Archivio per etichetta: 'minacce'

Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53152)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.

Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.

Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?

Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:

a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;

b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.

La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.

Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53152)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53152)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.

La procedura ha dei limiti temporali:

1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;

2) non può superare i 15 giorni.

Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53152)


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Cassazione Sezione Lavoro 26073/2007: giusta causa di licenziamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Sezione Lavoro della Cassazione, confermando la giusta causa del licenziamento intimato ad un portiere di un condominio, colpevole di offese, minacce e turpiloquio, sottolinea come non vi é contrasto con la mancata affissione di un codice disciplinare all’interno del condominio. Un tale requisito è imposto solo se le regole sono difficilmente conoscibili od ignote alla generalità dei lavoratori.

Altri articoli sul condominio in ABCDiritto:

Pubblicazioni sul condominio in Riviste:

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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