Archivio per etichetta: 'Servizio sanitario nazionale'

Circolare del Ministero dell’Interno del 23/12/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della procedura di emersione

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Con la Circolare del 23/12/2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito come gli stranieri che hanno presentato dichiarazione di emersione per le attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, ai sensi della legge 102/2009, possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruire così dell’assistenza sanitaria, in quanto assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria per lavoro subordinato e lavoro autonomo (art. 34 del T.U.). Inoltre, sebbene non in possesso del codice fiscale, possano essere assistiti tramite il codice identificativo per stranieri temporaneamente presenti.
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Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il parere 45/2008 la Funzione pubblica risponde ad un quesito sull’articolo 71, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008 che così recita: “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.

Il parere, infatti, sottolinea che il deterrente ai certificati facili, emessi da medici compiacenti, non passa dal sottrarre ai medici di base la competenza a certificare le malattie dato che questa è attribuita loro dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 502/92: “in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008“.
Segue il testo del parere:

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DECRETO 21 dicembre 2007: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2007

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008)

Sezione I

Principi generali

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» (di seguito definita «legge»), con particolare riguardo all’art. 18, comma 1, che prevede l’istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali all’interno del sistema informativo sanitario nazionale;

Visto il decreto 23 ottobre 2006, con il quale il Ministro della salute ha istituito la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge;

Visto il decreto 26 aprile 2007 con il quale il Ministro della salute ha istituito il Centro nazionale sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell’amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell’amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice per la protezione dei dati personali;

Sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nella seduta del 30 ottobre 2007;

Vista l’intesa stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2007;

Considerato che il Sistema informativo dei servizi trasfusionali rappresenta uno strumento strategico di imprescindibile supporto per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, di cui all’art. 5 della medesima legge;

Tenuto conto che i flussi informativi dovranno altresì garantire gli adempimenti a carico del Sistema sangue nazionale previsti dalle nuove disposizioni normative comunitarie come già recepite ed in corso di recepimento, e risultare coerenti con l’avanzamento tecnico-scientifico della medicina trasfusionale;

Considerato che il Centro nazionale sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lettera i), della Legge, provvede al coordinamento dei flussi informativi di cui all’art. 18 della medesima legge;

Considerato che con il presente decreto sono definite le caratteristiche del sistema informativo dei servizi trasfusionali e la tipologia dei flussi informativi tra il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il Centro nazionale sangue;

Decreta: (continua…)


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