Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Secondo la Quinta Sezione Penale della Cassazione, integra il reato di violenza privata, ed è dunque applicabile l’articolo 610 del Codice Penale, il comportamento del Direttore di una Asl che abusi del proprio ruolo per costringere le colleghe o le altre dipendenti, che rifiutano le sue continue “richieste indecenti, lusinghe e minacce”, in uno stato di vera e propria soggezione fisica e psicologica grazie a persecuzioni successive al rifiuto verso le avances sessuali.
Segue il testo della pronuncia:
(continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: articolo 610, avances, Cassazione 9225/2010, Cassazione V Sez. Penale, costringere, Diritto Penale, fare, lusinghe, minacce, minaccia, omettere, pena, reato, richieste indecenti, soggezione fisica, soggezione psicologica, tollerare, violenza, violenza privata | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "hermansji, Cassazione: avances e violenza privata,18 marzo 2010, 04:36, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.
Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.
Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?
Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:
a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;
b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.
La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.
Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.
La procedura ha dei limiti temporali:
1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;
2) non può superare i 15 giorni.
Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: abbonamento, abbonato, burocrazia, chiamate di disturbo, compagnia telefonica, compagnie telefoniche, decreto legislativo 171 del 13 maggio 1998, decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, disturbo della quiete, elenco, Formulario di ABCDiritto, ID, identificare l'autore delle telefonate, Informazioni, Ingiuria, ingiurie, Interferenza, investigazione privata, Investigazioni preventive, lista, minacce, minaccia, modulo, molestia o disturbo alle persone, offese, orario notturno, persona ignota, Privacy, querela, richiesta, scoprire chi fa le chiamate anonime, scoprire chi fa le telefonate anonime, senza ritardo, telecomunicazioni, telefonate anonime, telefonate ricevute, Tutela dei consumatori, tutela della vita privata, utenza telefonica, violare la privacy | 11 Commenti Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante,25 aprile 2008, 12:14, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!