In tema di coinvolgimento accidentale in un agguato camorristico
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
L’accesso ai benefici, previsti dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302, per le vittime accidentali della criminalità organizzata si fonda su uno schema rigido in base al quale l’elargizione è corrisposta se la vittima:
1. non ha concorso alla commissione del fatto o dei reati connessi;
2. e risulti estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali
Sono ammessi a fruire dell’elargizione anche quanti, al tempo dell’evento, si siano dissociati / estraniati dal crimine oppure dimostrino un coinvolgimento accidentale.
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il Consiglio di Stato conferma la rigidità di questo schema chiarendo che ogni qualvolta vi siano incertezze sull’estraneità o accidentalità del coinvolgimento è legittimo il diniego di accesso ai benefici previsti dalla legge.
Non può neppure essere qualificato accidentale il coinvolgimento in un attentato di fuoco di un soggetto che intrattiene rapporti con un noto esponente della criminalità organizzata – di per sé sottoposto a pericolo personale, di origine interna o esterna – sol perché nella contingente situazione il rapporto atteneva a questioni extra-criminali.
Segue il testo della sentenza:
(continua…)
ABCDiritto









