Archivio per etichetta: 'Formulario di ABCDiritto'

Siete infastiditi da telefonate con numero nascosto? ecco un modo per anticipare i tempi della burocrazia e risalire all’identità del chiamante

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Dopo il successo del modulo INPDAP , presento un nuovo documento (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)). Lo scopo questa volta è anticipare i tempi nel caso si subiscano frequentemente chiamate telefoniche anonime, contro l’autore delle quali si vorrebbe sporgere denuncia, ma si teme che la burocrazia porti all’insuccesso e ad una maggiore frustrazione.

Non molti sanno che l’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 maggio 1998 n. 171 e l’articolo 127 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e (i testi completi li travate su IuSReporteR.it QUI e QUI) consentono ad un abbonato di anticipare i tempi della giustizia penale attraverso un’investigazione privata.

Cosa ci dicono l’art. 7 e l’articolo 127?

Semplicemente che, a spese dell’abbonato, è legittimo chiedere alla propria compagnia telefonica:

a) di rendere in chiaro il numero di telefono del chiamante, se l’ID fosse riservato o sia stato usato un codice per renderlo anonimo;

b) di conservare tutti i dati relativi alla chiamata quali numero del chiamante, durata e provenienza.

La richiesta va fatta per iscritto ma può essere anticipata telefonicamente purché entro le 24 ore successive sia confermata per iscritto.

Consiglio di seguire questi passaggi: anticipare la richiesta (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)) per telefono, inviarla per fax al numero indicato dall’operatore e poi spedire la raccomandata (MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)), con ricevuta di ritorno, all’indirizzo indicato dall’operatore o alla sede legale della compagnia.

La procedura ha dei limiti temporali:

1) deve riguardare i soli orari in cui si verificano le chiamate;

2) non può superare i 15 giorni.

Il modulo è scaricabile cliccando QUI: MODULO CHIAMATE DI DISTURBO (53174)


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Il testamento olografo, nozione, natura e formula – articolo 602 del Codice Civile

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

In tema di testamento il termine olografia indica un documento (ad esempio una lettera, una pagina di diario od un semplice foglio) interamente redatto con la grafia del suo autore a pena di nullità. Per attribuire la paternità della volontà espressa nell’atto non è dunque sufficiente limitarsi ad apporre la data e la firma ad un documento redatto da altri o ad uno stampato. L’atto può essere contenuto anche in una pagina di diario.

L’articolo 602 del Codice Civile è chiaro al riguardo:

“deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.

La ragioni di questa prescrizione sono da cercare (continua…)


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30 Settembre 2007 ultimo giorno per l’autocertificazione ai sensi del Decreto Legge 2 Luglio 2007 n. 81

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Ricordo che il 30 Settembre è ultimo giorno per inviare l’autocertificazione, ai sensi del Decreto Legge 2 Luglio 2007 n. 81, per tutti i pensionati che si trovino nella condizione di aver compiuto 64 anni di età e godano di un redditto complessivo non superiore ad euro 8.504,73 (per il 2007).

La somma aggiuntiva verrà corrisposta nel mese di novembre del 2007 secondo il seguente schema:
a) 262 euro per i lavoratori dipendenti fino 15 anni di contribuzione (o per gli autonomi fino a 18 anni di contribuzione);
b) 327 euro per i lavoratori dipendenti fino a 25 anni di contribuzione (o per gli autonomi fino a 28 anni di contribuzione);
c) 392 euro per i lavoratori dipendenti oltre 25 anni di contribuzione (o per gli autonomi oltre i 28 anni di contribuzione).Per beneficiare di queste somme occorre stampare, compilare ed inviare alla sede provinciale INPDAP di competenza la seguente autocertificazione:


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La dichiarazione unilaterale di esclusione del regime della comunione legale tra coniugi.

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Per gli studenti che seguono ABCDiritto.it presento un caso tratto dalla pratica. Si tratta di una “dichiarazione unilaterale di esclusione del regime della comunione legale tra coniugi” datata 14 gennaio 1978.Come è noto la Legge 19 Maggio 1975 n. 151, riformante il Diritto di Famiglia, ha previsto il passaggio dal regime di separazione dei beni verso quello della comunione. In pendenza però della Riforma, per le coppie unite in matrimonio prima del 20 settembre 1975, si è assistito ad un doppio regime. Gli acquisti precedenti a tale data ricadevano nella separazione dei beni mentre quelli successivi nella comunione. Come è facile intuire occorre una certa cautela, nella pratica, al fine di ricostruire in che tipo di inquadramento ricadano i beni di una coppia unita in matrimonio prima di tale data. Va inoltre ricordato che la stessa Legge 151/1975, all’articolo 228 primo comma, prevedeva la facoltà, anche da parte di uno solo dei coniugi, di mantenere il regime di separazione manifestando volontà di esclusione della comunione entro il 15 gennaio 1978.


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Contratto di ricerca – formula e commenti

A cura del Dott. Francesco Casagli

ABCDiritto presenta una nuova formula, si tratta dello “SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA” , oltre alla formula in carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative e richiami.


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Formulario – modello n° 4 – Atto di costituzione di un’ associazione professionale

A cura di Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ABCDiritto presenta un nuova formula, si tratta di un modello di Atto di costituzione di una associazione professionale.



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Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – Modulo di recesso per i dipendenti

Del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 45 del 7 Marzo 2007 si è già parlato qui : articolo del 25 Giugno 2007.Un gentile lettore mi ha chiesto di inserire anche il modulo di recesso per “i dipendenti iscritti ai fini pensionistici ad enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP“.



Il modulo in questione si può scaricare da qui:
Lettera Raccomandata di Recesso dal DM 7-4-2007 n 45(per i dipendenti).pdf

Ricordo che per visualizzare i documenti in formato PDF occorre il “viewer” Acrobat Reader. Visitare http://www.adobe.com/it/ per maggiori informazioni.

Il modulo di recesso per “i pensionati” si può scaricare da qui:
Lettera Raccomandata di Recesso dal DM 7-3-2007 n 45 (per i pensionati).pdf

altri post sul DM 45/2007:

- Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – INPDAP;

- Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – Modulo di recesso per i dipendenti;

- INPDAP, Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Ringraziamenti e (Dis)informazione

- Alcuni chiarimenti dall’INPDAP sul DM 45/2007 con la Circolare 27/2007


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Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – INPDAP

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto numero 45 del 7 Marzo 2007 ha dato il via alle prestazioni creditizie agevolate ai pensionati erogate direttamente dall’INPDAP.Il prestito, naturalmente, sarà senza oneri a carico del bilancio dello stato trovando come fonte di approvvigionamento, non rimborsabile, i prelievi alla retribuzione ed alle pensioni.

Prevede infatti il decreto che :

a) i pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP;

b) i dipendenti o pensionati di enti ed amministrazioni pubbliche (gli Istituti scolastici – le Scuole – le Istituzioni educative – le Università – le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi e le Associazioni, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio – industria – artigianato – agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni – Aziende – Enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.

Sono iscritti di diritto alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, con obbligo di versare i contributi in misura dello 0,35% della retribuzione contributiva o dello 0,15 dell’ammontare lordo della pensione (tranne che la pensione non superi i 600 euro lordi mensili).

Poiché è possibile comunicare:

a) volontà contraria all’iscrizione (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento) ;

b) recesso dall’iscrizione (entro sei mesi dalla prima ritenuta mensile sulla retribuzione o pensione).

Ho predisposto un modello gratuito di lettera raccomandata a/r, in formato PDF, adatto allo scopo scaricabile da qui :


Lettera Raccomandata di Recesso dal DM 7-3-2007 n 45.pdf .

Aggiornamento per i dipendenti in servizio il modello si può scaricare da qui :


Lettera Raccomandata di Recesso dal DM 7-4-2007 n 45(per i dipendenti).pdf

Ricordo che per visualizzare i documenti in formato PDF occorre il “viewer” Acrobat Reader. Visitare http://www.adobe.com/it/ per maggiori informazioni.

altri post sul DM 45/2007:

- Ministero dell’Economia e delle Finanze Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – INPDAP;

- Decreto Ministeriale numero 45 del 7 Marzo 2007 – Modulo di recesso per i dipendenti;

- INPDAP, Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Ringraziamenti e (Dis)informazione

- Alcuni chiarimenti dall’INPDAP sul DM 45/2007 con la Circolare 27/2007


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Formulario – modello n° 2 – Tentativo Obbligatorio di Conciliazione ex articolo 410 c.p.c.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

ABCDiritto presenta un nuova formula, si tratta del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione come previsto dall’articolo 410 del Codice di procedura civile.
Art. 410 c.p.c. Tentativo obbligatorio di conciliazione.

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.


La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Per leggere la formula cliccare qui:
Formulario atto 02 – Tentativo di Conciliazione nelle controversie di lavoro.pdf


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Formulario – modello n° 1 – “Nomina dell’Amministratore di sostegno”

Avv. Hermans Joseph Iezzoni


ABCDiritto inaugura una rubrica dedicata ai formulari, presentiamo il modello n° 1 – “Nomina dell’Amministratore di sostegno”.

Per leggerlo cliccare qui :

Formulario 01 – Nomina dell’Amministratore di sostegno.pdf


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