Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione ritiene valido un contratto concluso con una Banca che non abbia rispettato il dovere di informazione (art. 6 dell’allora vigente legge n. 1 del 1991), compiendo operazioni in conflitto di interessi o rischiose rispetto al profilo del cliente.
La violazione però obbliga al risarcimento dei danni sofferti dal Cliente a titolo di responsabilità “precontrattuale”, se tali omissioni si sono realizzate prima della stipula del contratto, o “contrattuale”, se successive alla stipula del contratto. In quest’ultimo caso è possibile la risoluzione del contratto.
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Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: 1933, banca, Cassazione SU 26724/2007, Cassazione SU Civili, cliente, Contratto, Corte di Cassazione, Dovere di informazione, Edilcentro, Fincom, id quod interest contractus non fuisset, IMI, Intermediazione, Legge 1/1991, mutatio libelli, Rapporto della banca con il cliente, Responsabilità contrattuale, Responsabilità Prenegoziale, San Paolo, Sezioni Unite, Soggetti autorizzati, Stipulazione del contratto, thema probandum | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Cassazione SU 26724/2007: Responsabilità precontrattuale o contrattuale della Banca,2 gennaio 2008, 13:43, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale in tema di delitti contro la fede pubblica.
Per un primo indirizzo la tutela della fede pubblica riguarda esclusivamente la genuinità e veridicità degli atti o documenti con efficacia pubblica. Da questa lettura restrittiva discende che il privato cittadino non potrà mai assumere la veste di parte offesa ma solo quella di danneggiato dal reato.
In contrasto con questa ricostruzione altre pronunce hanno sostenuto come sussista un interesse particolareggiato e concreto accanto alla tutela astratta e generica della fede pubblica. Questo interesse è dimostrato dal rapporto tra l’atto “falso” ed il privato che riceve il danno. Da qui l’estensione della veste di parte offesa anche al danneggiato con diritto di essere avvisato (art. 408 Codice di Procedura Penale) e proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.
Le Sezione Unite della Cassazione aderiscono al secondo orientamento sostenendo la contemporanea esistenza di due attitudini offensive dei delitti contro la fede pubblica:
a) una generale contro gli interessi della collettività;
b) ed una specifica contro il soggetto cui l’atto falso produce effetti lesivi.
La Corte enuncia così il seguente principio:
i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l’atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.
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Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: 46982/2007, art. 408 Codice di Procedura Penale, cassazione, Cassazione SU 46982/2007, Cassazione SU Penali, Codice Zanardelli, conseguenze, contrasto, Danneggiato, de plano, Delitti contro la fede pubblica, falsitas non punitur quae non solum non nocuit sed non, Falso grossolano, Falso innocuo, Fede Pubblica, ictu oculi, immutatio veri, innammissibilità, interesse particolareggiato e concreto, legittimazione, opposizione, Opposizione all'archiviazione, P.M., Parte offesa dal reato, Persona Offesa, Plurioffensività, richiesta di archiviazione, ricostruzione, Sezioni Unite, tutela astratta e generica, uti civis | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Cassazione SU 46982/2007: delitti contro la fede pubblica ed opposizione all’archiviazione,28 dicembre 2007, 14:33, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite della Cassazione rispondono alla domanda se l’obbligazione in denaro si estingua solo attraverso la moneta contante o sono ammissibili forme alternative di pagamento?
Per l’orientamento maggioritario l’invio di assegni circolari equivaleva ad una proposta sottoposta al consenso del creditore e la cui accettazione era condizionata “salvo buon fine” o “salvo incasso”.
Secondo l’orientamento minoritario, invece, pur mancando la diretta equivalenza fra moneta contante ed assegno circolare, quest’ultimo, per le caratteristiche della sua emissione, garantisce al legittimo portatore l’acquisizione della somma di denaro incorporata nel titolo. Per questa via l’assegno circolare equivale al denaro contante.
Le Sezioni Unite mostrano di associarsi all’idea prevalente secondo cui si sono affermati mezzi alternativi al pagamento in contanti e la legislazione si muove in tal senso. Ill D.L. 143/1991 ad esempio impone il divieto di usare il contante per somme superiori ad euro 12.500 ed il D.L.223/2006 impone il divieto di usare il contante per il pagamento di compensi relativi ad arti o professioni superiori euro 100.
Nel trasferimento di denaro anche il domicilio ha perso la sua coincidenza con l’anagrafe individuandosi sempre più spesso con la sede della banca presso il quale è aperto il conto a nome del creditore.
Per queste ragioni la Corte conclude che in tutti i casi in cui non vi è divieto di usare il contante il debitore ha facoltà di pagare con assegno circolare. Il creditore potrà rifiutare il pagamento ma solo se vi è un giustificato motivo nei termini di correttezza e buona fede. L’estinzione dell’obbligazione si verificherà quando il creditore incasserà la somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.
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Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: 100, 12.500, 26617/2007, Anagrafe, Assegni, Assegno Circolare, banca, cassazione, Cassazione SU 26617/2007, Cassazione SU Civili, conto corrente, correttezza e buona fede, Creditore, datio in solutum, debiti pecuniari, Debitore, domicilio, Domicilio del creditore, dottrina, estinzione, estinzione dell'obbligazione, facoltà di pagare con assegno circolare, forme alternative di pagamento, mezzi alternativi al pagamento in contanti, mezzo di pagamento, Mezzo legale di pagamento, Moneta Contante, Mora Credendi, Mora Debendi, obbligazione in denaro, Obbligazione pecuniaria, orientamento maggioritario, orientamento minoritario, poste, pro solvendo, Regola di diligenza, Regole di correttezza, rifiutare il pagamento, Rischio dell'inconvertibilità dell'assegno, salvo buon fine, salvo incasso, Sezioni Unite, Smaterializzazione del denaro | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Cassazione Sezioni Unite 26617/2007: anche l’assegno circolare vale ad estinguere una obbligazione in denaro.,22 dicembre 2007, 10:32, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!