Archivio per etichetta: 'Minore'

la marijuana e le informazioni on-line per la coltivazione

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Quarta Sezione Penale della Cassazione richiamandosi alla sentenza 22911/2004, ha condiviso il principio secondo il quale si configura il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 82 D.P.R. 309/1990 (“Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore “), anche nell’ipotesi in cui si pubblicizzi on-line, sul sito destinato alla vendita delle materie prime e degli strumenti necessari per la coltivazione, “dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola”.

Segue il testo della sentenza
(continua…)


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Lavoro notturno ed affido condiviso

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ai dubbi interpretativi sollevati dal Sult, chiarisce che l’esenzione dal lavoro notturno spetta anche nel caso di affido condiviso, ossia quando il minore conviva a periodi alterni con entrambi i genitori.

I genitori, per far valere i loro diritti, dovranno semplicemente fornire copia della sentenza di affidamento condiviso al datore di lavoro, che sarà tenuto ad adeguare i turni di lavoro.

Segue il documento: (continua…)


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Il marito indifferente alla depressione della moglie

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza n. 19065/2008, la Prima Sezione Civile della Cassazione, ha respinto il ricorso di un uomo a cui era stata addebitata la separazione a causa della sua indifferenza alla depressione della moglie.

La convivenza non era dunque divenuta impossibile per la psicosi della moglie ma, all’opposto, per la violazione, da parte del marito, dell’obbligo di assistenza con conseguente abbandono fisico e morale della donna.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Truccare il ciclomotore è condotta notoriamente facile da realizzare

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Cassazione, pur confermando quell’orientamento secondo il quale della sanzione, di cui all’articolo 97 del Codice della Strada, non risponde il genitore per il minore, che abbia truccato il ciclomotore, se provi rigorosamente di aver esercitato la massima vigilanza e di aver fatto il possibile per evitare il fatto, afferma che truccare un motorino non è una condotta episodica “che può sfuggire al controllo ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.


Segue il testo della sentenza:
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Cassazione n. 4 del 3 gennaio 2008: riconoscimento del figlio naturale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la I^ Sezione della Cassazione affronta il tema del riconoscimento del figlio naturale in caso di opposizione del genitore che lo aveva riconosciuto per primo.

In mancanza di un provato interesse del minore può costituire ostacolo la sola presenza di gravi ed irreversibili motivi che compromettano lo sviluppo e la salute psico-fisica dello stesso.

Il procedimento, disciplinato dall’articolo 250 del codice civile, ha come fulcro un giudizio che, pur valutando la legittimità o meno del rifiuto opposto dall’altro genitore, si rivolge all’interesse del minore ed a tutto quel complesso di diritti che consentono ai figli di assumere una precisa e completa identità psico-fisica (cd. principio della doppia genitorialità).

Non bisogna dimenticare che il genitore naturale ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento. Questa posizione trova tutela anche a livello costituzionale da parte dell’articolo 30:

«E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.»

Il giudice dovrà, dunque, valutare in concreto se dal riconoscimento possa derivare un pregiudizio alla luce di specifici e seri motivi nonché delle ragioni che oppone l’altro genitore. Così, ad esempio, secondo questo indirizzo, in passato, la stessa Cassazione (12077/1999) aveva sostenuto come non costituissero dei limiti le diversità culturali, religiose od etniche tranne quei casi di “fanatismo” in grado di comprimere e limitare la libertà del minore.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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