Archivio per etichetta: 'Terrorismo'

cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno contro la pronuncia del TAR Lazio. Quest’ultimo aveva annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ad uno straniero che, “pur in possesso di una fedina penale pulita”, era stato oggetto dieci anni prima di un’inchiesta di polizia dalla quale era emerso il suo contatto con cittadini mediorientali “simpatizzanti del gruppo armato G.I.A”. La stessa Questura di Bologna era stata dell’avviso che “potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità”, così, visto anche il tenore della legge 91/1992, per il Consiglio di Stato, rientra tra le preclusioni all’acquisto della cittadinanza anche “l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche” senza che l’Amministrazione debba “esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione”.

Segue il testo della pronuncia:
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La Cassazione ed il caso Calipari

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione, confermando l’improcedibilità nei confronti del militare USA per l’omicidio ed il tentato omicidio di Nicola Calipari e Andrea Carpani (funzionari del SISMI che avevano liberato la giornalista Giuliana Sgrena) in territorio iracheno, ha precisato che l’immunità è funzionale e può essere superata solo dimostrando gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (crimini contro l’umanità o crimini di guerra).

Segue il testo della sentenza:
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Decreto 9 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Come avevo già scritto, parlando di Anti-Forensic ed Anti-Violence, la società, nel replicare se stessa sul web, ha riproposto numerosi settori critici quali banche, sanità, ecc. e l’allarme generato dagli attacchi terroristici non ha condotto a ridurre queste criticità ma ad accentuare la convizione che occorra sempre una mano iperprotettiva per rendere il web esatta copia del quotidiano.

Con il Decreto 9 gennaio 2008, il Ministero dell’Interno, ha così individuato quelli che sono i settori critici “informatizzati” a rischio di attacchi terroristici ed ha fatto convergere le competenze nel C.N.A.I.P.I.C., ossia nel Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, all’interno del Servizio polizia postale e delle comunicazioni.
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Cybercrime : le novità della legge 18 marzo 2008 n.48 in tema di criminalità informatica

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

L’Italia ratifica la Convenzione sul cybercrime firmata a Budapest il 23 Novembre 2001 (qui trovate il testo ufficiale in inglese e quello in francese).

Se nella Relazione di Guy Bono, in tema di Cultural Industries in Europe, si sottolineava come obiettivo da raggiungere, all’interno dell’Europa, sì la protezione del copyright, eliminando alla radice le cause di contraffazione e di pirateria, ma anche di non criminalizzare l’uso non commerciale di tale materiale, in quella sul Cybercrime l’obiettivo comune è una politica che tuteli la società e gli interessi legittimi dal crimine telematico. I reati informatici si sono sempre di più specializzati ed occorrono legislazioni dal pugno duro coadiuvate dalla cooperazione transazionale che deve svilupparsi con rapidità.

Cosa cambia nel nostro ordinamento con la legge 18 marzo 2008 n. 48 a partire da 5 Aprile 2008?

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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 28 febbraio 2008 – Caso Saadi contro Italia: esposizione al rischio di trattamenti disumani in Tunisia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto fondate le doglianze di un cittadino tunisino, espulso dall’Italia verso il suo paese per motivi di prevenzione al terrorismo internazionale.

Secondo la Corte, l’Italia ha violato l’articolo 3 del trattato poiché l’espulsione aveva esposto il cittadino tunisino al rischio di trattamenti disumani nel suo paese, essendo stato ivi condannato per terrorismo internazionale.

Per i Giudici vi è stata violazione dal momento che, sulla base delle segnalazioni fatte dalle organizzazioni internazionali di casi di tortura e trattamenti inumani da parte della Tunisia, l’Italia era tenuta a non estradare nessun soggetto, anche se già condannato, nel supremo interesse di rendere effettivo l’obbligo di tutela discendente dall’articolo 3 del Cedu.

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Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 32 del 28 Febbraio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il Decreto Legislativo 32/2008, in tema di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e loro familiari, vengono modificati gli articoli 5, 18, 20, 21, 22 del Decreto Legislativo 30/2007 ed aggiunti al medesimo gli articoli 20-bis e 20-ter.
Le novità in sintesi riguardano:

a) il diritto d’ingresso con l’introduzione di una presunzione di durata del soggiorno di oltre tre mesi se non è stata effettuata la dichiarazione di presenza nel territorio italiano agli uffici di polizia nei modi indicati da un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il 1 aprile 2008;

b) il provvedimento di allontanamento dal territorio oltre ad interrompere il soggiorno costituisce causa di cancellazione anagrafica;

c) il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari può essere limitato per:
1) motivi di sicurezza dello Stato (ad esempio il terrorismo);
2) motivi imperativi di pubblica sicurezza, ossia comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica;
3) altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
4) malattie od infermità con potenziale epidemico individuate dall’OMS od altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione in favore dei cittadini italiani (tranne che la malattia sia insorta dopo l’ingresso in Italia);
5) altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno;

d) il Tribunale ordinario in composizione monocratica è competente a convalidare i provvedimenti emessi dal Questore ed accogliere i ricorsi con i provvedimenti di allontanamento diversi da quelli per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico che spettano al TAR Lazio;

f) i ricorsi, sottoscritti personalmente dall’interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

g) la domanda di revoca del divieto di reingresso può essere presentata dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, ed in ogni caso decorsi tre anni;

h) la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a due anni, per i motivi di sicurezza dello Stato, e fino ad un anno, nelle altre ipotesi) il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni ed in questo caso la violazione dell’obbligo è punito la reclusione fino a tre anni.

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Trascrizione del Convegno “Il DNA e la prova penale profili scientifici e giuridici” del 22 gennaio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Aula Magna Corte Appello Penale – Via A. Varisco – Roma

Descrizione:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
-Commissione di Procedura Penale-

Convegno

IL DNA E LA PROVA PENALE
PROFILI SCIENTIFICI E GIURIDICI
Roma, Martedì 22 gennaio 2008 ore 14,00
Aula Magna Corte di Appello Penale – Via A. Varisco

Avv. Alessandro CASSIANI – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Indirizzo di saluto

Avv. Francesco GIANZI – Consigliere Coordinatore della Commissione di Procedura Penale
Introduzione

Prof. Vincenzo PASCALI – Professore ordinario e direttore dell’istituto di medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli
E’ senza dubbio un campo nel quale la tecnologia ha fatto passi da gigante e probabilmente le migliori energie della biologia applicata hanno prodotto un retroterra di conoscenze assolutamente formidabile.
Se devo esprimere la mia opinione direi che i profili del DNA sono il più importante, il più solido ed il più indiscutibile mezzo di prova che la scienza forense ha oggi a disposizione. Lo sono per moltissime ragioni. Una prima è l’argomento stesso. C’è qualcosa di solido, di incontrovertibile e di duraturo o meglio di universale nel codice genetico che lo rende idoneo come elemento di prova. Sapete, meglio di me, come si fa a produrre una prova: si tratta di associare una o più persone a dei contesti. Ho parlato non a caso di mezzi di prova perché a qualcuno il test del DNA può sembrare una prova in quanto tale. Ma non lo è. Potete ben immaginare che non lo sarà mai se solo rifletteste a quel nutrito numero di casi, molto controversi, in cui pur avendo una formidabile fonte di prova genetica tuttavia molto poco si è raccolto dal punto di vista dell’evidenza probatoria. Perché? Ebbene il compito di chi indaga e di chi ricostruisce la prova diviene via via più difficile negli scenari in cui il presunto omicida e la vittima siano associabili temporalmente, socialmente, sessualmente ecc. di quanto possa avvenire in un contesto nel quale la vittima e l’omicida non abbiano nulla a che fare l’un con l’altra.
E’ una cosa della quale voglio rassicurarvi. Nella realtà il principe dell’interpretazione di questi profili non sarà mai il tecnico e neanche gli investigatori. Il Dott. Intini potrà confermarlo. Approfitto per salutarlo cordialmente avendo un certo senso di solidarietà di colleganza poiché dirige un gruppo di scienziati e di ricercatori che fanno più o meno il mio mestiere. Il principe dell’interpretazione sarà il giudice. A lui spetta il compito di associare le rilevanze scientifiche fornite ad una certa persona.
Ciò detto partiamo dall’idea che il test del DNA è maturo.

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Misure urgenti in materia di espulsioni ed allontamento per terrorismo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Decaduto il Decreto Legge 181/2007 il Governo torna sul tema dell’allontanamento/espulsione aggiungendo ai motivi imperativi di pubblica sicurezza anche la prevenzione del terrorismo.

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