Archivio per etichetta: 'Interferenza'

Interferenze illecite, Privacy e fotografie dell’On. Berlusconi e delle sue ospiti nella Villa Certosa

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Avevo già scritto sulle interferenze illecite nella vita privata analizzando da vicino l’articolo 615bis. L’occasione era venuta da una pronuncia della cassazione che escludeva la rilevanza penale della condotta di chi, una volta ripresi con una videocamera i rapporti intimi con la convivente, alla fine della relazione le aveva donato la cassetta contenente i filmati. Per tutto quanto riguarda l’articolo 615bis rimando i lettori a quell’articolo.

Con la pronuncia, che presento, la Quinta Sezione Penale ha ritenuto che sono sequestrabili le fotografie ottenute con metodi invasivi. Le immagini ritraevano l’On. Berlusconi e le sue ospiti nei luoghi di privata dimora della Villa Certosa. Il materiale era stato pubblicato dal settimane Oggi e, successivamente dal Corriere della Sera, nonostante fosse già intervenuto a bloccarne la diffusione il Garante della Privacy.


Anche se vi è un generale divieto di sequestro della stampa, come discendente dall’art. 1 del r.d. Lgs.. n.561/1946 che prevede “non si può procedere al sequestro [..] se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria”, quelle foto erano frutto di un’intrusione nella sfera privata. Carpite con metodi invasi e scorretti, anche sul piano della deontologia professionale. L’illiceità della condotta discendeva non solo dalla violazione dell’articolo 615bis ma anche dall’inosservanza del divieto imposto dal Garante Privacy.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53150)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.

Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.

Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?

Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:

a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;

b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.

La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.

Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53150)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53150)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.

La procedura ha dei limiti temporali:

1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;

2) non può superare i 15 giorni.

Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53150)


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Cassazione V Sezione Penale n. 1766 del 14 gennaio 2008: interferenze illecite nella vita privata

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Quinta Sezione della Cassazione ha affermato che non costituisce fatto penalmente rilevante la condotta di chi, ripresi con una videocamera i rapporti intimi con la convivente, alla fine della relazione le abbia donato la cassetta contenente i filmati.

La pronuncia offre lo spunto per analizzare da vicino il reato di “interferenze illecite nella vita privata”, come disciplinato dall’articolo 615 bis del Codice Penale.

Recita l’articolo 615 bis:

“Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 (Domicilio), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono puniti a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Questa norma ha come oggetto la tutela della riservatezza in tutti quei luoghi dove si compia “privatamente” la vita al punto da contrastare anche l’evoluzione tecnologica. Basti pensare alla facilità con la quale soggetti senza particolari competenze possono violare l’intimità altrui grazie a piccolissimi player mp3 con microfono integrato o micro webcam. Da questa considerazione discende che l’indicazione degli strumenti tecnici di intrusione, fornita dall’articolo 9 della legge 98/1974, deve considerarsi non tassativa. Occorre però un preciso distinguo. Deve trattarsi, pur sempre, di strumenti volti alla ripresa visiva o sonora. Se oggetto di captazione sono ad es. fussi dati non troverà applicazione l’articolo 615 bis.

Nonostante i buoni propositi la norma resta imperfetta:

a. tenuto conto della collocazione sistematica all’interno del codice, tra le pieghe dei “delitti contro l’inviolabilità del domicilio”, non sono mancati autorevoli commentatori che hanno indicatola “pace domestica” quale referente obbligato della tutela. Così il “luogo”, abitazione, privata dimora od appartenenza, circoscrive l’ambito e non ricomprende tutte quelle condotte che avvengono al di fuori di esso (ad es. pubblica via od appartenenze private esposte al pubblico);

b. l’azione ha come connotato l’“indebito”, ossia la mancanza di un consenso e quindi la sua illiceità, così aprendo la spirale alle cause di giustificazione che potrebbero minare l’intrusione o la captazione.

c. è necessario il dolo generico e dunque il soggetto attivo della condotta deve rappresentarsi l’invasione indebita nella sfera altrui e coscientemente agire per procurarsi la ripresa sonora o video.

d. da qui anche il problema della “terzietà” dell’agente. Non rientrano, infatti, nella previsione penale le registrazioni effettuate da chi non è estraneo al luogo ed è soggetto coinvolto ossia ripreso.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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