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Riflessioni sull’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

I fatti di cui si discute nella blogosfera (mi riferisco al post di Enrica ed a quello di Sw4n) mi hanno ispirato alcune riflessioni attorno al reato previsto dall’articolo 615 ter, ossia l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Anche per la collocazione sistematica, all’interno del Codice penale, tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio, l’articolo 615 ter protegge il domicilio informatico ed i dati in esso contenuti. Così rafforzando il diritto di escludere i terzi dall’accesso ad essi.

Cosa dice la norma?

(continua…)


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Cassazione V Sezione Penale n. 1766 del 14 gennaio 2008: interferenze illecite nella vita privata

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Quinta Sezione della Cassazione ha affermato che non costituisce fatto penalmente rilevante la condotta di chi, ripresi con una videocamera i rapporti intimi con la convivente, alla fine della relazione le abbia donato la cassetta contenente i filmati.

La pronuncia offre lo spunto per analizzare da vicino il reato di “interferenze illecite nella vita privata”, come disciplinato dall’articolo 615 bis del Codice Penale.

Recita l’articolo 615 bis:

“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (Domicilio), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono puniti a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Questa norma ha come oggetto la tutela della riservatezza in tutti quei luoghi dove si compia “privatamente” la vita al punto da contrastare anche l’evoluzione tecnologica. Basti pensare alla facilità con la quale soggetti senza particolari competenze possono violare l’intimità altrui grazie a piccolissimi player mp3 con microfono integrato o micro webcam. Da questa considerazione discende che l’indicazione degli strumenti tecnici di intrusione, fornita dall’articolo 9 della legge 98/1974, deve considerarsi non tassativa. Occorre però un preciso distinguo. Deve trattarsi, pur sempre, di strumenti volti alla ripresa visiva o sonora. Se oggetto di captazione sono ad es. fussi dati non troverà applicazione l’articolo 615 bis.

Nonostante i buoni propositi la norma resta imperfetta:

a. tenuto conto della collocazione sistematica all’interno del codice, tra le pieghe dei “delitti contro l’inviolabilità del domicilio”, non sono mancati autorevoli commentatori che hanno indicatola “pace domestica” quale referente obbligato della tutela. Così il “luogo”, abitazione, privata dimora od appartenenza, circoscrive l’ambito e non ricomprende tutte quelle condotte che avvengono al di fuori di esso (ad es. pubblica via od appartenenze private esposte al pubblico);

b. l’azione ha come connotato l’“indebito”, ossia la mancanza di un consenso e quindi la sua illiceità, così aprendo la spirale alle cause di giustificazione che potrebbero minare l’intrusione o la captazione.

c. è necessario il dolo generico e dunque il soggetto attivo della condotta deve rappresentarsi l’invasione indebita nella sfera altrui e coscientemente agire per procurarsi la ripresa sonora o video.

d. da qui anche il problema della “terzietà” dell’agente. Non rientrano, infatti, nella previsione penale le registrazioni effettuate da chi non è estraneo al luogo ed è soggetto coinvolto ossia ripreso.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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