Archivio per etichetta: 'Segni Distintivi'

Marchi, brevetti e modelli di utilità: il Caso Candy contro Bosh

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Prima Sezione Civile della Cassazione si è occupata della brevettabilità di un nuovo modello di utilità.

Il caso contrapponeva la Candy S.r.l. alla BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH e verteva sulla accertata contraffazione da parte della prima di un modello di appoggi interni di frigoriferi “in lastra di vetro incorniciata da un telaio chiuso in materia artificiale formato da rivestimento ad iniezione”.

Rammenta la Corte che, per brevettare un modello di utilità, occorre che siano presenti contemporaneamente i requisiti formali e quelli sostanziali previsti per le invenzioni industriali.

Segue il testo del provvedimento: (continua…)


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Il design industriale ed il diritto

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Esistono numerosi fattori che determinano il successo di un prodotto. Da un lato non è da sottovalutare la crescente innovazione tecnologia ma dall’altro anche l’estetica gioca un ruolo fondamentale. L’investimento nel design, per molte imprese, non è solo uno sforzo progettuale ma è anche un sintomo di crescita nella competitività internazionale.

Spesso è proprio l’investimento sul dettaglio il fattore che predispone i prodotti di un’azienda verso il favor del mercato determinando la sua sopravvivenza nel tempo. Si può ben dire che, tra i diversi approcci, anche nel marketing qualità e sostanza ripagano

(continua…)


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TAR Lazio Sezione II Ter 3 Luglio 2007 n. 5980

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, la seconda sezione del T.A.R. Lazio si occupa del principio dell’anonimato nelle prove scritte e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.Sostiene, infatti, il Collegio che:

  1. sorge l’obbligo di astensione di un Commissario della prova concorsuale quando la pregressa collaborazione con un candidato si sia svolta in modo tale da implicare una intensa comunanza di interessi economici o di vita;
  2. la scritta “brutta copia” e l’apposizione del numero delle pagine non costituiscono segni distintivi, poiché privi di quel carattere di oggettiva anomalia rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero;
  3. occorre distinguere tra i segni identificativi, che contengono un riferimento ad una persona determinata, ed i segni convenzionali, cioè segni che potrebbero essere utilizzati come segno di riconoscimento nell’ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione.


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