Archivio per etichetta: 'offese'

Procedimento disciplinare a carico di magistrati, articolo 598 del Codice Penale – offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La pronuncia delle Sezioni Unite n. 12167/2008, che si è occupata di un caso di “immunità giudiziale”, ossia della non punibilità delle offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziaria o amministrative, consente di guardare da vicino l’articolo 598 del Codice Penale.

La Cassazione ha confermato, tra le altre, che:
a) la disciplina transitoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è efficace per i procedimenti instaurati dopo il 19 giugno 2006 e per fatti commessi precedentemente e pertanto, restano sottratti ad essa tutti quelli promossi in epoca precedente;

b) la condotta del magistrato deve essere improntata al rispetto dei principi di trasparenza e di rigore anche formale per non creare sfiducia nella giustizia;

c) le dichiarazioni lesive, quando travalicano i limiti posti a tutela dei diritti e delle libertà, non sono assorbite dalla generale dell’art. 21 della Costituzione;

d) il diritto di difesa e di critica non deve sconfinare dai limiti della correttezza e del rispetto dovuto alle parti e al giudicante. Per cui non possono essere consentite espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice o delle controparti e quindi integranti un abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte;

e) dalla separazione e distinzione di funzioni tra il procedimento disciplinare e gli altri procedimenti discende che le espressioni offensive sono valutabili sotto il piano della disciplina anche quando non hanno carattere di reato;

f) l’articolo 598 c.p. non preclude l’intervento disciplinare contro il professionista che violi i doveri di correttezza, dignità e decoro imposti dalle regole di deontologia professionale poiché la libertà di difesa non attribuisce la facoltà di offendere;

Cosa dice l’articolo 598 del Codice Penale?

“Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il Giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinari la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritte offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.”

Qual è il fondamento di questa esimente?

Il fondamento dell’immunità giudiziale è garantire la libertà di espressione e difesa nei procedimenti giudiziari. Discende dall’applicazione dell’articolo 24 della Costituzione che garantisce l’inviolabilità del diritto alla difesa .

Vi sono dei limiti?

L’immunità trova applicazione solo quando le offese riguardino in modo diretto l’oggetto del procedimento (cd. concernenza) e siano contenute in scritti presentati o in frasi pronunciate nel procedimento (cd. contenenza).

I soggetti coperti dall’immunità sono le parti, i loro difensori, il Pubblico Ministero ma non il Giudice e nemmeno i consulenti tecnici o quei soggetti non equiparabili alle parti o estranei e non collegati al procedimento.

Segue il testo della pronuncia:

(continua…)


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Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.

Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.

Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?

Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:

a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;

b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.

La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.

Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.

La procedura ha dei limiti temporali:

1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;

2) non può superare i 15 giorni.

Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)


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Cassazione Sezione Lavoro 26073/2007: giusta causa di licenziamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Sezione Lavoro della Cassazione, confermando la giusta causa del licenziamento intimato ad un portiere di un condominio, colpevole di offese, minacce e turpiloquio, sottolinea come non vi é contrasto con la mancata affissione di un codice disciplinare all’interno del condominio. Un tale requisito è imposto solo se le regole sono difficilmente conoscibili od ignote alla generalità dei lavoratori.

Altri articoli sul condominio in ABCDiritto:

Pubblicazioni sul condominio in Riviste:

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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