Archivio per etichetta: 'Ministero dell’Interno'

Circolare del Ministero dell’Interno del 23/12/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della procedura di emersione

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Con la Circolare del 23/12/2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito come gli stranieri che hanno presentato dichiarazione di emersione per le attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, ai sensi della legge 102/2009, possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruire così dell’assistenza sanitaria, in quanto assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria per lavoro subordinato e lavoro autonomo (art. 34 del T.U.). Inoltre, sebbene non in possesso del codice fiscale, possano essere assistiti tramite il codice identificativo per stranieri temporaneamente presenti.
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cittadinanza negata allo straniero che riceveva telefonate da simpatizzanti terroristi

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero dell’Interno contro la pronuncia del TAR Lazio. Quest’ultimo aveva annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ad uno straniero che, “pur in possesso di una fedina penale pulita”, era stato oggetto dieci anni prima di un’inchiesta di polizia dalla quale era emerso il suo contatto con cittadini mediorientali “simpatizzanti del gruppo armato G.I.A”. La stessa Questura di Bologna era stata dell’avviso che “potevano nutrirsi dubbi sull’affidabilità democratica e sui sentimenti di italianità”, così, visto anche il tenore della legge 91/1992, per il Consiglio di Stato, rientra tra le preclusioni all’acquisto della cittadinanza anche “l’ipotesi in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche” senza che l’Amministrazione debba “esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto a siffatta valutazione”.

Segue il testo della pronuncia:
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La vecchia carta d’identità durerà dieci anni con un semplice timbro

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la circolare n. 8 del 26 giugno 2008, il Ministero dell’Interno chiarisce l’operatività dell’articolo 31 del Decreto Legge 24 giugno 2008, che ha allungato la vita burocratica della Carta d’identità portandola da 5 a 10 anni.

Le carte d’identità in formato cartaceo saranno rinnovate apponendovi sopra l’apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. ” .

Mentre per quelle in formato elettronico sarà stampata un’attestazione, da conservare ed allegare al documento, del seguente tenore: “A seguito del decreto legge n.112 del 25/06/2008 art. 31 si certifica che la data di scadenza della Carta d’Identità Elettronica numero _________, intestata a _________ nato a _________ il _________ con codice fiscale _________ ed emessa dal comune di _________, è stata prorogata fino al _________ pertanto dovrà considerarsi come documento di riconoscimento valido fino a tale data”.

Segue il testo della circolare: (continua…)


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Decreto flussi 2007: il testo integrale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con una nota il Ministero dell’Interno annuncia, sul portale www.interno.it:

Tutte le informazioni oggi in diretta sul portale www.interno.it dalla sala stampa del ministero dell’Interno

Oggi alle ore 12.00, in diretta sul portale www.interno.it, dalla sala stampa del Ministero dell’Interno, verrà illustrata la nuova procedura del Decreto flussi 2007 che prevede la possibilità di assumere, per l’anno in corso, 170mila lavoratori immigrati. La diretta web sarà seguita in contemporanea da tutte le Prefetture italiane e dagli Sportelli unici.Il video della nuova procedura sarà successivamente consultabile sul portale del Ministero dell’Interno. Sarà inoltre, a breve, attivato un help-desk per chiarimenti sia di tipo informatico che procedurale.

La procedura del decreto flussi 2007 – è stata prevista una nuova modalità di inoltro delle domande e anche un nuovo modello di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione – è fortemente innovativa e completamente informatizzata e consentirà al singolo datore di lavoro di compilare direttamente la domanda dal proprio computer e di inviarla on-line allo Sportello unico competente.

Le domande in formato digitale dovranno essere, quindi, inoltrate telematicamente nei termini indicati dal decreto e seguendo criteri di scaglionamento che prevedono l’invio:

- a partire dal 15° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria

- a partire dal 18° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona

- a partire dal 21° giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per le domande relative a tutti i restanti lavori.

Questo è il testo del provvedimento:

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla «programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;

Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’Immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e che prevede che, “in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente”;

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi, passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernete la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del Testo unico sull’immigrazione;

Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto delle necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

ARTICOLO 1

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà sociale. (continua…)


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Ministero dell’Interno circolare n. 17272 del 9 luglio 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Ministero dell’Interno, Circolare 9 luglio 2007 Prot. n. 17272/7

Roma,

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDIAI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AI SIGG. QUESTORI
LORO SEDI

OGGETTO: Identificazione di migranti minorenni.

La vigente legislazione in materia di immigrazione prevede l’inespellibilità di alcune categorie di soggetti, tra cui i migranti minorenni, ai quali l’ordinamento, anche in esecuzione delle prescrizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell’infanzia, riserva un trattamento di particolare favore in considerazione della vulnerabilità della loro condizione.I migranti minorenni, infatti, sia che vengano rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale sia che siano giunti in Italia attraverso canali regolari, rientrano in una delle categorie protette previste dall’art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per le quali è sancito il divieto di espulsione che può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.


L’esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume, quindi, particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere (continua…)


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