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Tribunale di Trani n. 335 del 13 marzo 2008, basola basculante ed insidia stradale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Pubblica Amministrazione se esercita il suo potere discrezionale per realizzare o provvedere alla manutenzione delle opere pubbliche deve anche rispettare ogni legge, regolamento, tecnica, regola di comune esperienza e diligenza. Per questa ragione è anche tenuta a non creare situazioni di pericolo per gli utenti, come una alterazione della strada di scarsa o nulla visibilità. Per questa ragione è esposta alla responsabilità per il risarcimento dei danni qualora il danneggiato sia in grado di dimostrare, anche per presunzioni, il pregiudizio subito alla propria capacità di produrre reddito.


Segue il testo del provvedimento:
(continua…)


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Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 32 del 28 Febbraio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il Decreto Legislativo 32/2008, in tema di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e loro familiari, vengono modificati gli articoli 5, 18, 20, 21, 22 del Decreto Legislativo 30/2007 ed aggiunti al medesimo gli articoli 20-bis e 20-ter.
Le novità in sintesi riguardano:

a) il diritto d’ingresso con l’introduzione di una presunzione di durata del soggiorno di oltre tre mesi se non è stata effettuata la dichiarazione di presenza nel territorio italiano agli uffici di polizia nei modi indicati da un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il 1 aprile 2008;

b) il provvedimento di allontanamento dal territorio oltre ad interrompere il soggiorno costituisce causa di cancellazione anagrafica;

c) il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari può essere limitato per:
1) motivi di sicurezza dello Stato (ad esempio il terrorismo);
2) motivi imperativi di pubblica sicurezza, ossia comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica;
3) altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
4) malattie od infermità con potenziale epidemico individuate dall’OMS od altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione in favore dei cittadini italiani (tranne che la malattia sia insorta dopo l’ingresso in Italia);
5) altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno;

d) il Tribunale ordinario in composizione monocratica è competente a convalidare i provvedimenti emessi dal Questore ed accogliere i ricorsi con i provvedimenti di allontanamento diversi da quelli per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico che spettano al TAR Lazio;

f) i ricorsi, sottoscritti personalmente dall’interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

g) la domanda di revoca del divieto di reingresso può essere presentata dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, ed in ogni caso decorsi tre anni;

h) la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a due anni, per i motivi di sicurezza dello Stato, e fino ad un anno, nelle altre ipotesi) il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni ed in questo caso la violazione dell’obbligo è punito la reclusione fino a tre anni.

Segue il testo del decreto: (continua…)


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Licenziamento orale o dimissioni volontarie?

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia che qui si offre, la Corte di Cassazione, dando ragione della ricostruzione effettuata dal giudice di merito, ha avvalorato l’interpretazione secondo cui costituisce dimissione efficace la dichiarazione orale di “andare via avendo trovato un altro lavoro” fatta dal prestatore di lavoro al proprio datore e seguita dall’abbandono immediato del posto di lavoro.

Segue il testo integrale della sentenza: (continua…)


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Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007 n. 220: Elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni
ABCDiritto presenta il testo in vigore dal 12/12/2007 del Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007, n. 220 recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni antiracket ed antiusura nell’elenco presso le prefetture.Il contenuto del decreto in breve:- Sono abrogati i decreti ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451;

- Per iscriversi nell’elenco provinciale delle associazione e dalle fondazioni antiracket ed antiusura occorre presentare una domanda corredata da copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori. La domanda va indirizzata al prefetto della provincia in cui l’associazione o l’organizzazione ha la sede principale come individuata nell’atto costitutivo.

- Non possono conseguire l’iscrizione gli enti:

1.) i cui statuti non garantiscano democraticità nel funzionamento degli organismi deliberativi;

2.) privi di specifica capacità nell’assistenza e solidarietà alle vittime delle estorsioni o dell’usura ossia : che non abbiano collaborato con le forze dell’ordine per individuare i fattori sociali di radicamento e sviluppo di questi crimini e le strategie di contrasto dei rischi; che non si siano costituite parte civile in favore di un proprio assistito oppure che non abbiano svolto attività di sensibilizzazione alla denuncia degli autori dei reati e di promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità;

3.) che siano stati già cancellati dall’elenco di cui all’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996.

4.) quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori:

a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per associazione di tipo mafioso o per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per la produzione od il traffico di dette sostanze, o per la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, l’uso od il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, usura;

c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio,se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5.) Il prefetto, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verifica che sussistano i requisiti e che i soci, gli amministratori o i promotori versino in una situazione soggettiva di diniego dell’iscrizione. Eventuali chiarimenti od elementi integrativi possono essere richiesti assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l’iscrizione resta sospesa. Decorso inutilmente tali termini dovrà essere presentata una nuova istanza.

6.) Le prefetture procedono regolarmente alla verifica delle condizioni e dei requisiti di iscrizione, nei sessanta giorni precedenti il compimento del triennio di iscrizione, inviando trenta giorni prima del termini di inizio della procedura al legale rappresentante dell’ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l’attualità dei requisiti e delle condizioni prescritte. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni od accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti si procederà alla cancellazione dell’ente dall’elenco.

7.) Il prefetto può sempre disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall’elenco anche in relazione alla gravità del fatto, quando l’associazione o l’organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

8.) L’iscrizione è comprovata quando è indicata sulla domanda la data di iscrizione, il numero d’ordine nell’elenco ed il timbro dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione medesima, con la sigla dell’incaricato. Questi dati andranno riportati in ogni documento rivolto al pubblico e riguardante le attività di assistenza e di solidarietà.

Segue il testo integrale del decreto:

(continua…)


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Sentenza di assoluzione in favore di Stefania Ariosto accusata di calunnia in danno del Giudice Rosario Priore

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

 

TRIBUNALE MILANO
Giudice Monocratico dott. Oscar Magi
Sentenza del 3.11.2005 – Ariosto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefania Ariosto è stata rinviata a giudizio con decreto del GUP di Milano in data 22 novembre 2004.

 

Le udienze dibattimentali si sono svolte nell’aula della IV sezione penale del tribunale dinanzi a questo giudice monocratico nelle seguenti date con il contenuto indicato:

 

- udienza 1 marzo 2005: udienza di mero smistamento con verifica della costituzione delle parti ( parti civili costituite Previti Cesare e Priore Rosario) e produzione, da parte del sostituto Procuratore Generale presente in udienza, del decreto di avocazione da parte della Procura Generale del procedimento in questione in data 30 gennaio 2004;

 

- Udienza 1 aprile 2005: con il consenso delle parti, ammissione delle riprese audiovisive del dibattimento ai sensi dell’art. 147 disp. Att. CPP; richiesta , da parte del Pm d’udienza, di esclusione della costituzione della parte civile Previti, richiesta condivisa dalla difesa dell’imputata Ariosto: contraddittorio sulla questione; decisione del Giudice Monocratico ( d’ora in poi G.M.) con ordinanza allegata agli atti dell’udienza , a cui si fa integrale riferimento, con rigetto della richiesta del PM e della difesa e mantenimento della costituzione di parte civile Previti nel procedimento;

 

- Udienza 11 aprile 2005: richiesta di ammissione di prove orali (continua…)


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