Archivio per etichetta: 'molestia o disturbo alle persone'

Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.

Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.

Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?

Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:

a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;

b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.

La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.

Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.

La procedura ha dei limiti temporali:

1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;

2) non può superare i 15 giorni.

Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)


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Cassazione I Sezione Penale n. 2113 del 15 gennaio 2008: pedinare in auto l’ex moglie integra molestia o disturbo alle persone

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, conferma che integra il reato di molestia e disturbo alle persone anche la condotta di pedinamento in auto e offre lo spunto per analizzare in pillole l’articolo 660 del Codice Penale.

La norma recita:

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”

Innanzitutto, per costante orientamento giurisprudenziale, la contravvenzione non tutela direttamente il bene giuridico della quiete privata ma quello dell’ordine e della tranquillità pubblica.

Le condotte individuate, in rapporto alla c.d. psicologia media (il sentire comune delle persone), possono essere varie trattandosi di recare molestia o disturbo ma devono essere accompagnate da:

1. petulanza, ossia quel comportamento intollerabile poiché pressante, indiscreto o impertinente, che superi la comune civiltà al quale la vittima non può sottrarsi se non invocando protezione;

2. biasimevole motivo, ossia divergendo dalla petulanza sia in sé riprovevole da causare effetti analoghi anche in ragione delle qualità personali della vittima.

Riguardo la “pubblicità” del luogo la Cassazione, con la pronuncia 11524/1986, ha precisato che vi rientra sia il caso in cui la vittima si trovi in un luogo privato mentre l’autore della condotta in un luogo pubblico o aperto al pubblico sia la situazione inversa.

Sul piano della volontà il dolo, richiesto dalla contravvenzione, è quello specifico e consistente nella coscienza e volontà di aggredire o meglio interferire sulla sfera di libertà della vittima. Generalmente, poiché la ricostruzione del fatto è legata alla ricerca della petulanza e del biasimevole motivo, tutte le altre motivazioni si collocano al di fuori della finalità oggettiva del penalmente rilevante.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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