Sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale dichiara infondate ed inammissibili le sollevate obiezioni di incostituzionalità sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato.
Riassumendo il nodo della questione, le censure mosse erano le seguenti:
a) in alcune circostanze, l’ordine di allontanamento risulta inesigibile poiché gli stranieri non sono nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria;
b) se non provvede l’autorità, a trasferire lo straniero fuori dal territorio, non si può pretendere che quest’ultimo, spontaneamente, dia esecuzione ad un provvedimento in suo pregiudizio e che lo esporrebbe al rischio di violare la legge di altri stati dovendo farvi ingresso una volta fuori dall’Italia;
c) la normativa ha ripristinato l’arresto obbligatorio senta tener conto delle considerazioni della Corte costituzionale che ne avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale;
d) si è realizzata una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali l’arresto è reso solamente facoltativo.
La Corte è stata di contrario avviso. L’arresto obbligatorio in flagranza si giustifica con una risposta politica all’aumentata percezione sociale della pericolosità del non ottemperare all’ordine di allontanamento per espulsione. Con la sentenza n. 223 del 2004 si censurava la mancanza di uno sbocco processuale alla misura contravvenzionale ma la situazione è ora mutata dato che si è passati da contravvenzione a delitto.
Segue il testo della pronuncia:
ABCDiritto









