Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso una e-mail
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la quinta sezione della Cassazione conferma la condanna, ex articolo 494 del Codice Penale, nei confronti di chi utilizzava le generalità di un’altra persona per accedere a servizi e comunicare con altri utenti.
La norma in questione recita:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria persona all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“
L’oggetto giuridico è costituito da tutti quei comportamenti in grado di offendere la pubblica fede ad esempio alterando i dati identificativi di un soggetto o le proprie qualità con quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in modo ampio tanto da ricomprendere una utilità morale, economica od anche sessuale.
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