Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza 32423/2008, la Cassazione, conferma che l’obbligo di informare il paziente sui rischi derivanti dall’uso dei farmaci comprende un’elencazione puntuale soprattutto quando il trattamento ha carattere superfluo e non necessario.
Così il consenso non può ridursi ad informazioni generiche come la semplice indicazione del nome del farmaco che verrà somministrato. Quando si parla di chirurgia estetica, non sempre il trattamento proposto ha carattere necessario e spesso gli effetti negativi non bilanciano in alcun modo le conseguenze ulteriori ed i costi.
Questo distinguo è ben chiaro ai giudici che hanno evidenziato come i tutti questi casi sia opportuno fornire una informazione la più chiara possibile mettendo in evidenza l’esistenza di rischi in rapporto al trattamento.
Il dato emerge con chiarezza notando come nel caso concreto a subire le conseguenze dannose era stata una paziente collega estetista del chirurgo. Una lettura estesa della sentenza, che tenga dovutamente conto di quest’ultimo particolare, porta a dilatare i termini del consenso informato al punto di farlo coincidere con l’estrema trasparenza.
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: benefici, chirurgia estetica, chirurgo, cortisone, costi, danno biologico, danno estetico, danno permanente, estetista, farmo, Medicina, necessario, operazione al volto, patologia, reazione, rischi, somministrazione, superfluo, viso, viso sfregiato | Un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Chirurgia estetica e rischi dovuti alla somministrazione di farmaci,12 agosto 2008, 08:40, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione chiarisce che quando un regolamento comunale impone la generica custodia degli animali occorre comunque dare peso alla finalità complessiva della norma ossia garantire la piena sicurezza di chi frequenta i luoghi pubblici. Museruola, guinzaglio o altri accorgimenti servono a prevenire reazioni impulsive ed improvvise nell’animale a cui nulla può la semplice attenzione vigile del padrone.
Segue il testo della sentenza:
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Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: animali, anziani, bambini, cani, Cassazione 14075/2008, Cassazione II Sez. Civile, custodia, divieto, guinzaglio, lasciare incustoditi cani o altri animali, luoghi non aperi al pubblico, luoghi pubblici, museruola, ossigenazione, parco pubblico, patologia, recinti per animali, regolamento comunale, sanzione | Un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Cani al guinzaglio o con museruola anche se il regolamento comunale impone la generica custodia,1 luglio 2008, 08:55, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!