Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Quarta Sezione Penale della Cassazione richiamandosi alla sentenza 22911/2004, ha condiviso il principio secondo il quale si configura il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 82 D.P.R. 309/1990 (“Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore “), anche nell’ipotesi in cui si pubblicizzi on-line, sul sito destinato alla vendita delle materie prime e degli strumenti necessari per la coltivazione, “dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola”.
Segue il testo della sentenza
(continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: 23903/2009, Cassazione IV Sez. Penale, consigli per l'uso, consigli per la coltivazione, droga, induzione, istigazione, marijuana, Minore, On Line, piante idonee, proselitismo, reato, semi di canapa indiana, sostanze psicotrope, sostanze stupefacenti | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "hermansji, la marijuana e le informazioni on-line per la coltivazione,22 settembre 2009, 13:16, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Da oggi, 27 maggio 2008, è in vigore il primo dei provvedimenti sulla sicurezza ossia il Decreto Legge 92/2008.
Ecco cosa prevede in pillole:
a) su stranieri ed affitti - il giudice ordina l’espulsione dello straniero extracomunitario, o l’allontanamento del cittadino comunitario, nei casi previsti ed anche quando abbia ricevuto una condanna superiore ai due anni di reclusione o sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale; se il cittadino comunitario o extracomunitario aveva già trasgredito ad un ordine di espulsione o di allontanamento il giudice ne ordina la reclusione fino a quattro anni; trovarsi illegalmente sul territorio italiano diventa una circostanza che rende più grave il reato commesso; chi cede un immobile dietro compenso ad uno straniero irregolare rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell’immobile;
[ad#gcenter468x60_hji]
b) sicurezza stradale - se restano invariate le sanzioni per la guida con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l sono aumentante tutte le altre: è previsto l’arresto fino a sei mesi per chi guida con valori alcolemici nel sangue superiori a 0,8 g/l e compresi fino a 1,5 g/l; l’arresto è aumentato fino ad un anno, con la confisca del veicolo, se il conducente era alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope o alcolici per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; sono inasprite le sanzioni per la guida sotto l’influenza di alcolici o sostanze psicotrope; il rifiuto di sottoporsi ai test dell’etilometro costituisce reato; non appartengono più al Giudice di Pace ma al Tribunale le controversie sulle lesioni colpose gravi e gravissime provocate da soggetti alterati da alcool o stupefacenti-psicotropi ;
[ad#go468x15link]
c) omicidio colposo – il massimo edittale è portato da cinque a sei anni di reclusione che possono essere aumentati da 3 a dieci anni se il reato è stato commesso violando le norme sulla circolazione stradale da soggetti alterati dall’alcool o da stupefacenti – psicotropi; se l’incidente ha causato eventi plurimi, ossia la morte di più persone o la morte di alcune e la lesioni di altre, al concorso formale dei reati si applicherà la pena per la violazione più grave aumentata del triplo ma mai oltre i quindici anni. Le concorrenti circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dalla minima importanza della partecipazione nel concorso di reato, non saranno considerate equivalenti o prevalenti e la diminuzione di pena sarà operata sulla quantità determinata dalle aggravanti.
[ad#gcenter468x60_hji]
d) lesioni personali colpose gravi e gravissime causate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale sotto l’effetto di alcool o stupefacenti-psicotropi. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni mentre per le gravissime da un anno e sei mesi a quattro anni. Anche qui se vi sono concorrono circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dalla minima importanza della partecipazione nel concorso di reato, non saranno considerate equivalenti o prevalenti a queste e la diminuzione di pena sarà operata sulla quantità determinata dalle aggravanti.
[ad#go468x15link]
e) sindaco e polizia municipale – vengono riviste e migliorate le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo con nuovi poteri di intervento d’urgenza per prevenire o eliminare pericoli gravi all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana; la polizia municipale, che parteciperà ai piani coordinati di controllo del territorio, potrà accedere alle banche dati del Ced interforze sui veicoli rubati o rinvenuti e ai documenti di identità rubati o smarriti;
[ad#gcenter468x60_hji]
f) in tema di mafia – i condannati in 1° grado non potranno in appello accedere al patteggiamento; il Direttore della DIA ed il Procuratore della Repubblica potranno proporre le misure di prevenzione e sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
[ad#go468x15link]
Segue il testo del decreto:
(continua…)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: Affitti in nero, alcol, alcolismo, Codice della strada, Codice di Procedura Penale, codice penale, Contratto, Decreto Legge, Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, droga, guida in stato di alterazione psico-fisica, guida sotto l'effetto dell'alcool, Mafia e giustizia, Nuovi poteri ai sindaci, pacchetto sicurezza, Sicurezza sulle strade, sostanze psicotrope, Stupefacenti | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,27 maggio 2008, 09:27, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!