Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Da Bruxelles, Charlie McCreevy, Commissario Europeo al mercato interno, nel fare il punto sulla lotta alla contraffazione, pur ammettendo che il fenomeno è in crescita con 128 milioni di falsi nel solo 2007 di cui l’80% prodotti in Cina, è fiducioso che non servano inasprimenti della legislazione per fermare questa onda senza controllo.
La ricetta suggerita da McCreevy è semplice:
1) non appesantire la burocrazia ma applicare le leggi già esistenti;
2) vale anche la regola del “Chi fa da sé fa per tre” ossia i settori industriali, e quindi le aziende, dovranno attivarsi di più per tutelare i propri interessi anche svolgendo consulenza tecnica per le autorità;
3) per risolvere il rischio della pirateria sul web, dal download illegale fino all’acquisto di merci contraffatte, bisogna spingere sull’adozione di filtri e all’accordo privato fra Provider e detentori dei diritti lesi.
4) aumento dello scambio di informazioni e creazione di una rete di cooperazione effettiva all’interno dell’Europa;
5) sviluppare un sistema di warning, ossia di allarme preventivo, per bloccare i prodotti contraffati su tutto il territorio Europeo in modo simile a quanto avviene già per i prodotti pericolosi per la salute.
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Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Sentenza Sez. III Penale 9 gennaio 2007 n. 149
Presidente C. Vitalone, Relatore A. M. Lombardi
La questione nodale circa l’applicabilita’, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli art. 171 bis della L. n. 633/1941, introdotto dall’art. 10 del D. L.vo 29.12.1992 n. 518, e 171 ter della medesima legge, introdotto dall’art. 17 del D. L.vo 16.11.1994 n. 685, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma n. 248/2000, e’, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto”, introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli art. 171 bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilita’ del medesimo fatto, ampliandola allorche’ e’ stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorche’ il fatto e’ stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. sez. 111, 200133303, Ashour ed altri, RV 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non puo’ identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; ne’ l’incremento patrimoniale puo’ identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attivita’ economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server FTP, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi sopra precisati, i soli utenti del server medesimo
Testo completo:
(continua…)
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