Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Da oggi, 27 maggio 2008, è in vigore il primo dei provvedimenti sulla sicurezza ossia il Decreto Legge 92/2008.
Ecco cosa prevede in pillole:
a) su stranieri ed affitti - il giudice ordina l’espulsione dello straniero extracomunitario, o l’allontanamento del cittadino comunitario, nei casi previsti ed anche quando abbia ricevuto una condanna superiore ai due anni di reclusione o sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale; se il cittadino comunitario o extracomunitario aveva già trasgredito ad un ordine di espulsione o di allontanamento il giudice ne ordina la reclusione fino a quattro anni; trovarsi illegalmente sul territorio italiano diventa una circostanza che rende più grave il reato commesso; chi cede un immobile dietro compenso ad uno straniero irregolare rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell’immobile;
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b) sicurezza stradale - se restano invariate le sanzioni per la guida con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l sono aumentante tutte le altre: è previsto l’arresto fino a sei mesi per chi guida con valori alcolemici nel sangue superiori a 0,8 g/l e compresi fino a 1,5 g/l; l’arresto è aumentato fino ad un anno, con la confisca del veicolo, se il conducente era alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope o alcolici per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; sono inasprite le sanzioni per la guida sotto l’influenza di alcolici o sostanze psicotrope; il rifiuto di sottoporsi ai test dell’etilometro costituisce reato; non appartengono più al Giudice di Pace ma al Tribunale le controversie sulle lesioni colpose gravi e gravissime provocate da soggetti alterati da alcool o stupefacenti-psicotropi ;
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c) omicidio colposo – il massimo edittale è portato da cinque a sei anni di reclusione che possono essere aumentati da 3 a dieci anni se il reato è stato commesso violando le norme sulla circolazione stradale da soggetti alterati dall’alcool o da stupefacenti – psicotropi; se l’incidente ha causato eventi plurimi, ossia la morte di più persone o la morte di alcune e la lesioni di altre, al concorso formale dei reati si applicherà la pena per la violazione più grave aumentata del triplo ma mai oltre i quindici anni. Le concorrenti circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dalla minima importanza della partecipazione nel concorso di reato, non saranno considerate equivalenti o prevalenti e la diminuzione di pena sarà operata sulla quantità determinata dalle aggravanti.
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d) lesioni personali colpose gravi e gravissime causate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale sotto l’effetto di alcool o stupefacenti-psicotropi. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni mentre per le gravissime da un anno e sei mesi a quattro anni. Anche qui se vi sono concorrono circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dalla minima importanza della partecipazione nel concorso di reato, non saranno considerate equivalenti o prevalenti a queste e la diminuzione di pena sarà operata sulla quantità determinata dalle aggravanti.
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e) sindaco e polizia municipale – vengono riviste e migliorate le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo con nuovi poteri di intervento d’urgenza per prevenire o eliminare pericoli gravi all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana; la polizia municipale, che parteciperà ai piani coordinati di controllo del territorio, potrà accedere alle banche dati del Ced interforze sui veicoli rubati o rinvenuti e ai documenti di identità rubati o smarriti;
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f) in tema di mafia – i condannati in 1° grado non potranno in appello accedere al patteggiamento; il Direttore della DIA ed il Procuratore della Repubblica potranno proporre le misure di prevenzione e sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
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Segue il testo del decreto:
(continua…)
ABCDiritto









