Archivio per etichetta: 'Investigazioni preventive'

La lotta alla contraffazione secondo il Commissario Charlie McCreevy

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Da Bruxelles, Charlie McCreevy, Commissario Europeo al mercato interno, nel fare il punto sulla lotta alla contraffazione, pur ammettendo che il fenomeno è in crescita con 128 milioni di falsi nel solo 2007 di cui l’80% prodotti in Cina, è fiducioso che non servano inasprimenti della legislazione per fermare questa onda senza controllo.

La ricetta suggerita da McCreevy è semplice:

1) non appesantire la burocrazia ma applicare le leggi già esistenti;

2) vale anche la regola del “Chi fa da sé fa per tre” ossia i settori industriali, e quindi le aziende, dovranno attivarsi di più per tutelare i propri interessi anche svolgendo consulenza tecnica per le autorità;

3) per risolvere il rischio della pirateria sul web, dal download illegale fino all’acquisto di merci contraffatte, bisogna spingere sull’adozione di filtri e all’accordo privato fra Provider e detentori dei diritti lesi.

4) aumento dello scambio di informazioni e creazione di una rete di cooperazione effettiva all’interno dell’Europa;

5) sviluppare un sistema di warning, ossia di allarme preventivo, per bloccare i prodotti contraffati su tutto il territorio Europeo in modo simile a quanto avviene già per i prodotti pericolosi per la salute.


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Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.

Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.

Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?

Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:

a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;

b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.

La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.

Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.

La procedura ha dei limiti temporali:

1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;

2) non può superare i 15 giorni.

Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (54228)


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Trascrizione del Convegno “Il DNA e la prova penale profili scientifici e giuridici” del 22 gennaio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Aula Magna Corte Appello Penale – Via A. Varisco – Roma

Descrizione:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
-Commissione di Procedura Penale-

Convegno

IL DNA E LA PROVA PENALE
PROFILI SCIENTIFICI E GIURIDICI
Roma, Martedì 22 gennaio 2008 ore 14,00
Aula Magna Corte di Appello Penale – Via A. Varisco

Avv. Alessandro CASSIANI – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Indirizzo di saluto

Avv. Francesco GIANZI – Consigliere Coordinatore della Commissione di Procedura Penale
Introduzione

Prof. Vincenzo PASCALI – Professore ordinario e direttore dell’istituto di medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli
E’ senza dubbio un campo nel quale la tecnologia ha fatto passi da gigante e probabilmente le migliori energie della biologia applicata hanno prodotto un retroterra di conoscenze assolutamente formidabile.
Se devo esprimere la mia opinione direi che i profili del DNA sono il più importante, il più solido ed il più indiscutibile mezzo di prova che la scienza forense ha oggi a disposizione. Lo sono per moltissime ragioni. Una prima è l’argomento stesso. C’è qualcosa di solido, di incontrovertibile e di duraturo o meglio di universale nel codice genetico che lo rende idoneo come elemento di prova. Sapete, meglio di me, come si fa a produrre una prova: si tratta di associare una o più persone a dei contesti. Ho parlato non a caso di mezzi di prova perché a qualcuno il test del DNA può sembrare una prova in quanto tale. Ma non lo è. Potete ben immaginare che non lo sarà mai se solo rifletteste a quel nutrito numero di casi, molto controversi, in cui pur avendo una formidabile fonte di prova genetica tuttavia molto poco si è raccolto dal punto di vista dell’evidenza probatoria. Perché? Ebbene il compito di chi indaga e di chi ricostruisce la prova diviene via via più difficile negli scenari in cui il presunto omicida e la vittima siano associabili temporalmente, socialmente, sessualmente ecc. di quanto possa avvenire in un contesto nel quale la vittima e l’omicida non abbiano nulla a che fare l’un con l’altra.
E’ una cosa della quale voglio rassicurarvi. Nella realtà il principe dell’interpretazione di questi profili non sarà mai il tecnico e neanche gli investigatori. Il Dott. Intini potrà confermarlo. Approfitto per salutarlo cordialmente avendo un certo senso di solidarietà di colleganza poiché dirige un gruppo di scienziati e di ricercatori che fanno più o meno il mio mestiere. Il principe dell’interpretazione sarà il giudice. A lui spetta il compito di associare le rilevanze scientifiche fornite ad una certa persona.
Ciò detto partiamo dall’idea che il test del DNA è maturo.

(continua…)


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Breve riflessione tra diritto, Computer Forensic(s) e manipolazione dei dati

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Uno dei limiti certi, quando si interagisce con i dati digitali, è la possibile compromissione degli stessi anche involontaria.

La raccolta dei mezzi di prova passa per tutta una serie di buone pratiche che si occupano della ricerca, dell’individuazione delle tracce, della preservazione delle “evidenze” digitali e, infine, dell’acquisizione vera e propria.

Si tratta di operazioni molto delicate. Qui il confine tra mezzo di prova, tradizionalmente inteso, e tracce “smaterializzate” perde di significato. Alto è dunque il rischio di una loro contaminazione ed, indubbiamente, elevata deve essere la competenza e l’intuito del tecnico.

Possiamo,però, dire che non è sufficiente l’esistenza d’una traccia digitale su un determinato computer o su una memoria di massa a risolvere i tasselli dello scenario di un crimine. Debbono concorrere fattori esterni tra i quali si colloca anche la perizia investigativa. Non va dimenticato, ed è per questo che si ripeterà sempre “elementi” di prova, che il signore incontrastato della verità sul caso concreto non sarà il risultato delle indagini, i probabili autori, le tesi difensive e nemmeno l’anticipazione di colpevolezza per bocca dei giornali… il dominus vero è e resta l’ottica interpretativa del Giudice. Lui solo sa.

A titolo di esempio, per comprendere come una contaminazione di dati sia possibile (continua…)


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Anti-violence

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Sono sempre curioso di come sia lenta ma, apparentemente, inesorabile l’inversione di tendenza nell’attività di Computer Forensic. Questa branca, per chi non la conosce, si occupa di tutte quelle attività di ricerca, conservazione ed identificazione delle tracce digitali necessarie a ricostruire la scena di un crimine.

Tra gli studiosi vi è una sorta di separazione. Per molti parlare di “libertà digitale” costituisce la sola giustificazione di quanti vogliono contrastare l’attività della polizia per rintracciare gli autori d’un crimine.

Sarah Hilley ad esempio (in Digital Investigation, 4, 2007 pp.13 ss.) colloca alcuni degli strumenti volti a tutelare la privacy nella scomoda categoria dell’Anti-Forensic. Si riaffaccia dunque la contrapposizione per cui la tutela è eludere od impedire di assicurare le fonti di prova.

Trovo pericolosa questa tendenza che, al pari d’un disinvolto uso del sospetto, finisce per legittimare investigazioni a tappeto. Ricerchiamo dunque a 360° l’ago nel pagliaio dei grandi numeri ma in definitiva anneghiamo la libertà individuale sotto una falsa prospettiva di sicurezza.

Se ne parlava su Orientalia4all e se ne è tornato a parlare anche su ABCDiritto… il dato digitale viaggia in parallelo con le informazioni biologiche. Esistono ormai tracce tecnologiche di ogni tipo che rimandano ad un individuo. Queste tracce possono essere oggetto di investigazioni preventive fondante su? Una cultura del sospetto sempre più penetrante.

Ricordo ancora di un colloquio informale avuto con un PM esperto di Computer Forensic. Nelle sue parole si leggeva una certa esaltazione del suo ruolo. Proponeva una visione delle indagini preventive come manna per curare il farwest tecnologico. Ma il nostro scambio di vedute non è stato dei migliori. Il mio approccio alla realtà è opposto.

Non è possibile giustificare una logica per cui tutto deve essere in chiaro altrimenti si è soggetti sospettabili d’una qualunque cosa. Questo atteggiamento non trova riscontri nello stato delle cose. Ecco perché alla categoria di anti-forensic io contrappongo l’anti-violence. Tutelare la privacy in rete non significa eludere le investigazioni ma difendere la propria libertà biologico/digitale dalle aggressioni. Violenza che può essere perpetrata da chiunque per i motivi più vari compreso l’abuso del sistema investigativo.


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