Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale ha chiarito che se vi è certezza sulla reale identità dello straniero, che propone il ricorso a mezzo del servizio postale contro il decreto di espulsione, non si può escludere che l’opposizione sia stata proposta nei termini anche senza il deposito nella cancelleria del giudice territorialmente competente.
Per questa ragione la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13, comma 8, del Dlgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico sull’immigrazione) nella parte in cui “non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente”.
ll Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il rifiuto, operato dal Questore di Firenze, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero che aveva già goduto da minorenne di un permesso di soggiorno per affidamento come da provvedimento del giudice tutelare.
Se è vero che i flussi sono regolati per consentire l’ingresso solo entro un limite massimo, altrettanto vero é che le esigenze umanitarie derogano alle norme sull’ingresso per tutelare ad esempio la famiglia ed i minori attraverso il ricongiungimento familiare o concedendo l’asilo in situazioni straordinarie come i fatti dell’ex Jugoslavia o in caso di persecuzioni etniche, religiose o politiche.
“Il pacchetto di norme in materia di sicurezza, su proposta dei Ministri dell’interno, Maroni e della giustizia, Alfano, prevede i seguenti interventi normativi:
- un decreto-legge ed un disegno di legge (vedi allegato).
- tre schemi di decreti legislativi che intervengono su norme di recepimento di direttive comunitarie sui seguenti aspetti:
- viene, modificata la disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitaricon la previsione che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni. Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico del cittadino extracomunitario il figlio maggiorenne ed il genitore. In mancanza di documentazione rilasciata dall’autorità competente circa il possesso dello stato che da diritto al ricongiungimento è concessa all’interessato la facoltà di provare tale qualità in base all’esame del DNA.
- In materia di soggiorno dei cittadini comunitari vengono imposte le iscrizioni anagrafiche e stabiliti criteri aggiuntivi per le valutazioni da porre a base dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli attinenti alla moralità pubblica ed al buon costume.
- quanto alle procedure applicate per il riconoscimento dellaqualifica di rifugiato viene previsto che il prefetto stabilisca un’area geografica in cui possa circolare chi richiede la protezione internazionale; se lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione presenta domanda di protezione internazionale, resta trattenuto nei centri di permanenza temporanea.
Il pacchetto è completato da una dichiarazione di stato d’emergenza che consentirà di fare fronte con rapidità alla situazione di estrema criticità che si è determinata in Campania, in Lombardia e nel Lazio per la presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi stabilmente insediati in talune aree.”
Avevo già segnalato la sentenza numero 2592/2007 con la quale il TAR Puglia aveva giudicato la responsabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.
Ora, sempre in tema del termine dei 90 giorni, segnalo anche la recente sentenza 51 del 7 febbraio 2008 del TAR dell’Umbria. Nel caso in cui la Questura, inadempiente per un anno, a seguito di una diffida ad adempiere all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, disattenda ancora la richiesta, rispondendo con una semplice nota di avvio del procedimento e contestuale sospensione senza data della pratica per accertamenti, essendo già scaduti i novanta giorni (ex articolo 2 della Legge n. 241/1990) e non essendo prevista una fase di sospensione del rinnovo (ex Testo Unico n. 286/1968), deve essere garantita la certezza del diritto e tutelata la necessità dello straniero di permanere in Italia e lavorare per vivere. Per questa ragione il TAR ordina alla Questura di provvedere senza indugi entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sua sentenza.
Decaduto il Decreto Legge 181/2007 il Governo torna sul tema dell’allontanamento/espulsione aggiungendo ai motivi imperativi di pubblica sicurezza anche la prevenzione del terrorismo.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 279 di oggi del D.P.C.M 30 Ottobre 2007, iniziano a decorrere i termini per il via della nuova procedura di presentazione delle domande d’ingresso on-line,per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità, secondo il seguente calendario:
1) il 15 Dicembre 2007 alle ore 8:00 per 4.500 cittadini albanesi, 1.000 cittadini algerini, 3.000 cittadini del Bangladesh, 8.000 cittadini egiziani, 5.000 cittadini filippini, 1.000 cittadini ghanesi, 4.500 cittadini marocchini, 6.500 cittadini moldavi, 1.500 cittadini nigeriani, 1.000 cittadini pakistani, 1.000 cittadini senegalesi, 100 cittadini somali, 3.500 cittadini dello Sri Lanka, 4.000 cittadini tunisini, 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione;
2) il 18 Dicembre 2007 alle ore 8:00 per il settore del lavoro
domestico e di assistenza alla persona (per colf e badanti);
3) il 21 Dicembre 2007 alle ore 8:00 per tutti i restanti settori;
4) dal 1 Dicembre 2007 al 31 Maggio 2008, nel limite della quota indicata al numero 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro.
Con una nota il Ministero dell’Interno annuncia, sul portale www.interno.it:
Tutte le informazioni oggi in diretta sul portale www.interno.it dalla sala stampa del ministero dell’Interno
Oggi alle ore 12.00, in diretta sul portale www.interno.it, dalla sala stampa del Ministero dell’Interno, verrà illustrata la nuova procedura del Decreto flussi 2007 che prevede la possibilità di assumere, per l’anno in corso, 170mila lavoratori immigrati. La diretta web sarà seguita in contemporanea da tutte le Prefetture italiane e dagli Sportelli unici.Il video della nuova procedura sarà successivamente consultabile sul portale del Ministero dell’Interno. Sarà inoltre, a breve, attivato un help-desk per chiarimenti sia di tipo informatico che procedurale.
La procedura del decreto flussi 2007 – è stata prevista una nuova modalità di inoltro delle domande e anche un nuovo modello di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l’immigrazione – è fortemente innovativa e completamente informatizzata e consentirà al singolo datore di lavoro di compilare direttamente la domanda dal proprio computer e di inviarla on-line allo Sportello unico competente.
Le domande in formato digitale dovranno essere, quindi, inoltrate telematicamente nei termini indicati dal decreto e seguendo criteri di scaglionamento che prevedono l’invio:
- a partire dal 15° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria
- a partire dal 18° giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona
- a partire dal 21° giorno successivo la pubblicazione in gazzetta ufficiale per le domande relative a tutti i restanti lavori.
Questo è il testo del provvedimento:
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulla «programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007».
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del Testo unico sull’Immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e che prevede che, “in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente”;
Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi, passaggi istruttori previsti dalla legge;
Ritenuta l’urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernete la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007;
Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del Testo unico sull’immigrazione;
Visto l’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Tenuto conto delle necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
ARTICOLO 1
1. In via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà sociale. (continua…)
Con la sentenza numero 2592/2007, che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, il Tar Puglia, è stato chiamato a giudicare sulla responabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.
Il Tar ha stabilito che:
1) anche se non vi è un termine specifico per il rilascio della carta di soggiorno valgono le regole generali previste dall’articolo 2 della legge 241/1990, ossia i 90 giorni dalla richiesta;
2) poiché la Questura è responsabile di tutto il procedimento, se l’inadempimento riguarda il ritardo di un ente quale le Poste, al quale sono attribuiti compiti di trasmissione ai fini dello snellimento della procedura, non viene meno la responsabilità in capo alla Questura per il ritardo nel rilascio della documentazione.
SENTENZA N. 2592/2007
REG. RIC. N. 1195/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione Mista
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 119512007, proposto da X e Y rappresentati e difesi (continua…)
Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza; (continua…)
Secondo la Prima Sezione della Cassazione stante la ratifica del Trattato di adesione della Romania all’Unione Europea, non si è avuta abolitio criminis ma sussiste il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi dell’art.12, comma 1, del Dlgs 286/1998, poiché il contenuto precettivo della norma incriminatrice (punire la condotta di quanti favoriscano il passaggio dall’Italia in altro paese confinante di stranieri privi di titolo di residenza o cittadinanza) è rimasto inalterato nella parte in cui sanziona tutte quelle situazioni di sfruttamento degli esseri umani in condizione di debolezza.
Prendendo spunto da questa sentenza, ABCDiritto presenta una nuova scheda dedicata all’abolitio criminis:
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