosi di pre-impianto, ossia quella che si fa durante la fecondazione assistita, è possibile fare diagnosi di una malattia genetica da singola cellula. Quindi con una sola cellula di embrione noi siamo in grado di analizzare una regione del DNA e di stabilire se quell’embrione, una volta impianto in utero, svilupperà una certa malattia genetica. Le tecniche diagnostiche si sono raffinate rispetto a qualche anno fa, dove l’unica cosa che noi potevamo vedere era il gruppo sanguigno o qualche porzione di DNA, ma l’analisi avveniva macroscopicamente ed occorreva una grande quantità di sangue o di fattore biologico per fare l’analisi. Ora , invece, sono sufficienti pochissime cellule e l’estrazione viene fatta elidendo la cellula e trattando questo DNA in modo tale che amplifichi la sua quantità. Il DNA ha una sua peculiarità che è quella di potersi moltiplicare in alcune condizione ossia con alternanza di temperature alte e basse all’interno di un apparecchio che si chiama PCR. Il PCR è stato la vera rivoluzione nel campo della biologia molecolare. Ha consentito di cambiare completamente tutte le tecniche diagnostiche che esistano al mondo. Questo apparecchio ci consente inserendo il nucleo della cellula, insieme con delle sostanze specifiche, di avere moltissime copie di quel DNA della regione che ci interessa. Si studiano regioni particolarmente polimorfiche, short tandem repeats, che sono regioni che hanno una variabilità enorme e di cui si conosce la frequenza nell’ambito della popolazione che stiamo studiando. Dopo di che il DNA replicato viene passato nel sequenziatore che ci da un profilo genetico.
Nel caso della genetica forense è importante che la qualità di questi tracciati sia sufficientemente buona per consentire una comparazione. Il problema, lo ricorda il Prof. Pascali, è che esiste la necessità di comparare. Non possediamo una immagine tale e quale del colpevole ma un profilo di DNA. Questo aspetto spesso è difficile da far comprendere alle persone. La difficoltà di far capire i limiti di queste tecnologie. Noi abbiamo la possibilità di avere una prova certa quando possiamo fare una comparazione con un altro profilo di DNA. Questi profili vengono comparati. Viene poi elaborata una relazione tecnica che fornirà la probabilità o meno che esista al mondo un’altra persona con lo stesso aspetto genetico in base a questa sarà fatta una valutazione giuridica.
Ultimamente queste tecniche sono ad un ottimo punto di sviluppo. Manca l’associazione tra genotipo e fenotipo ma ci si sta arrivando. Certamente si studiano anche regioni polimorfiche più significative ed abbiano nuovi kit tecnici che ci consento di stabilire più facilmente se un tipo di DNA deriva ad esempio da spermatozoi o da saliva. Quindi ci avviamo sempre più ad analisi funzionali alle indagini.
Un ultimo campo di applicazione di cui vorrei parlarvi è quello dei ricongiungimenti familiari. Noi nel nostro centro da diversi anni stiamo portando avanti un grosso progetto con il Ministero degli Esteri e l’ONU. Lo scopo è consentire di riunire le famiglie di extracomunitari nel caso in cui si tratti di paesi che non hanno anagrafe. Con queste tecniche di DNA è possibile stabilire con certezza il grado di parentela fra le persone. Abbiamo fatto oltre 3.000 campioni. In quest’ultimo periodo si sta inserendo anche la Cina perché, nonostante abbia l’anagrafe, questo sistema è considerato più attendibile.
Io purtroppo avevo preparato anche delle diapositive ma non è stato possibile mostrarle non mancherà sicuramente occasione di farlo prossimamente.
Avv. Gianzi
Ora proseguiamo con aspetti meno scientifici ma più attinenti alla nostra professione ed alla prova vera e propria. Lascio la parola all’Avv. Scalise.
Avv. Gaetano Scalise – Consigliere della Camera Penale di Roma
Grazie e buona sera a tutti innanzitutto. La carne sul fuoco è abbastanza. L’amico professore Pascali ha parlato a tutto tondo, come ci ha spesso abituato, e bisogna ricordare che è quasi il padre putativo degli studi del DNA in Italia. Ovviamente moltissime sono le problematiche che riguardano il DNA e la prova nel processo penale. Per alcuni versi anche nel processo civile. Pensiamo all’attribuzione della paternità. Non vi è certo sfuggito il salto di qualità che si è avuto nel processo civile nei casi di attribuzione della paternità . Si arriva ad attribuirla con un’approssimazione pari al 99%.
Per quel che riguarda l’aspetto della prova nel processo penale e la ricerca di essa attraverso il DNA è evidente che occorre una armonizzazione con i principi che governano il nostro processo: libertà, rispetto ed intangibilità della persona umana. Principi che trovano tutela e garanzia nella nostra Costituzione e, per altro verso, trovano tutela nel nostro codice di rito per certi versi in modo abbastanza rigoroso. Ovviamente va distinta la problematica tra le due fasi processuali ossia quella che delle indagini preliminari e quella dibattimentale. Poi l’Avvocato Placanica entrerà meglio nel vivo. Basti ricordare che nelle indagini la polizia giudiziaria ha poteri che le consentono di agire di impulso in relazione alla conservazione delle prove. Poteri che forse le consentono di travalicare quei principi in materia di libertà dell’individuo e di tutela della personalità che dovrebbero sempre governarci. Non tralasciamo poi tutta quella problematiche delle indagini che conducono all’accertamento probatorio parentale attraverso l’incidente probatorio o la perizia.
Parlavamo prima con il Prof. Pascali che è evidente che le scelte del PM sono molto importanti nella fase delle indagini preliminare. Dovremmo anche ricordare in tema di reperti che questi potrebbero logorarsi o consumarsi nella fase delle indagini. Perché se è vero che con una piccola quantità di sangue possiamo fare varie prove di DNA e anche vero che si deve fornire la possibilità, non solo al consulente del PM ma anche alla difesa, di accertare se c’é quella sequenza rispetto al soggetto da porre a confronto. Da qui si innesta tutta la problematica relativa alle indagini difensive. Chi vi parla non è molto propenso a pensare che le indagini difensive siano state la panacea di tutti i problemi che la difesa affronta all’interno del processo penale. Noi parliamo sempre di articolo 111 della Costituzione. Invochiamo sempre la parità tra le parti ma non c’é niente da fare. La pubblica accusa ha la banca del DNA e noi a mala pena riusciamo a trovare un consulente a cui sottoporre un accertamento che può esserci utile. Quindi questa è un’occasione da non perdere come diceva il Prof. Pascali. L’Avvocato deve munirsi degli strumenti all’avanguardia. Ecco perché la necessità di essere aggiornati e sapere che basta mandare un’e-mail all’altro capo del mondo per avere una traccia completa di quello che può essere il DNA del nostro assistito onde avere materiale utile per la difesa.
Avevo letto anche io della notizia che ci ha riportato il Prof. Pascali. Ha dell’incredibile pensare che si possano chiedere informazioni che vanno oltre la sola sequenza come quelle collaterali ad esempio se la genia di quel particolare soggetto, nel corso degli ultimi secoli, si è trasferita da un continente ad un altro. Pensate a che grande opportunità abbiamo di valutare una mole di dati e quindi all’esempio che riportava il Prof. Pascali di quel collega che chiedeva se era possibile associare quel profilo ad un particolare territorio.
Io discorrevo prima con il Dott. Intini che in realtà noi ci poniamo dei falsi problemi questa banca del DNA ad esempio. Siamo l’unico paese in Europa in ritardo sotto quest’ aspetto. Pensate alla rivoluzione che c’è stata dal punto di vista delle indagini criminali quando si è scoperto che ognuno di noi aveva impronte digitali diverse dagli altri. Anche qui negli uffici della polizia vi è stata una prima raccolta di queste impronte digitali sotto forma di banca cartacea, poi informatizzatasi, allo scopo di consentire di risalire all’autore di un reato. Il vero problema del DNA è che attraverso di esso si potrebbero avere migliaia d’informazioni e quindi occorrerà una normativa rigida che sia anche di concerto con la normativa sulla privacy in tema di conservazione dei dati sensibili. Non perché un soggetto ha compiuto un reato deve avere minore tutela rispetto ad un soggetto incensurato.
Le problematiche, come vedete, hanno molte facce e sfumature e coinvolgono anche l’attività del PM costringendolo a muoversi all’interno delle disposizioni del nostro codice senza che si trasformi in un soggetto afono all’interno del processo. La corte costituzionale nel 1996 ha stabilito un principio preciso sui prelievi coattivi sull’imputato. Mi riferisco alla vicenda della Madonnina di Civitavecchia. Gli abitanti della casa, dove era conservata la madonnina, si rifiutarono di sottoporsi al test per verificare se quel sangue appartenesse ad uno di loro. Sulla questione della obbligatorietà del prelievo, che il PM voleva fare, fu sollevata una questione di incostituzionalità dalla difesa. La Corte diede ragione alla difesa con una sentenza che ha fatto da capo scuola sui prelievi coattivi. Tanto è vero che l’Avv. Frigo, che all’epoca era Presidente della Camera Penale, in un suo trattato ha scritto: “la consulta salva la libertà personale dei cittadini”. Le problematiche sono molte come vedete. Attengono anche ai prelievi fatti “inconsapevolmente” nei confronti dell’indagato, da parte della polizia giudiziaria. Se sia possibile che la PG, nell’ambito delle indagini, abbia la possibilità di prelevare in modo occulto dei campioni sui quali fare la ricerca sul DNA. Questo è possibile. Perché abbiamo una norma, l’articolo 348 del nostro codice di rito, che consente alla polizia di assicurare le fonti di prova, all’interno delle indagini che sta svolgendo, e quindi lo può fare anche in maniera inconsapevole sull’indagato o chi può essere, in qualche modo, sospettato di un delitto così sottoponendolo ad una prova inconsapevole di DNA. Tutto questo induce problemi che vanno affrontati all’interno del processo perché riguardano anche la possibile irripetibilità sopravvenuta dell’esame del DNA. La scelta del PM sul tipo di accertamento da far effettuare al suo consulente determina il consentire o meno la controprova da parte della difesa. Dicevamo prima che su una macchia di sangue si possono fare più accertamenti mentre non è facilmente divisibile il DNA contenuto nel bulbo di un capello.
Quindi io vi ho dato così degli input e,siamo d’accordo con l’Avvocato Placanica, di non appesantirvi molto con nozioni e numeri che sicuramente saprete fronteggiare ed utilizzare meglio di noi. Soprattutto per quelli che fanno i penalisti ogni giorno. Io credo che come sempre all’interno della gestione dell’indagine di polizia giudiziaria da parte del difensore le indagini difensive rientrino nel concetto di qualità della prestazione a cui noi tutti dobbiamo tendere. Una prestazione sempre migliore in favore del nostro assistito. In questo ci possono soccorrere soltanto convegni come quello che il Consiglio dell’Ordine oggi ha organizzato. Nei quali noi cerchiamo di avere e dare input e stimoli per approfondire argomenti che bene o male saranno parte del nostro quotidiano. Siamo in un momento di continua evoluzione del mondo scientifico e dovremmo tenere il passo. Oggi il processo penale non è facile da gestire e l’attività del difensore è fondamentale sin dalle indagini preliminari. Dicevo prima che non sono un fautore delle indagini difensive e non sono uno di quelli che pensano che abbiano risolto tutti i nostri problemi. Certamente però, utilizzate cum grano salis, possono essere assolutamente utili per la gestione del processo penale. Poi, francamente, lasciatemelo dire prima o poi dovremo arrivare a questi albi professionale per dare una maggiore qualificazione a tutti gli avvocati. Non è più concepibile che io la mattina vada a fare uno sfratto ed il pomeriggio vada a regina cieli a fare una convalida. Anche questi corsi di formazione dovranno essere mirati al tipo di specializzazione che ognuno di noi ha. Perché a me fa piacere che siano intervenute 600 persone per sentir parlare di DNA. Mi auguro, come diceva prima il Consigliere Gianzi, che era del DNA che volevate sentir parlare e che dei crediti formativi non vi importava nulla. Mentre se eravate venuti per i crediti formativi, poiché il Consiglio dell’Ordine fa quasi 200 convegni all’anno, il Presidente potrà eventualmente smentirmi, questi convegni sono a titolo gratuito per tutti gli avvocati. Allora cerchiamo di specializzarci sempre di più all’interno del nostro spicchio di professione. Perché non c’é niente da fare arriveremo prima o poi agli albi di specialità. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Grazie.
Avv. Gianzi
Ringraziamo l’Avvocato Scalise. Adesso l’Avv. Placanica ci parlerà di acquisizione e formazione della prova nel processo penale in senso stretto
Avv. Cesare Placanica
Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e coloro che hanno parlato prima di me. Faremo una chiacchierata su un fatto atipico nuovo e su un mezzo di prova un po’ particolare. Già la definizione mezzo di prova è ultronea rispetto alla collocazione sistematica. Vi dico questo perché è un aspetto della prova del DNA , aldilà della sua scientificità, per quel che arriva a noi come elemento preconfezionato, senza voler sparare sulla croce rossa, anche qui il legislatore si è mosso senza rendersi conto di inserire nel nostro codice di procedura un mezzo micidiale in una collocazione sistematica addirittura fra le attività di polizia giudiziaria durante la fase delle indagini. Tutto questo perché la legge 146/2005, in sostanza, fa delle modifiche piccolissime, appunto nella parte del libro quinto del codice di procedura penale dedicato alle attività di polizia giudiziaria. Per prima cosa nel terzo comma del 354 ecco una definizione. Noi sappiamo nell’ambito del processo penale quanto valgono i principi cardine. Non vi dimenticate che il codice all’articolo 187 oltre a dire che l’oggetto di prova devono essere i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della pena o della misura di sicurezza dice anche che sono oggetto di prova i fatti da cui dipenda l’applicazione di norme processuale: cioè il procedimento probatorio è oggetto di prova. Con la riforma mediante un lessico quanto mai vago parlando di accertamenti urgenti sui luoghi, dove è appena accaduto un fatto, il legislatore si esprime così: se questi accertamenti urgenti comportano prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma 2 bis dell’articolo 349. In quest’ottica l’oggetto invasivo di prova è qualcosa che tocca la sfera privata non solo della persona nei confronti del quale sono svolte le indagini ma anche del cittadino laico. Ossia quel soggetto che non è attinto dalle indagini e neppure indiziato. Continua il legislatore se gli accertamenti indicati al comma due comportano il prelievo di capelli o di saliva e manca il consenso dell’interessato la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale previa autorizzazione scritta oppure orale del pubblico ministero. Ora io dico stiamo raccogliendo un mezzo di prova micidiale nei confronti di chi lo subisce. Il processo non è un luogo dove si fanno atti di fede. L’avvocato viene chiamato non solo a controllare la legalità degli atti, nei confronti del soggetto contro cui quel materiale viene usato, ma serve anche l’interesse pubblico. Lo stato, infatti, non può permettersi che venga condannato un innocente. Ecco perché predispone tutta una serie di procedure. La sua ottica sull’affidabilità del risultato è tanto più alta quanto più sono le garanzie che lo precedono. Allora non vi sarà sfuggito che stiamo parlando di una collocazione che si inserisce in una fase delle indagini preliminari ove vi è una totale assenza di contraddittorio ed una totale mancanza di partecipazione del soggetto indagato o potenziale indagato. Questo si troverà tra capo e collo questo macigno. Il DNA viene acquisito con una procedura che spesso può comportare una irripetibilità con tutte le ovvie conseguenze sotto il profilo della validità sempre ai fini del processo delle attività compiute. Francamente lo stesso percorso che ci troviamo davanti tutti i giorni quando si parla di individuazione fatta dal PM, che anche lì dovrebbe servire in casi di eccezionalità ed urgenza solo per proseguire le indagini, ma che difatti ha sostituito, a tutti gli effetti, il mezzo di prova della ricognizione, grazie anche a quella copertura che ha dato la corte costituzionale. Così in un certo senso non c’è tassatività dei mezzi di prova ma c’è il principio del libero convincimento del giudice e quindi io prendo tutto per buono. Valuto tutto come mi pare. Non ho necessità di fare tutte le procedure come la ricognizione. Non devo chiedere preliminarmente di descrivere l’indagato. Non gli devo dire in che contesto. Non parlo di limiti o di particolari procedure che garantirebbero l’atto ma faccio individuazione e supplisce alla ricognizione. Introduco nel sistema processuale un elemento così importante. E’ questo il primo problema ed è un problema che saremo costretti a sollevare. Io non voglio che, nei confronti del mio assistito e nei confronti di nessuno, si possa giudicare sulla sua responsabilità, per un fatto di reato particolarmente grave, la dove io non abbia potuto partecipare con la possibilità di controllare l’acquisizione del materiale probatorio.
Il secondo profilo, che lascia sconcertati, è quello attinente alla invasività ed alla tutela. Vi diceva prima Gaetano che c’è stata una pronuncia di incostituzionalità per un fatto tutto sommato meno grave. In realtà l’articolo 224 in quel “adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari” riguarda un provvedimento del giudice che lasciava troppo spago secondo la Corte Costituzionale alle valutazioni del giudice. La censura arriva perché attenzione stiamo parlando di uno dei sette mezzi di prova codificati, nell’ambito del procedimento penale, e stiamo parlando della perizia, mezzo più che mai garantito, che presuppone già il contraddittorio. La censura arriva perché l’espressione usata è estremamente vaga ed in particolare consente che il giudice disponga misure che incidono sulla libertà personale dell’indagato e dell’imputato al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi previsti dalla legge. Se è questa l’ottica allora pensate cosa avviene qui. E’ una attività di iniziativa pura della polizia giudiziaria. Un’attività che viene autorizzata ex post. Ove è necessario il prelievo coattivo. Stiamo parlando di qualcosa che non è sotto un profilo lessicale finito e se la corte costituzionale ha visto un vulnus in quella generica locuzione finale del 224 immagino che anche qui si ponga il problema di quanto incide sulla sfera di libertà personale garantita dalla costituzione.
Poi c’è un altro profilo non si può dire che possa ammettersi un parallelo fra la formazione della prova e l’identificazione del soggetto a cui si arriva mediante le impronte digitale e quello a cui si arriva mediante il DNA. In parte perché il prelievo tecnicamente è molto più difficile rispetto all’acquisizione dell’impronta. In parte perché, lo ricordava la Dottoressa prima, è più difficile arrivare alla comparazione. Mi pare che sotto questi profili d’incertezza assoluta del lessico e di particolarità difficoltà più di un aspetto della vicenda meriti grande attenzione. Il vero pericolo è quello che così si arrivi all’errore giudiziario. Spero di avervi dato qualche indicazione utile sotto il profilo pratico mi pare che altro non debba dirvi e vi ringrazio.
Avv. Gianzi
Ringraziamo l’Avv. Planica per il suo intervento. Ora c’é una parte altrettanto interessante affidata al Dott. Intini. Lo conoscono tutti è il Direttore della Polizia scientifica della Direzione anticrimine della Polizia di Stato. E’ il nostro contraddittore nella formazione della prova e soprattutto ci parlerà della tanto discussa di banca dati. Ci illustrerà le ragioni per cui si sta portando avanti questo progetto.
Dott. Alberto Intini – Direttore della Criminalpol
Grazie dell’invito e della possibilità di confrontarmi su questo tema. Soprattutto della possibilità di parlare dopo interventi così interessanti ed autorevoli. Mi permette di ampliare il mio discorso, che doveva essere solo sulla banca dati, spingendomi a considerazione che penso saranno di vostro interesse. Questo ultimo in particolare ma devo dire, con la massima sincerità, visto che fino a pochi mesi fa dirigevo la struttura investigativa principale della Polizia di Stato a Roma, anche nell’ottica dell’applicazione della scienza alle indagini, che il prelievo coattivo non è la panacea rispetto all’importanza della banca dati del DNA. L’interesse vero di tutti i cittadini è la sicurezza. Il prelievo coattivo non è previsto nel disegno di legge sulla banca dati. C’é un altro disegno di legge che prevede l’introduzione del 224bis che porta avanti la possibilità di introdurre il prelievo coattivo. Quest’ultimo è stato inserito, sono d’accordo su questo, in modo un po’ arronzato con la legge del 2005. La finalità di quella legge era di contrasto esclusivamente al terrorismo. In quell’ottica doveva essere attuata la modifica dal momento che il terrorismo internazionale coinvolge persone di varia etnia. Ma la legge è entrata male e tocca effettivamente tematiche di libertà della persona e di qualificazione di interventi della polizia nel processo penale. Dovrebbe esserci un’armonizzazione con una normativa chiara però, ripeto, dal punto di vista dell’investigatore non è un elemento fondamentale poiché, pur in presenza di una prova genetica, resta l’interesse dell’indagato a dire “non sono io” e fornire il suo profilo del DNA.
E’ stato ricordato dagli esperti che mi hanno preceduto che oggi gli studi in questa materia hanno fatto dei passi così rilevanti per cui si è passati da un’ assenza del DNA nel processo penale ad una rilevanza in certi casi anche eccessiva. Questo eccesso è colpa di certe trasmissione che fanno disinformazione o di commenti di inesperti della materia che vanno a banalizzare l’importanza del DNA nel processo. Secondo me ha anche una forte valenza difensiva. La novità è la possibilità di estrarre il DNA anche da piccole tracce ed a distanza di tempo. Prima occorrevano grandi tracce e che provenissero da materiale non deteriorabile. Oggi è possibile estrarre il DNA anche da cellule epiteliali, da tracce lasciate a seguito dell’afferrare violento di un oggetto o dallo sfregamento della pelle su di un supporto. Questo non vuol dire che ogni cosa che si tocca lascia tracce di DNA ma esistono condizioni favorevoli. Rispetto a dieci anni fa, quando occorrevano grosse quantità di tracce ematiche per estrarre il DNA, ora basta pochissimo. Ecco perché l’importanza del DNA sta soppiantando quella che prima era delle impronte digitali. La differenza sta nel fatto che l’impronta digitale può essere lasciata solo dalle mani e deve essere lasciata in un certo modo per essere leggibile mentre le tracce biologiche, che consentono l’estrazione del DNA, sono le tracce ematiche, la saliva, il liquido seminale, i capelli ed addirittura le ossa. Quindi è molto più probabile che l’autore di un delitto rilasci il proprio DNA rispetto alle impronte digitali. Questo è un aspetto da sottolineare perché amplia le possibilità di identificazione di una persona. Io sono molto cauto nell’usare questo termine poiché l’errore che si fa, come è stato già ricordato, è che l’esame del DNA non consente di dare il nome dell’assassino al Magistrato. E’ un accertamento tecnico scientifico che consente di identificare una persona e di dire questa persona, il cui DNA è stato identificato, era presente in un luogo, aveva toccato un certo oggetto in un certo modo oppure aveva rilasciato la propria saliva su un supporto. Queste sole cose che l’accertamento può dire. Va dunque ridimensionata la valenza probatoria del DNA rispetto a quelle errate manifestazioni d’informazioni ma il DNA ha una forte valenza identificativa. Resta un altro limite: non può dare una datazione di questa presenza. Questo confine può essere superato soltanto con un quadro investigativo più ampio. Ma il problema maggiore è che per il DNA si prete quanto accadeva una decina di anni fa per le impronte digitali. Vi è sempre questo termine temporale dei 10 anni perché grosso modo dalla metà degli anni 90 inizia l’applicazione forense delle acquisizioni scientifiche. Le forze di polizia si dotano dell’Automated Fingerprint Identification System (AFIS) che è il più grosso database di impronte digitali al mondo. Qui vengono inserite le impronte digitali che prima erano conservate in maniera cartacea nel casellario centrale della polizia scientifica. Questo database consente l’identificazione di un’impronta ritrovata sulla scena di un delitto se questo soggetto è già inserito nel database. Voi sapete, sulla base delle normative articolo 349 ed articolo 4 del TULPS, che le persone nei cui confronti vengono svolte le indagini sono identificate con il riconoscimento fotografico e l’accertamento dattiloscopico. Prima del 1995 per dare un nome a queste impronte e quindi per sostenere che quel soggetto era stato su quel luogo ed aveva toccato il tavolo lasciando un impronta occorreva avere dei sospettati onde poter fare il confronto fra le impronte del sospettato e quelle trovate sul luogo. Non vi erano altre possibilità per identificare quell’impronta. Con l’istituzione dell’AFIS, invece, si è risolo il problema in maniera semplice. E’ bastato inserire l’impronta nel database e attraverso algoritmi particolari si riesce ad individuare l’impronta digitale corrispondente a quella persona che abbia dei precedenti sempre e sia già stata segnalata ed inserita nel database. Fino a pochi anni fa eravamo sui 3-4 milioni. La legge sull’immigrazione, che ha introdotto l’obbligo di foto segnalamento, ha aumentato la mole di questa base dati. Soltanto i soggetti inseriti in questa banca dati possono essere identificati. Questo ha aperto fronti investigativi enormi. Prima bisognava avere dei sospettati e quindi le indagini su un soggetto, che non aveva lasciato tracce nell’ambiente della vittima, non lo avrebbero mai identificato. Invece così è possibile identificarlo e magari è un soggetto che abita anche all’estero che occasionalmente si è trovato sul luogo del delitto. Quello che si prefigge la banca dati del DNA è proprio questo. Oggi se troviamo una traccia biologica sul luogo di un delitto di violenza sessuale ai danni di una donna, ad esempio il liquido seminale dell’autore, oggi non ne ricaviamo nulla. E’ come il codice a barre di cui parlava il Prof. Pascali per i supermercati. Un dato insignificante sempre che non ci sono degli elementi investigativi che ci consento di ipotizzare chi sia l’autore del reato individuato un preciso soggetto. A quel punto, avendo il DNA del soggetto, si può fare il confronto. E’ solo questa la possibilità. Ecco perché abbiamo dei casi di recidiva o seriali che non sono collegati. Questo è un altro problema. Possiamo avere un individuo che con una serie di stupri gira il nostro paese rilasciando il proprio DNA ma siccome è una persona che ha saltuariamente la sua presenza nei luoghi di delitto non riusciremo mai a trovarlo. Pensiamo a casi più recenti come quelli delle famose rapine in villa. Bande che girano varie regioni di qua e di là. Persone che non sono conosciute nei luoghi e non vengono sospettate. Non si può prendere un loro DNA per confronto e quindi queste sono persone seriali. Non mi sto riferendo non ai serial killer ma ad individui che commettono stupri, violenze, omicidi, rapine all’interno del nostro paese. Ecco la necessità della banca del DNA. Consentire di collegare questi casi, almeno in una prima fase, per dire c’è un soggetto con questa striscia di DNA che ha commesso 50 rapine. Voi capite che ha un’importanza notevole per la sicurezza di tutti noi e non va vista solo in un’ottica di invasività. Lo scopo principale è quello di arrivare ai risultati che già abbiamo con le impronte digitali: creare una serie di collegamenti fra episodi seriali. Questo tipo di banca dati ha un’ enorme valenza preventiva. Ovviamente diventa un deterrente per chi è abituato a commettere dei crimini e sa che il suo DNA può essere contenuto in un database. Ha un ruolo importante per l’identificazione dei cadaveri nei disastri aerei o di quelli rinvenuti e non identificabili in altro modo. E’ utile in caso di persone scomparse. I i parenti di una persona scomparsa possono consegnare il profilo del proprio DNA in modo che si crei un collegamento dall’altra parte del mondo con persone il cui corpo è stato ritrovato e non sono stati identificati. Per ricollegarmi con il discorso di prima, la banca dati del DNA ha anche una forte valenza difensiva. Voi sapete, perché è il vostro mestiere, che in molte indagini vi sono dei soggetti sospettati ed anche indagati che già dai primi momenti, a causa di un uso selvaggio dei media, diventano responsabili. Sono piazzati ogni giorno sui giornali e difficilmente si scrollano di dosso questa veste. Qualora invece siano innocenti uno strumento del genere potrebbe facilmente individuare il reale autore. C’è un caso sintomatico che non vorrei citare perché è molto recente. Darò degli accenni senza entrare nello specifico. C’é stato un caso in cui una persona, se ci fosse stata la banca dati del DNA, avrebbe evitato forse di commettere un omicidio di anni prima ma probabilmente una serie di violenze sessuali successive. Nel caso vi è stata un’ indagine che si è prolungata del tempo con dei sospettati. Questi per una serie di motivi ed elementi erano legittimamente sospettati ma solo grazie ad un caso particolare che ha condotto a collegare il modus operandi dei delitti ad un omicidio di qualche anno prima ha spostato l’attenzione su un altro soggetto il cui DNA, dopo il confronto, lo ha individuato con certezza quale autore dei delitti. Ora come dicevo prima non è stato individuato da subito perché non aveva nessun collegamento con la vittima mentre il collegamento lo avevano altre persone. Queste sono state purtroppo oggetto di sospetto per anni perché non s’individuava il vero autore. Vi dirò che quella pratica che il Presidente Cassiani, su un piano del rispetto dei diritti della persona, criticava ossia il prelievo, che io chiamo subdolo, a cui la polizia giudiziaria fa ricorso frequente, proprio per mancanza di uno strumento normativo, ha però consentito di escludere i sospettati. Questi sono stati i primi con i quali si è fatto il raffronto con la traccia di DNA. Quindi quella pratica subdola ha permesso di escludere quelle persone che altrimenti, per il movente ed altre questioni, erano altamente sospettati. Il DNA diventa un elemento probatorio anche a favore dell’indagato o del sospettato. L’arrivo al vero autore purtroppo si è avuto dopo sei o sette anni perché mancava una banca dati del DNA. Questa ci avrebbe consentito di arrivare prima. Questa è l’importanza fondamentale di una banca dati non il carattere probatorio perché la banca dati sarebbe un indizio, l’indicazione di un nome. La problematica principale è quella della tutela delle persone perché occorre fare un bilanciamento fra vantaggi per la collettività e limiti alla libertà e privacy dei soggetti. Quando parliamo di banca dati nel nostro paese si pensa subito alla schedatura. Si pensa subito che i nostri limiti sono ristretti. Io vorrei chiedervi per fare un esempio concreto: voi non pensate che le banche dati che hanno in mano i privati, ad esempio i gestori telefonici o di carte di credito, non sono più invasive di una banca dati del DNA? Quelle sono banche dati che sono in grado di sapere il nostro tenore di vita, i nostri spostamenti, le nostre abitudini anche sessuali. Questi database non sono però oggetto di critica, perché permettono la circolazione del nostro denaro, mentre un database, che non da nessuna informazione, come quello del DNA ci pone isolati nel resto d’Europa. Vi cito i paesi europei e quelli che vorrebbero farvi parte che c’é l’hanno dal 1995 ad oggi sono: l’Inghilterra, l’Irlanda del nord, la Scozia, l’Olanda, l’Austria, la Germania, la Slovenia, la Finlandia, la Danimarca, la Norvegia, la Svizzera, la Svezia, la Croazia, la Francia, la Repubblica Ceca, il Belgio, l’Estonia,la Lituania, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria, la Romania, la Spagna. Praticamente l’Italia è sola con Grecia, Portogallo e Polonia…
Interviene l’Avv. Scalise
Io ho guardato con molta attenzione il disegno di legge sulla banca dati è mi sembra un po’ debole quella parte che prevede la cancellazione e la distruzione dei campioni biologici in caso di assoluzione dell’imputato. Non vorrei che poi facessimo la stessa fine del casellario giudiziale dove vi l’obbligo di togliere tutti quei dati sulle sentenze che rimangono però lì per anni fino a che un avvocato non fa una istanza. Forse questa parte andrebbe arricchita. Magari inserendo qualche sanzione per chi si dimentica di provvedere alla cancellazione dei campioni biologici.
Dott. Intini
Sono d’accordo. Vorrei però prima di questo evidenziare cosa ci interessa. Partiamo intanto dal dato che non sappiamo se questo disegno di legge compirà il suo iter parlamentare. Io aggiungerei anche oltre al casellario giudiziale le informazioni che restano negli uffici di polizia anche se un soggetto viene semplicemente denunciato e poi non se ne fa più nulla. Informazioni che restano per anni e se nessuno le conosce e mai fai richiesta di cancellazione restano come aspetto negativo. La differenza è che queste informazioni sono in danno del soggetto mentre lo scopo della banca dati è quella di avere una raccolta di sequenze numeriche che non dicono nulla come ci hanno spiegato i relatori di prima. Vengono raccolte solo informazioni pari allo 0,5% su di noi come ad esempio il sesso…
Interviene l’Avv. Scalise
Mi scusi non sono d’accordo con lei. Siccome questa banca dati nasce, secondo quello che è scritto nel disegno di legge, a tutela del cittadino di fronte a persone che commettono frequentemente reato ad esempio la recidiva è uno dei passaggi chiave allora perché, se io sono stato prosciolto, il mio DNA dovrebbe rimanere ancora nella banca dati?
Dott. Intini
Allora per rispondere meglio partendo dal disegno di legge lo stesso prevede che la traccia biologica sia comunque dopo 20 anni eliminata ed il profilo del DNA cancellato. Se il soggetto viene assolto comunque viene cancellata d’ufficio non è prevista una domanda…
Interviene l’Avv. Scalise
Anche una domanda…
Dott.Intini
Va bene. Comunque lo prevede ed il regolamento potrà meglio precisarlo. Mi preme però sottolineare come in un caso residuano dati di una persona ed avremo notizie inesatte mentre nell’altro caso, quello della banca danti del DNA, noi non avremo nessuna notizia. Questo perché vi è uno sdoppiamento tra la traccia ed il nome. Non è una banca dati che può essere interrogata con il nome ma solo inserendo il profilo del DNA rilevato sul luogo del delitto. Non ci dice il nome. Questa banca dati dice solo che è positivo. C’é un profilo identico. Poi, con ulteriori garanzie, se vi è un procedimento penale vi sarà l’accoppiamento del nome al profilo. Sulla organizzazione si prevede la massima tutela delle persone con un altro sdoppiamento: in un area le tracce biologiche ed in un altra area i profili del DNA. Cioè in un laboratorio centrale gestito dal DAP del Ministero della giustizia verranno conservati in frigoriferi delle tracce biologiche e salivari tratti dai detenuti di un certo tipo di reati. Questo non è un archivio ma una conservazione. Non si tratta quindi di un database che può essere interrogato. Poi verranno estratti i profili che inviati in una banca dati presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Quindi due luoghi diversi due Ministeri diversi uno per la traccia biologica ed uno per il profilo del DNA. Anche nella banca dati del DNA esiste uno sdoppiamento tra nome e profili del DNA. Solo con un accoppiamento è possibile individuare la persona. Il Garante della privacy a settembre ha posto 3 condizioni per rendere accettabile questo sistema. Uno che abbia finalità esclusivamente identificativa. Due che ci sia una tracciabilità delle operazioni ed il terzo punto faceva riferimento ad una rigidità dei soggetti che abbiano accesso alla banca dati. Sul primo punto ha solo finalità identificative e potrà essere interrogato nel processo penale solo per sapere se esiste una traccia di questa persona. Altrimenti non verrà autorizzato l’accoppiamento. Le informazioni potranno essere gestite solo da persone autorizzate. Per impedire accessi abusivi alla banca dati è previsto che ogni interrogazione lascerà una traccia del suo autore con tutte le conseguenze che sono previste dalla legge. Vorrei dire solo un’ultima cosa a titolo di esempio. In Gran Bretagna vi è stato un aumento della risoluzione per i casi di delitto dal 26 al 59%, per gli omicidi dal 32 a 72% mentre sulle violenze sessuali dal 17% al 78%. Stiamo parlando di un paese che dal 1995 usufruisce di questa banca dati. Che ha più di 5 milioni di dati sui cittadini ma che non ne fa alcun uso invasivo. Che sta estendendo i criteri di prelievo anche alle persone che vengono trovate in stato di ebbrezza proprio. Questo perché non vi è nessuna limitazione della privacy del cittadino ma una forte valenza di sicurezza per tutti. Il mio intervento è concluso.
Avv. Gianzi
Ringraziamo il Dott. Intini. Ora è previsto un breve intervento dell’Avv. Spagnolo.
Avv. Floriana Spagnolo
Ringrazio in particolar modo l’Avv. Cassiani ed il Consigliere Gianzi che hanno accolto le istanze mie e del collega Avv. Gallo per le richieste di carattere professionale e di formazione rivolte non ai crediti formativi ma alle esigenze del nostro lavoro. Il convegno è stato pensato infatti ad ottobre quando di questi crediti ancora non si parlava in modo definitivo. Non posso aggiungere nulla di nuovo a quanto detto dai nostri relatori sennonché, a chiusura di questo discorso, l’esigenza di questa banca dati si inserisce nell’ottica di una cooperazione transfrontaliera che prende le mosse da un trattato del 2005. In tale cooperazione di lotta e contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e all’immigrazione illegale poi, nel 2007, altri paesi facenti parte dell’Unione Europea hanno deciso di rendere applicabile anche all’Europa il trattato. Si è deciso di seguire una via alternativa all’ordinaria prevedendo l’adozione tramite una decisione del Consiglio. Questa procedura ha sollevato questioni in capo al Garante Europeo coordinate anche con quelle del nostro Garante interno, nel quadro di una tutela più ampia, anche a livello di quegli standard minimi di sicurezza per il trattamento di dati sensibili come il profilo genetico del DNA e quant’altro. Una problematica che non è stata risolta e che sicuramente causerà dispute dottrinali e giurisprudenziali. Questa questione non è stata affrontata dai relatori. Nel trattato originario manca una definizione di profili di DNA e ciò non aiuta ad assicurare uno standard di sicurezza lasciando troppi margini alla discrezionalità e ai contrasti interpretativi cui si potrebbe andare incontro nell’applicazione pratica.
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