Cassazione SU 26724/2007: Responsabilità precontrattuale o contrattuale della Banca
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione ritiene valido un contratto concluso con una Banca che non abbia rispettato il dovere di informazione (art. 6 dell’allora vigente legge n. 1 del 1991), compiendo operazioni in conflitto di interessi o rischiose rispetto al profilo del cliente.
La violazione però obbliga al risarcimento dei danni sofferti dal Cliente a titolo di responsabilità “precontrattuale”, se tali omissioni si sono realizzate prima della stipula del contratto, o “contrattuale”, se successive alla stipula del contratto. In quest’ultimo caso è possibile la risoluzione del contratto.
Segue il testo della sentenza: (continua…)
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