Avv. Hermans Joseph Iezzoni
La recente sentenza 16426/2008 della Cassazione, che si è occupata di un caso di ingiuria attraverso la posta elettronica, fornisce lo spunto per analizzare da vicino l’articolo 594 del Codice Penale che recita:
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.
Cosa deve intendersi per onore e reputazione? (continua…)
Categoria: abcdiritto, diritto, giurisprudenza | Tags: abcdiritto, articolo 594 del codice penale, Cassazione 16425/2008, Cassazione V Sez. Penale, Diritto Penale, Dolo, e-mail, Ingiuria, ingiurie, reato | Un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Articolo 594 del codice penale: reato di ingiuria ed e-mail,25 maggio 2008, 12:28, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph IEZZONI
Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53156)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.
Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.
Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?
Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:
a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;
b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.
La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.
Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53156)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53156)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.
La procedura ha dei limiti temporali:
1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;
2) non può superare i 15 giorni.
Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53156)
Categoria: abcdiritto, diritto | Tags: abbonamento, abbonato, burocrazia, chiamate di disturbo, compagnia telefonica, compagnie telefoniche, decreto legislativo 171 del 13 maggio 1998, decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, disturbo della quiete, elenco, Formulario di ABCDiritto, ID, identificare l'autore delle telefonate, Informazioni, Ingiuria, ingiurie, Interferenza, investigazione privata, Investigazioni preventive, lista, minacce, minaccia, modulo, molestia o disturbo alle persone, offese, orario notturno, persona ignota, Privacy, querela, richiesta, scoprire chi fa le chiamate anonime, scoprire chi fa le telefonate anonime, senza ritardo, telecomunicazioni, telefonate anonime, telefonate ricevute, Tutela dei consumatori, tutela della vita privata, utenza telefonica, violare la privacy | 11 Commenti Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante,25 aprile 2008, 12:14, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
La quinta sezione della Cassazione nella sentenza 7 febbraio 2007 n. 4990 , pur ritenendo che le espressioni adoperate dal medico («con tutti quei chili come pretende di non avere il mal di schiena», «con lei perdo solo tempo, chi vuole che la guardi, chi vuole che la tocchi, lei deve dimagrire», «non le e’ ancora venuto un infarto, ma chi l’ha assunta, ma come puo’ prestare servizio», «lei e’ un peso per la societa’», «visitarla e’ una perdita di soldi per l’INAIL»), possano assumere valenza disciplinare e deontologica, ha ritenuto che non integrino gli estremi del reato di ingiuria in quanto frasi dettate dalla constatazione della condizione di grave patologia della paziente.
Per leggere la sentenza in PDF clicca qui :
Cassazione Sez. V Penale 7 febbraio 2007.
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: Cassazione V Sez. Penale, Delitti contro l'onore, Diritto e Medicina, Diritto Penale, Ingiuria | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Dire o non dire ciccione al paziente?,25 marzo 2007, 10:53, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!