“Il pacchetto di norme in materia di sicurezza, su proposta dei Ministri dell’interno, Maroni e della giustizia, Alfano, prevede i seguenti interventi normativi:
- un decreto-legge ed un disegno di legge (vedi allegato).
- tre schemi di decreti legislativi che intervengono su norme di recepimento di direttive comunitarie sui seguenti aspetti:
- viene, modificata la disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitaricon la previsione che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni. Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico del cittadino extracomunitario il figlio maggiorenne ed il genitore. In mancanza di documentazione rilasciata dall’autorità competente circa il possesso dello stato che da diritto al ricongiungimento è concessa all’interessato la facoltà di provare tale qualità in base all’esame del DNA.
- In materia di soggiorno dei cittadini comunitari vengono imposte le iscrizioni anagrafiche e stabiliti criteri aggiuntivi per le valutazioni da porre a base dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli attinenti alla moralità pubblica ed al buon costume.
- quanto alle procedure applicate per il riconoscimento dellaqualifica di rifugiato viene previsto che il prefetto stabilisca un’area geografica in cui possa circolare chi richiede la protezione internazionale; se lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione presenta domanda di protezione internazionale, resta trattenuto nei centri di permanenza temporanea.
Il pacchetto è completato da una dichiarazione di stato d’emergenza che consentirà di fare fronte con rapidità alla situazione di estrema criticità che si è determinata in Campania, in Lombardia e nel Lazio per la presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi stabilmente insediati in talune aree.”
Con il Decreto Legislativo 32/2008, in tema di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e loro familiari, vengono modificati gli articoli 5, 18, 20, 21, 22 del Decreto Legislativo 30/2007 ed aggiunti al medesimo gli articoli 20-bis e 20-ter.
Le novità in sintesi riguardano:
a) il diritto d’ingresso con l’introduzione di una presunzione di durata del soggiorno di oltre tre mesi se non è stata effettuata la dichiarazione di presenza nel territorio italiano agli uffici di polizia nei modi indicati da un successivo decreto ministeriale da emanarsi entro il 1 aprile 2008;
b) il provvedimento di allontanamento dal territorio oltre ad interrompere il soggiorno costituisce causa di cancellazione anagrafica;
c) il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari può essere limitato per:
1) motivi di sicurezza dello Stato (ad esempio il terrorismo);
2) motivi imperativi di pubblica sicurezza, ossia comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica;
3) altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza;
4) malattie od infermità con potenziale epidemico individuate dall’OMS od altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione in favore dei cittadini italiani (tranne che la malattia sia insorta dopo l’ingresso in Italia);
5) altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno;
d) il Tribunale ordinario in composizione monocratica è competente a convalidare i provvedimenti emessi dal Questore ed accogliere i ricorsi con i provvedimenti di allontanamento diversi da quelli per motivi di sicurezza dello Stato e di ordine pubblico che spettano al TAR Lazio;
f) i ricorsi, sottoscritti personalmente dall’interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
g) la domanda di revoca del divieto di reingresso può essere presentata dopo che, dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, ed in ogni caso decorsi tre anni;
h) la violazione del divieto di reingresso è punita con la reclusione fino a due anni, per i motivi di sicurezza dello Stato, e fino ad un anno, nelle altre ipotesi) il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni ed in questo caso la violazione dell’obbligo è punito la reclusione fino a tre anni.
Decaduto il Decreto Legge 181/2007 il Governo torna sul tema dell’allontanamento/espulsione aggiungendo ai motivi imperativi di pubblica sicurezza anche la prevenzione del terrorismo.
Con la sentenza che si offre ai lettori di ABCDiritto, la VI sezione della Cassazione stabilisce che, in tema di mandato d’arresto europeo, va sempre rifiutata l’estradizione del cittadino italiano, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, se la condotta criminosa si è inizialmente verificata, anche in parte, sul territorio dello Stato italiano.
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