A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2007
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008)
Sezione I
Principi generali
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» (di seguito definita «legge»), con particolare riguardo all’art. 18, comma 1, che prevede l’istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali all’interno del sistema informativo sanitario nazionale;
Visto il decreto 23 ottobre 2006, con il quale il Ministro della salute ha istituito la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge;
Visto il decreto 26 aprile 2007 con il quale il Ministro della salute ha istituito il Centro nazionale sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell’amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell’amministrazione digitale»);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice per la protezione dei dati personali;
Sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;
Sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nella seduta del 30 ottobre 2007;
Vista l’intesa stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;
Considerato che il Sistema informativo dei servizi trasfusionali rappresenta uno strumento strategico di imprescindibile supporto per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, di cui all’art. 5 della medesima legge;
Tenuto conto che i flussi informativi dovranno altresì garantire gli adempimenti a carico del Sistema sangue nazionale previsti dalle nuove disposizioni normative comunitarie come già recepite ed in corso di recepimento, e risultare coerenti con l’avanzamento tecnico-scientifico della medicina trasfusionale;
Considerato che il Centro nazionale sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera i), della Legge, provvede al coordinamento dei flussi informativi di cui all’art. 18 della medesima legge;
Considerato che con il presente decreto sono definite le caratteristiche del sistema informativo dei servizi trasfusionali e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Centro nazionale sangue;
Decreta: (continua…)