Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Da Bruxelles, Charlie McCreevy, Commissario Europeo al mercato interno, nel fare il punto sulla lotta alla contraffazione, pur ammettendo che il fenomeno è in crescita con 128 milioni di falsi nel solo 2007 di cui l’80% prodotti in Cina, è fiducioso che non servano inasprimenti della legislazione per fermare questa onda senza controllo.
La ricetta suggerita da McCreevy è semplice:
1) non appesantire la burocrazia ma applicare le leggi già esistenti;
2) vale anche la regola del “Chi fa da sé fa per tre” ossia i settori industriali, e quindi le aziende, dovranno attivarsi di più per tutelare i propri interessi anche svolgendo consulenza tecnica per le autorità;
3) per risolvere il rischio della pirateria sul web, dal download illegale fino all’acquisto di merci contraffatte, bisogna spingere sull’adozione di filtri e all’accordo privato fra Provider e detentori dei diritti lesi.
4) aumento dello scambio di informazioni e creazione di una rete di cooperazione effettiva all’interno dell’Europa;
5) sviluppare un sistema di warning, ossia di allarme preventivo, per bloccare i prodotti contraffati su tutto il territorio Europeo in modo simile a quanto avviene già per i prodotti pericolosi per la salute.
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: Bruxelles, CD, Cina, Contraffazione, Design Industriale, Download illegale, DVD, Falso grossolano, Falso innocuo, Investigazioni preventive, ispezioni, made in italy, Marchi e brevetti, Merci false, P2P, P2P illegale, Pirateria, Produzione nazionale, Proprietà Intellettuale, Reati informatici, reato, Riflessioni, software, tecniche, torrent illegale, Truffa, Tutela dei consumatori | Un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, La lotta alla contraffazione secondo il Commissario Charlie McCreevy,15 maggio 2008, 08:13, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.
Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.
Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?
Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:
a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;
b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.
La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.
Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.
La procedura ha dei limiti temporali:
1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;
2) non può superare i 15 giorni.
Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: abbonamento, abbonato, burocrazia, chiamate di disturbo, compagnia telefonica, compagnie telefoniche, decreto legislativo 171 del 13 maggio 1998, decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, disturbo della quiete, elenco, Formulario di ABCDiritto, ID, identificare l'autore delle telefonate, Informazioni, Ingiuria, ingiurie, Interferenza, investigazione privata, Investigazioni preventive, lista, minacce, minaccia, modulo, molestia o disturbo alle persone, offese, orario notturno, persona ignota, Privacy, querela, richiesta, scoprire chi fa le chiamate anonime, scoprire chi fa le telefonate anonime, senza ritardo, telecomunicazioni, telefonate anonime, telefonate ricevute, Tutela dei consumatori, tutela della vita privata, utenza telefonica, violare la privacy | 11 Commenti Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante,25 aprile 2008, 12:14, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 all’articolo 4 ha, finalmente, stabilito il principio della ” facile visibilita’ ” in favore dei consumatori dei prodotti alimentari sia del termine di conservazione che della data di scadenza.Ricordiamo che :
- il termine minimo di conservazione (indicato con “da consumarsi preferibilmente entro”) e’ il periodo nel quale l’alimento conserva le sue proprieta’specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
- la data di scadenza (indicata con “da consumarsi entro”) e’ la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato.
Pare dunque finita l’era del consumatore costretto a ricercare sulla confezione del prodotto la (continua…)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: Alimenti, Data di scadenza, Decreto Bersani, Tutela dei consumatori | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Il Decreto Bersani bis ed il principio di ” facile visibilita’ “,20 marzo 2007, 13:54, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!