Archivio per etichetta: 'Scuola'

Giudizio amministrativo e cessazione della materia del contendere

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Secondo il Consiglio di Stato non può costituire, nel giudizio amministrativo, cessazione della materia del contendere, ossia accertamento nel merito della pretesa, la circostanza che un insegnante sia stata ammessa con riserva alla sessione di esami per l’abilitazione all’insegnamento ed abbia poi superato, nelle more del giudizio, l’esame di abilitazione, sempre con riserva, e, sulla base di quel titolo, abbia svolto molti incarichi di supplenza sia pure per pochi giorni.
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Segue il testo della pronuncia:
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Consiglio di Stato 2478/2008: sessioni di esame per l’abilitazione all’insegnamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Consiglio di Stato interviene sulla riapertura dei termini per partecipare alle sessioni di esame per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero per l’idoneità per gli insegnanti di scuola elementare.

Sostiene il giudice amministrativo che posso partecipare alla sessione riservata anche coloro che hanno già conseguito un titolo di abilitazione purché su una materia diversa da quella oggetto della prova.

Questa interpretazione, in applicazione del favor participationis, discende dal combinarsi dell’ 2 della legge 124 del 1999 e dell’ Ordinanza Ministeriale n. 1 del 2001 nonché dall’uso al singolare delle parole “abilitazione” e “idoneità”.

E’, dunque, vietato l’accesso agli esami solo a coloro che hanno conseguito un’abilitazione per la stessa materia o che non possano più accedervi per non aver conseguito il titolo. Pertanto le cause che possono impedire l’accesso alle procedure selettive sono solo quelle espressamente stabilite dalla legge.
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Segue il testo della pronuncia:
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Consiglio di Stato 1500/2008: sul punteggio complessivo dei titoli nelle graduatorie

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Consiglio di Stato in materia di corsi di perfezionamento universitario, come dal punto C8 della tabella di valutazione dei titoli , allegata al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 27 del 15 marzo 2007, cioé:

“Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria sono attribuiti 1 punto”

ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo la quale non si può procedere ad un cumulo secco tra i punti pregressi, attribuiti negli anni precedenti in base alla vecchia graduatoria, e quelli conseguiti sulla base della nuova quando nel complesso la somma dei punteggi superi il massimo di 10. In pratica questo significa che potranno essere valutati al massimo tre titoli non potendosi procedere alla sottrazione di quell’ eccedenza che superi, anche se di poco, lo sbarramento dei 10 punti massimi.
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Corsi di perfezionamento per docenti e graduatorie

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

E’ sorto un contrasto giurisprudenziale attorno ai punteggi da attribuire nelle graduatorie per quei docenti che hanno svolto un corso di perfezionamento di 60 crediti e 1500 ore. Il contrasto riguarda la locuzione usata nella tabella di valutazione dei titoli, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione numero 27 del 15 marzo 2007 , ossia:

“C.7 Per ogni Diploma di perfezionamento,Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (10) (11) (fino ad un massimo di tre sono attribuiti 3 punti”

Nella realtà, però, all’esito di questi corsi di perfezionamento si consegue il Master e non il Diploma. La differenza della locuzione è la causa che ha dato origine a due interpretazioni in senso opposto della stessa sezione del Consiglio di Stato: (continua…)


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Demansionamento, mobbing e provvedimenti illegittimi della Pubblica Amministrazione

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il Consiglio di Stato si è occupato di un presunto caso di Mobbing nella Pubblica Amministrazione e precisamente nel settore scolastico.

Il ricorrente, Preside di un Istituto Tecnico, sosteneva di aver subito un danno biologico ed un danno patrimoniale a causa di comportamenti vessatori, quali critiche, maltrattamenti, offese alla dignità professionale, lesioni e delegittimazioni dell’immagine professionale, tutti conseguenti all’illegittima dispensa dal servizio con restituzione al ruolo di provenienza di docente.

L’illegittimità dei provvedimenti presi dal Provveditore agli Studi era, infatti, emersa dalla sentenza di annullamento degli stessi dinanzi al TAR.
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Decreto 17 dicembre 2007 del Ministero della Salute: Linee guida sulle pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF)

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La persona ed i suoi aspetti o riflessi, come quelli che si delineano fugaci negli specchi, sono stati affrontati sin dall’antichità.

La persona non è solo il nome dato alle maschere latine ma, per l’appunto, è la maschera d’eccellenza che riveste le intimità umane. E’ mutabile dal momento che il suo scopo varia con l’esigenza di celare o mostrare una parte del sé. Rappresenta un telaio complesso che ogni individuo costruisce nel tempo. Vi trovano posto atteggiamenti, interessi, espressioni intime, azioni e tutto quello che può far parte della visione della vita che un soggetto X abbia di se e degli altri.

I riflessi della persona, cioè la personalità o meglio quei dettagli che si possono cogliere cercando di svolgere un’analisi superficiale, per schematizzare il più possibile il tratto, seppure studiati e spesso tipizzati in vari modi non costituiscono un materiale semplice da trattare. Non corrispondo ai modelli che gli studiosi hanno elaborato nel tempo.

La persona non risponde in modo semplice alla domanda “perché?” ma in modo sofisticato. Si sottrae continuamente al determinismo di un fatto biologico. Parte della sue risposte contengono informazioni raccolte nel corso dell’esperienza e parte sono frutto della personale rielaborazione di quelle medesime informazioni. Se Es, Io e super-Io sono in continuo rapporto fra loro non può che esservi una continua tensione dai risultati imprevedibili. Per questa ragione ogni uomo ed ogni donna svelano di sé una persona forte ed una fragile e ciò avviene allo stesso tempo senza che sia possibile stabilire per relazione una continuità palese tra l’una e l’altra immagine.

In questo gioco sottile la sessualità ha un proprio ruolo e contribuisce ad incollare fra loro le mille facce, tra il meditare e l’agire, di ogni uomo o donna. Ed anche la sessualità è un’altra pulsione ribelle ad ogni tentativo di ridurre l’umano ad oggetto. Impedisce lo svilimento e la frantumazione in parti meccaniche e ripetibili. L’individuo è un eterno bambino mosso dal desiderio di scoprire il nuovo ed apprendere sapendo che ad ogni passo avanti resterà variato negli elementi che costituiscono quel telaio sul quale poggia la maschera.

Le pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF) non aggrediscono solo la parte biologica della donna ma negano anche la donna. Demoliscono l’esterno e l’interno rendendo quel telaio, che appartiene ad ogni individuo, sempre più sterile. Fanno questo svilendo ed umiliando alla radice l’evoluzione stessa della nostra specie al punto da voler rendere stabile e definitivo qualcosa che non lo è ed ha il diritto di non esserlo perché governato da leggi naturali.

Il Ministero della Salute, dopo l’esperienza delle linee guida della Dipartimento Pari Opportunità del 2001 e delle raccomandazioni della Regione Emilia Romagna e Toscana, in tema di MGF, ha deciso di pubblicare le sue linee guida. Si rivolge agli operatori sanitari ma non solo. Parla anche a quanti, compresi gli insegnanti e i volontari, si trovino a contatto con donne e bambine appartenenti a comunità di immigrati dove vi è il rischio che vengano praticate queste mutilazioni.

Le parole delle Linee Guida sono dure e non equivocabili. Se da un lato si vuole istruire gli operatori sanitari e gli altri professionisti ad un approccio consapevole del problema e ad una sensibilità che non rende le vittime dei casi speciali il presupposto non è l’accettazione di tradizioni pericolose ma “un deciso rifiuto di ogni legittimazione di tradizioni culturali che contrastano con i principi che sono a fondamento della Costituzione italiana e un convinto sostegno alla formazione ai diritti umani, alla valorizzazione della dignità della persona, al sostegno all’esercizio delle libertà fondamentali delle donne”. La Guida ha toni polemici con la formazione universitaria e post-universitaria “non basta parlarne […]” è “necessario che gli operatori sanitari e gli operatori sociali acquisiscano una conoscenza scientifica di queste problematiche nel corso della loro formazioni universitaria e post-universitaria”.

L’integrazione non è un sistema di isolamento entro il quale una comunità straniera resta ovattata senza essere permeata dalla cultura circostante ma un sistema di crescita che permetta l’innalzamento delle conoscenze. Si è notato, infatti, che maggiore è l’integrazione minori sono i rischi che sia praticata la mutilazione genitale femminile.

La Guida fornisce una definizione di mutilazione genitale femminile, rintracciandone le origini storiche e gli alibi giustificativi a sostegno per “non cadere in un falso relativismo culturale”. Individua poi geograficamente le aree dove è ancora diffusa.

Offre anche un quadro della legislazione in Italia e degli altri Stati. Emerge chiaramente come sia gli organismi internazionali che gli Stati, compresi quelli dove si pratica la mutilazione genitale, sono consapevoli che le MGF offendono l’integrità fisica, psichica e morale e tutti i diritti della donna e per questo l’avversano e condannano.

La Guida si suddivide poi nelle raccomandazioni di buona pratica per i sanitari, dal paragrafo 4.3, per le altre figure professionali come i mediatori linguistico-culturali e gli operatori socio-sanitari, dal paragrafo 4.4, e per gli insegnanti, dal paragrafo 4.5.

Seguono Il testo del Decreto e le linee Guida (continua…)


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Il solo possesso di un cellulare non esclude dall’esame di maturità

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la sesta sezione del Consiglio di Stato si occupa del caso di un candidato escluso dal sostenere l’esame di maturità in applicazione della previsione della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28 Maggio 2007 secondo la quale è automaticamente escluso dalla prove chi è munito di telefono cellulare.

Il Collegio ha chiarito che l’esclusione della prova, nonostante la previsione della Circolare, non può essere pratica semplicemente per la detenzione di un cellulare essendo anche necessario che il cellulare sia stato utilizzato per comunicare con soggetti esterni alla prova.

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Dopo otto mesi di assunzione il disabile perde il diritto alla quota di riserva

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con un orientamento, che sta facendo discutere soprattutto nel settore scolastico, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che i lavoratori disabili titolari di diritto alla quota di riserva per disoccupazione, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), perdono tale agevolazione nel momento in cui accettano un’offerta di lavoro per un tempo superiore ad otto mesi.

Il Consiglio di Stato, a sostegno della sua interpretazione, richiama l’articolo 4 lettera d) del Decreto Legislativo 21 Aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro) secondo il quale si ha “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani”.

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