Consiglio di Stato 1500/2008: sul punteggio complessivo dei titoli nelle graduatorie
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Il Consiglio di Stato in materia di corsi di perfezionamento universitario, come dal punto C8 della tabella di valutazione dei titoli , allegata al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 27 del 15 marzo 2007, cioé:
“Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria sono attribuiti 1 punto”
ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo la quale non si può procedere ad un cumulo secco tra i punti pregressi, attribuiti negli anni precedenti in base alla vecchia graduatoria, e quelli conseguiti sulla base della nuova quando nel complesso la somma dei punteggi superi il massimo di 10. In pratica questo significa che potranno essere valutati al massimo tre titoli non potendosi procedere alla sottrazione di quell’ eccedenza che superi, anche se di poco, lo sbarramento dei 10 punti massimi.
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