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Informativa alla clientela e provvedimento del 19 giugno 2008 del Garante Privacy

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cade, in parte, il velo di “deificazione” che nell’opinione popolare, avvolge la figura del Garante della Privacy ed inizia, davvero, la stagione delle misure minime in tema di “privatezza”.

E’ stato, infatti, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 152 del 1 luglio 2008, il provvedimento volto a semplificare l’Informativa ai Clienti dando ascolto alle lamentate difficoltà delle piccole realtà economiche.

La finalità principe è quella di snellire le procedure burocratiche per imprese di ridotte dimensioni, professionisti ed artigiani.

Così, secondo l’ottica del Garante, l’Informativa soffre spesso di un’eccessiva lunghezza burocratica anche quando la finalità, per cui è richiesta, non incide su dati sensibili o giudiziari ma degrada a profili contabili come le buste paga e la corrispondenza ordinaria.

Per queste ragioni il Garante elenca tre casi in cui il consenso non deve essere richiesto dai soggetti pubblici o è superfluo:

1) per l’adempimento di obblighi contrattuali o normativi o per finalità amministrative e contabili;

2) se i dati provengono da registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell’interessato;

3) quando si è già aperto un canale comunicativo con l’interessato, per una precedente vendita o prestazione di servizio, sarà possibile inviare ai recapiti acquisiti ulteriore materiale pubblicitario, come promuovere una vendita diretta, le ricerche di mercato o la comunicazione commerciale.


Come si può notare è il terzo punto quello che farà più discutere poiché, ferma restando la garanzia, per chi non desidera ricevere la pubblicità, di opporvisi, potrà dar luogo ad una selvaggia azione di marketing diretto su beni e servizi del titolare al trattamento.

Il Garante consiglia, tra le altre, di redigere una prima informativa breve, collocabile anche negli spazi bianchi delle corrispondenza, suggerendo il seguente contenuto:

“I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su… [RINVIO AD UN TESTO PIU' ARTICOLATO]

ma, forse, per un eccesso di bilanciamento di interessi tra le parti in causa, spinge troppo sulla semplificazione quando suggerisce che nel testo articolato “è possibile non inserire [...] gli elementi noti [...] riferimenti meramente burocratici o circostanze ovvie [...]” il tutto in nome di “espressioni efficaci, anche se sintetiche”.

La patata passa alle associazioni di categoria chiamate a predisporre informative – tipo per determinati settori o categorie di trattamento onde, successivamente, proporre un kit di istruzioni, con facsimile, sugli adempimenti in materia.

Congiuntamente il Garante invita il Governo a modificare l’articolo 33 del D.lgs. 196/2003 aggiungendovi il comma 1-bis: “Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani”.

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Segue il testo del provvedimento:
(continua…)


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