Archivio per etichetta: 'guida in stato di alterazione psico-fisica'

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’etilometro

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Quarta Sezione della Cassazione interviene a tamponare l’errata interpretazione secondo la quale le modifiche introdotte dal Decreto Bianchi, nel differenziare le sanzioni in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria (tasso alcoolemico rilevato), hanno vanificato, nel caso di rifiuto del trasgressore ad effettuare il test, il ricorso ad elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. Ragionando in questi termini la condotta di guida sotto l’influenza dell’alcool non sarebbe più penalmente rilevante.

La Cassazione, all’opposto, ribadisce il costante orientamento secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente può essere provato ed accertato con qualsiasi mezzo non necessariamente attraverso l’etilometro di cui parla l’art. 379 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada.

La Quarta Sezione osserva come al Giudice residui un ampio margine di azione. Può, infatti, disattendere l’alcooltest ed i suoi risultati in virtù del libero convincimento. Così ricavando i dati ignoti da qualunque elemento che rilevi lo stato di alterazione. L’importante è, poi, giustificare la scelta attraverso una motivazione logica ed esauriente.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Da oggi, 27 maggio 2008, è in vigore il primo dei provvedimenti sulla sicurezza ossia il Decreto Legge 92/2008.

Ecco cosa prevede in pillole:

a) su stranieri ed affitti - il giudice ordina l’espulsione dello straniero extracomunitario, o l’allontanamento del cittadino comunitario, nei casi previsti ed anche quando abbia ricevuto una condanna superiore ai due anni di reclusione o sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale; se il cittadino comunitario o extracomunitario aveva già trasgredito ad un ordine di espulsione o di allontanamento il giudice ne ordina la reclusione fino a quattro anni; trovarsi illegalmente sul territorio italiano diventa una circostanza che rende più grave il reato commesso; chi cede un immobile dietro compenso ad uno straniero irregolare rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca dell’immobile;
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b) sicurezza stradale - se restano invariate le sanzioni per la guida con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l sono aumentante tutte le altre: è previsto l’arresto fino a sei mesi per chi guida con valori alcolemici nel sangue superiori a 0,8 g/l e compresi fino a 1,5 g/l; l’arresto è aumentato fino ad un anno, con la confisca del veicolo, se il conducente era alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope o alcolici per un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; sono inasprite le sanzioni per la guida sotto l’influenza di alcolici o sostanze psicotrope; il rifiuto di sottoporsi ai test dell’etilometro costituisce reato; non appartengono più al Giudice di Pace ma al Tribunale le controversie sulle lesioni colpose gravi e gravissime provocate da soggetti alterati da alcool o stupefacenti-psicotropi ;
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c) omicidio colposo – il massimo edittale è portato da cinque a sei anni di reclusione che possono essere aumentati da 3 a dieci anni se il reato è stato commesso violando le norme sulla circolazione stradale da soggetti alterati dall’alcool o da stupefacenti – psicotropi; se l’incidente ha causato eventi plurimi, ossia la morte di più persone o la morte di alcune e la lesioni di altre, al concorso formale dei reati si applicherà la pena per la violazione più grave aumentata del triplo ma mai oltre i quindici anni. Le concorrenti circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dalla minima importanza della partecipazione nel concorso di reato, non saranno considerate equivalenti o prevalenti e la diminuzione di pena sarà operata sulla quantità determinata dalle aggravanti.
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d) lesioni personali colpose gravi e gravissime causate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale sotto l’effetto di alcool o stupefacenti-psicotropi. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni mentre per le gravissime da un anno e sei mesi a quattro anni. Anche qui se vi sono concorrono circostanze attenuanti, diverse dalla minore età e dalla minima importanza della partecipazione nel concorso di reato, non saranno considerate equivalenti o prevalenti a queste e la diminuzione di pena sarà operata sulla quantità determinata dalle aggravanti.
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e) sindaco e polizia municipale – vengono riviste e migliorate le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo con nuovi poteri di intervento d’urgenza per prevenire o eliminare pericoli gravi all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana; la polizia municipale, che parteciperà ai piani coordinati di controllo del territorio, potrà accedere alle banche dati del Ced interforze sui veicoli rubati o rinvenuti e ai documenti di identità rubati o smarriti;
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f) in tema di mafia – i condannati in 1° grado non potranno in appello accedere al patteggiamento; il Direttore della DIA ed il Procuratore della Repubblica potranno proporre le misure di prevenzione e sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
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Segue il testo del decreto:
(continua…)


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