Procedimento disciplinare a carico di magistrati, articolo 598 del Codice Penale – offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 12167/2008, che si è occupata di un caso di “immunità giudiziale”, ossia della non punibilità delle offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziaria o amministrative, consente di guardare da vicino l’articolo 598 del Codice Penale.
La Cassazione ha confermato, tra le altre, che:
a) la disciplina transitoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è efficace per i procedimenti instaurati dopo il 19 giugno 2006 e per fatti commessi precedentemente e pertanto, restano sottratti ad essa tutti quelli promossi in epoca precedente;
b) la condotta del magistrato deve essere improntata al rispetto dei principi di trasparenza e di rigore anche formale per non creare sfiducia nella giustizia;
c) le dichiarazioni lesive, quando travalicano i limiti posti a tutela dei diritti e delle libertà, non sono assorbite dalla generale dell’art. 21 della Costituzione;
d) il diritto di difesa e di critica non deve sconfinare dai limiti della correttezza e del rispetto dovuto alle parti e al giudicante. Per cui non possono essere consentite espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice o delle controparti e quindi integranti un abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte;
e) dalla separazione e distinzione di funzioni tra il procedimento disciplinare e gli altri procedimenti discende che le espressioni offensive sono valutabili sotto il piano della disciplina anche quando non hanno carattere di reato;
f) l’articolo 598 c.p. non preclude l’intervento disciplinare contro il professionista che violi i doveri di correttezza, dignità e decoro imposti dalle regole di deontologia professionale poiché la libertà di difesa non attribuisce la facoltà di offendere;
Cosa dice l’articolo 598 del Codice Penale?
“Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il Giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinari la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritte offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.”
Qual è il fondamento di questa esimente?
Il fondamento dell’immunità giudiziale è garantire la libertà di espressione e difesa nei procedimenti giudiziari. Discende dall’applicazione dell’articolo 24 della Costituzione che garantisce l’inviolabilità del diritto alla difesa .
Vi sono dei limiti?
L’immunità trova applicazione solo quando le offese riguardino in modo diretto l’oggetto del procedimento (cd. concernenza) e siano contenute in scritti presentati o in frasi pronunciate nel procedimento (cd. contenenza).
I soggetti coperti dall’immunità sono le parti, i loro difensori, il Pubblico Ministero ma non il Giudice e nemmeno i consulenti tecnici o quei soggetti non equiparabili alle parti o estranei e non collegati al procedimento.
Segue il testo della pronuncia:
ABCDiritto









