Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Ricostruiamo brevemente la vicenda giuridica: un finanziere nel 2002 aveva proposto due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l’annullamento di due determinazioni del Comando generale della Guardia di Finanza. Con la prima il militare era stato sospeso precauzionalmente dal servizio e con la seconda il Comando aveva disposto, nei suoi confronti, la perdita del grado per rimozione con la messa a disposizione del Distretto militare come soldato semplice.
I provvedimenti del Comando generale traevano origine sia dall’episodio del tentato suicidio del finanziere, che in precedenza era già stato posto in aspettativa per ”disturbo dell’adattamento in bevitore problematico”, sia dalla condanna inflittagli, per quello stesso episodio, dal Giudice presso il Tribunale militare di Torino per il reato di distruzione aggravata di oggetti di armamento militare.
All’esito del procedimento disciplinare, il Comando aveva concluso che vi era stata “violazione del giuramento” poiché il comportamento tenuto dal finanziere era contrario ai doveri a cui è tenuto chi esercita una pubblica funzione ed era dannoso agli interessi stessi della Pubblica amministrazione concretizzabili nel dovere di correttezza, di equilibrio, nel rigore e solidità morale degli appartenenti al Corpo che trasmettono, così, fiducia nelle istituzioni alla società.
Il TAR, riuniti i ricorsi, li rigetta dichiarando condivisibili gli assunti del provvedimento disciplinare e sottolineando come la gravità della condotta, unità alle dichiarazioni rese dallo stesso finanziere, denotavano carenze caratteriali e la mancanza di attitudine a una vita organizzata quale è quella che si svolge nell’istituzione militare, con conseguente impossibilità per il soggetto agente di permanervi.
Il Consiglio di Stato, invece, premettendo che il tentativo di suicidio è sempre stato condannato a livello morale ma mai punito dalla legge, ribadisce come, nella condotta tenuta dal finanziere, non possa parlarsi di “tentativo” in quanto la volontà di suicidarsi è venuta meno non perdurando fino all’ultimo istante.
Al di là del termine usato, però, il provvedimento disciplinare è affetto dai vizi di eccesso di potere per macroscopica illogicità, ingiustizia e sproporzionalità poiché la circostanza su cui doveva e poteva fondarsi era solo l’uso improprio dell’arma, ossia per ragioni estranee ad esigenze di servizio, ma non l’averla rivolta contro se stesso.
Per il Consiglio di Stato, dunque, il Comando ha attribuito rilievo a circostanze estranee che hanno determinato una sproporzionata sanzione.
Segue il testo del provvedimento: (continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: abcdiritto, arma di ordinanza, Comando generale, Consiglio di Stato, Consiglio di Stato 2806/2008, finanziere, Guardia di Finanza, Personale, Procedimento, provvedimento disciplinare, pubblico impiego, sanzione disciplinare, suicidio, TAR Lazio Sez. II, tentativo, uso indebito dell'arma | 5 Commenti Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Il tentato suicidio del militare non da luogo a sanzione disciplinare,18 giugno 2008, 09:21, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
TAR Lazio II Sezione sentenza n. 13361 del 15 dicembre 2007
FATTO
Il Dott. Roberto SPECIALE, ufficiale generale in s.p.e. dell’Esercito Italiano, dichiara d’esser stato nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003 ai sensi dell’art. 4, I c. della l. 23 aprile 1959 n. 189, Comandante Generale della Guardia di Finanza, in forza del D.P.R. 16 ottobre 2003, debitamente registrato dalla Corte dei conti.
Il Dott. SPECIALE rende altresì noto che, a seguito della nomina del Governo in esito alle elezioni per la XV legislatura repubblicana, questo non lo revocò a suo tempo. Pertanto, il suo incarico dirigenziale s’appalesa confermato ai sensi dell’art. 19, c. 8 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (nel testo previgente alla novella recata dall’art. 2, c. 159 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 256, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006 n. 286), a suo dire, fino alla naturale scadenza, ossia il compimento del suo 65° anno d’età, limite massimo ex lege di permanenza in servizio per i generali di Corpo d’armata della G.d.F. Nel frattempo, il Sig. Ministro dell’economia e delle finanze delegò al Viceministro On.le Prof. Vincenzo VISCO, tra l’altro, pure i propri poteri di direzione e vigilanza ex art. 1 della l. 189/1959 sulla G.d.F. (continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: 241/1990, Comandante della Guardia di Finanza, Comandante Generale della Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Cosimo D'Arrigo, Dott. Roberto Speciale, Esercito Italiano, G.d.F., Guardia di Finanza, Presidenza del Consiglio, Roberto Speciale, TAR Lazio, TAR Lazio Sez. II, Vincenzo Visco | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, TAR Lazio 13361/2007: Generale Roberto Speciale,18 dicembre 2007, 21:25, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, la seconda sezione del T.A.R. Lazio, nella sentenza 20 Giugno 2007 n. 5568, si occupa della legittimità del provvedimento di destituzione dal servizio, presso il Corpo della Guardia di Finanza, di un finanziarie risultato positivo all’uso della cocaina per assunzione occasionale.La motivazione della destituzione era la seguente:
“l’accertato uso di sostanze stupefacenti incompatibile con le finalità istituzionali del Corpo di appartenenza nonché con la rivestita qualifica di Agente di PG e PT denota carenza di qualità morali, disciplinari e di carattere ed è palesemente contrario ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato; l’avere in tal modo arrecato grave nocumento all’immagine ed al prestigio del corpo nonché pregiudizio all’interesse pubblico“
Per il Tribunale Amministrativo l’episodio isolato di assunzione non costituisce una condizione patologica del fisico o della psiche tale da determinare una mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare, peraltro non vi è stata la prova diretta od indiretta di ripercussioni sul servizio:
nel caso di specie l’Amministrazione non ha considerato che l’episodio che ha generato l’avvio del procedimento disciplinare [...] è stato il primo ed unico caso [...] così come si evince dai ripetuti accertamenti sanitari ed esami diagnostici cui il ricorrente è stato sottoposto i quali hanno dato esito negativo [...] ne discende la illegittimità del provvedimento di destituzione impugnato dal momento che lo stesso è stato disposto sulla base di un episodio che, di per sé solo, non è idoneo a fondare l’adozione del grave provvedimento espulsivo [...].

Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: Guardia di Finanza, Stupefacenti, TAR Lazio Sez. II Ter | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Assunzione di stupefacenti ed appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza,17 agosto 2007, 07:02, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!