Archivio per etichetta: 'stampa o stampato'

Diritto al risarcimento per i bollini SIAE

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Grazie alla segnalazione di Enrica, apprendo dall’Espresso di oggi, notizia riportata anche dal blog di Stefano Quintarelli, dell’esistenza di una sentenza, forse del Tribunale Civile di Roma ma non sono riportati neppure gli estremi, che ha riconosciuto il diritto al rimborso in favore delle Edizioni Master per i bollini SIAE pagati dal 2004 a oggi.

Non ho sotto mano la sentenza e neppure gli estremi, quindi ho pochissimi elementi per ricostruire il percorso compiuto dal Giudice per giungere a conclusioni favorevoli per l’editore di Rende. Da quel poco che riferisce l’articolista dell’Espresso, deduco che il clima di fondo è ancora una volta la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre del 2007 nel caso Schwibbert. Questa aveva invitato il giudice nazionale italiano a disapplicare tutte le regole che impongono l’obbligo di contrassegnare i supporti con il bollino SIAE prima di commercializzarli.

Del bollino mi ero già occupato segnalandovi il contrasto interpretativo della Cassazione sulla valenza penale del contrassegno nei reati a danno del diritto d’autore. Vi invito a leggere questi post:

1) Bollino SIAE e Cassazione n. 13810 del 2 Aprile 2008;

2) Ancora sul bollino SIAE;

Il precedente, di cui purtroppo sommariamente riporto la notizia, costituirebbe, invece, un caso di applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia ai soli fini patrimoniali, ossia per il rimborso di quanto versato a ragione dei bollini.


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Interferenze illecite, Privacy e fotografie dell’On. Berlusconi e delle sue ospiti nella Villa Certosa

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo già scritto sulle interferenze illecite nella vita privata analizzando da vicino l’articolo 615bis. L’occasione era venuta da una pronuncia della cassazione che escludeva la rilevanza penale della condotta di chi, una volta ripresi con una videocamera i rapporti intimi con la convivente, alla fine della relazione le aveva donato la cassetta contenente i filmati. Per tutto quanto riguarda l’articolo 615bis rimando i lettori a quell’articolo.

Con la pronuncia, che presento, la Quinta Sezione Penale ha ritenuto che sono sequestrabili le fotografie ottenute con metodi invasivi. Le immagini ritraevano l’On. Berlusconi e le sue ospiti nei luoghi di privata dimora della Villa Certosa. Il materiale era stato pubblicato dal settimane Oggi e, successivamente dal Corriere della Sera, nonostante fosse già intervenuto a bloccarne la diffusione il Garante della Privacy.


Anche se vi è un generale divieto di sequestro della stampa, come discendente dall’art. 1 del r.d. Lgs.. n.561/1946 che prevede “non si può procedere al sequestro [..] se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria”, quelle foto erano frutto di un’intrusione nella sfera privata. Carpite con metodi invasi e scorretti, anche sul piano della deontologia professionale. L’illiceità della condotta discendeva non solo dalla violazione dell’articolo 615bis ma anche dall’inosservanza del divieto imposto dal Garante Privacy.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Bollino SIAE e Cassazione n. 13810 del 2 Aprile 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la terza sezione penale della Cassazione, richiamando la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre del 2007 nel caso Schwibbert, rilevando la prescrizione del reato a carico dell’imputato che aveva commercializzato CD privi del bollino Siae, ha comunque fornito una linea guida secondo la quale il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le regole che impongono l’obbligo di contrassegnare i supporti con il bollino SIAE prima di commercializzarli.

La disapplicazione cesserà quando la SIAE avrà perfezionato la procedura di notifica alla Comunità Europea della regola tecnica adottata dall’Italia sul “bollino” in quanto si tratta un provvedimento che incide sulla circolazione delle merci. Fino ad allora, ferme restando le tutele sul diritto d’autore, sulla contraffazione, sull’illecita riproduzione e sulla distribuzione delle opere dell’ingegno, il giudice nazionale,ex art. 164 del Trattato CE, non potrà applicare quelle norme che puniscono condotte il cui elemento costitutivo è il bollino SIAE.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Stampa o stampato costituenti veicolo pubblicitario di prestazioni sessuali

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

 

Secondo la sentenza 39354 della III sezione penale della Cassazione, la stampa o lo stampato costituenti puramente un veicolo pubblicitario, come ad esempio un catalogo di soggetti, accompagnati da immagini fotografiche con indicazione di prestazioni sessuali, non godono della tutela accordata dall’articolo 21, commi 2 e 3 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, ma anzi sono vietati proprio dall’ultimo comma dell’articolo 21: “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni“.

Cassazione III Sezione Penale sentenza n. 39354 del 24 ottobre 2007

(Presidente E. Papa, Relatore A. Cordova)

Premesso – in fatto – che:

Nel corso di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Rovigo sono emersi fatti di sfruttamento della prostituzione – in relazione ai quali sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale – a carico di alcuni soggetti, nonché, in connessione, fatti di favoreggiamento della prostituzione medesima ad opera di altri. Tali ultimi fatti sono stati ravvisati nella pubblicazione di annunci, su due riviste (P. R. ed I. C., edite dalla E. S.r.l.) e sui punti internet ad esse collegati, di cui è stato disposto il sequestro preventivo, insieme ad altro materiale (documenti, PC, e simili, il tutto come meglio indicato in decreti del 24 aprile 2007), in danno di P. B., legale rappresentante della Società, nonché di B. C. e P. F., ‘referenti amministrativi’ dei siti internet.

Respinta l’istanza di revoca da parte del GIP con provvedimento del 17 maggio 2007, il Tribunale, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il riesame degli indagati.

Il giudice a quo, sulla scorta di Cass., V, 15961/2006 e 27996/2004 ed in applicazione dell’art. 21 comma 2 Cost., ha escluso la compatibilità del sequestro preventivo con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero attraverso la stampa, non potendosi ammettere un provvedimento che “potrebbe avere lo stesso effetto della censura vietata dalla Costituzione”; con riguardo ai siti internet, ha ritenuto applicabile la medesima disciplina, per effetto della equiparazione contenuta nel’art. 1 della legge 62/2001: ed ha, quindi, accolto il riesame limitatamente alle riviste ed ai corrispondenti siti internet.

Per i rimanenti oggetti sequestrati, ha mantenuto fermo il vincolo, affermando (continua…)


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