Archivio per etichetta: 'Straniero'

Circolare del Ministero dell’Interno del 23/12/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della procedura di emersione

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Con la Circolare del 23/12/2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito come gli stranieri che hanno presentato dichiarazione di emersione per le attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, ai sensi della legge 102/2009, possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruire così dell’assistenza sanitaria, in quanto assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria per lavoro subordinato e lavoro autonomo (art. 34 del T.U.). Inoltre, sebbene non in possesso del codice fiscale, possano essere assistiti tramite il codice identificativo per stranieri temporaneamente presenti.
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cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno contro la pronuncia del TAR Lazio. Quest’ultimo aveva annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ad uno straniero che, “pur in possesso di una fedina penale pulita”, era stato oggetto dieci anni prima di un’inchiesta di polizia dalla quale era emerso il suo contatto con cittadini mediorientali “simpatizzanti del gruppo armato G.I.A”. La stessa Questura di Bologna era stata dell’avviso che “potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità”, così, visto anche il tenore della legge 91/1992, per il Consiglio di Stato, rientra tra le preclusioni all’acquisto della cittadinanza anche “l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche” senza che l’Amministrazione debba “esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione”.

Segue il testo della pronuncia:
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Il ricorso contro il decreto di espulsione per posta

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale ha chiarito che se vi è certezza sulla reale identità dello straniero, che propone il ricorso a mezzo del servizio postale contro il decreto di espulsione, non si può escludere che l’opposizione sia stata proposta nei termini anche senza il deposito nella cancelleria del giudice territorialmente competente.

Per questa ragione la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13, comma 8, del Dlgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico sull’immigrazione) nella parte in cui “non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente”.

Segue il testo della sentenza:


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Il marito indifferente alla depressione della moglie

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.

La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale dichiara infondate ed inammissibili le sollevate obiezioni di incostituzionalità sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato.

Riassumendo il nodo della questione, le censure mosse erano le seguenti:
a) in alcune circostanze, l’ordine di allontanamento risulta inesigibile poiché gli stranieri non sono nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria;
b) se non provvede l’autorità, a trasferire lo straniero fuori dal territorio, non si può pretendere che quest’ultimo, spontaneamente, dia esecuzione ad un provvedimento in suo pregiudizio e che lo esporrebbe al rischio di violare la legge di altri stati dovendo farvi ingresso una volta fuori dall’Italia;
c) la normativa ha ripristinato l’arresto obbligatorio senta tener conto delle considerazioni della Corte costituzionale che ne avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale;
d) si è realizzata una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali l’arresto è reso solamente facoltativo.

La Corte è stata di contrario avviso. L’arresto obbligatorio in flagranza si giustifica con una risposta politica all’aumentata percezione sociale della pericolosità del non ottemperare all’ordine di allontanamento per espulsione. Con la sentenza n. 223 del 2004 si censurava la mancanza di uno sbocco processuale alla misura contravvenzionale ma la situazione è ora mutata dato che si è passati da contravvenzione a delitto.

Segue il testo della pronuncia:

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La convivenza con una cittadina italiana non ferma il provvedimento di espulsione

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Secondo la Cassazione, che si offre ai lettori di ABCDiritto, in materia di immigrazione clandestina non è possibile estendere le tutele della famiglia legittima alla convivenza more uxorio.

Ecco un passaggio fondamentale della sentenza: “la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all’espulsione, in quanto il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia e dall’altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici”.

Segue il testo della sentenza:
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Permesso di soggiorno per affidamento e per motivi di lavoro

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ll Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il rifiuto, operato dal Questore di Firenze, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero che aveva già goduto da minorenne di un permesso di soggiorno per affidamento come da provvedimento del giudice tutelare.

Se è vero che i flussi sono regolati per consentire l’ingresso solo entro un limite massimo, altrettanto vero é che le esigenze umanitarie derogano alle norme sull’ingresso per tutelare ad esempio la famiglia ed i minori attraverso il ricongiungimento familiare o concedendo l’asilo in situazioni straordinarie come i fatti dell’ex Jugoslavia o in caso di persecuzioni etniche, religiose o politiche.

Segue il testo della pronuncia:

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Anticipazioni sul pacchetto sicurezza del Governo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

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Dal comunicato stampa n.3 del 21/5/2008 del sito del Consiglio dei Ministri n.3:

“Il pacchetto di norme in materia di sicurezza, su proposta dei Ministri dell’interno, Maroni e della giustizia, Alfano, prevede i seguenti interventi normativi:

- un decreto-legge ed un disegno di legge (vedi allegato).
- tre schemi di decreti legislativi che intervengono su norme di recepimento di direttive comunitarie sui seguenti aspetti:
- viene, modificata la disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari con la previsione che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni. Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico del cittadino extracomunitario il figlio maggiorenne ed il genitore. In mancanza di documentazione rilasciata dall’autorità competente circa il possesso dello stato che da diritto al ricongiungimento è concessa all’interessato la facoltà di provare tale qualità in base all’esame del DNA.
- In materia di soggiorno dei cittadini comunitari vengono imposte le iscrizioni anagrafiche e stabiliti criteri aggiuntivi per le valutazioni da porre a base dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli attinenti alla moralità pubblica ed al buon costume.
- quanto alle procedure applicate per il riconoscimento della qualifica di rifugiato viene previsto che il prefetto stabilisca un’area geografica in cui possa circolare chi richiede la protezione internazionale; se lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione presenta domanda di protezione internazionale, resta trattenuto nei centri di permanenza temporanea.


Il pacchetto è completato da una dichiarazione di stato d’emergenza che consentirà di fare fronte con rapidità alla situazione di estrema criticità che si è determinata in Campania, in Lombardia e nel Lazio per la presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi stabilmente insediati in talune aree.”

Seguono gli allegati. (continua…)


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Ancora sul termine di 90 giorni per il rilascio della carta di soggiorno

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo già segnalato la sentenza numero 2592/2007 con la quale il TAR Puglia aveva giudicato la responsabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.

Ora, sempre in tema del termine dei 90 giorni, segnalo anche la recente sentenza 51 del 7 febbraio 2008 del TAR dell’Umbria. Nel caso in cui la Questura, inadempiente per un anno, a seguito di una diffida ad adempiere all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, disattenda ancora la richiesta, rispondendo con una semplice nota di avvio del procedimento e contestuale sospensione senza data della pratica per accertamenti, essendo già scaduti i novanta giorni (ex articolo 2 della Legge n. 241/1990) e non essendo prevista una fase di sospensione del rinnovo (ex Testo Unico n. 286/1968), deve essere garantita la certezza del diritto e tutelata la necessità dello straniero di permanere in Italia e lavorare per vivere. Per questa ragione il TAR ordina alla Questura di provvedere senza indugi entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sua sentenza.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Programmazione dei flussi d’ingresso 2008 per lavoratori extracomunitari stagionali

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Governo anticipa le quote massime d’ingresso per l’anno 2008 per motivi di lavoro subordinato stagionale.

La quota massima è pari ad 80.000 unità e riguarderà i lavoratori che nel 2005,2006 e 2007 hanno già ottenuto analogo permesso di soggiorno ed i cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Segue il testo del provvedimento: (continua…)


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