Con la Circolare del 23/12/2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito come gli stranieri che hanno presentato dichiarazione di emersione per le attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, ai sensi della legge 102/2009, possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruire così dell’assistenza sanitaria, in quanto assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria per lavoro subordinato e lavoro autonomo (art. 34 del T.U.). Inoltre, sebbene non in possesso del codice fiscale, possano essere assistiti tramite il codice identificativo per stranieri temporaneamente presenti. (continua…)
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale ha chiarito che se vi è certezza sulla reale identità dello straniero, che propone il ricorso a mezzo del servizio postale contro il decreto di espulsione, non si può escludere che l’opposizione sia stata proposta nei termini anche senza il deposito nella cancelleria del giudice territorialmente competente.
Per questa ragione la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13, comma 8, del Dlgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico sull’immigrazione) nella parte in cui “non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente”.
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Costituzionale dichiara infondate ed inammissibili le sollevate obiezioni di incostituzionalità sul reato di indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato.
Riassumendo il nodo della questione, le censure mosse erano le seguenti:
a) in alcune circostanze, l’ordine di allontanamento risulta inesigibile poiché gli stranieri non sono nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria;
b) se non provvede l’autorità, a trasferire lo straniero fuori dal territorio, non si può pretendere che quest’ultimo, spontaneamente, dia esecuzione ad un provvedimento in suo pregiudizio e che lo esporrebbe al rischio di violare la legge di altri stati dovendo farvi ingresso una volta fuori dall’Italia;
c) la normativa ha ripristinato l’arresto obbligatorio senta tener conto delle considerazioni della Corte costituzionale che ne avevano già dichiarato l’illegittimità costituzionale;
d) si è realizzata una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali l’arresto è reso solamente facoltativo.
La Corte è stata di contrario avviso. L’arresto obbligatorio in flagranza si giustifica con una risposta politica all’aumentata percezione sociale della pericolosità del non ottemperare all’ordine di allontanamento per espulsione. Con la sentenza n. 223 del 2004 si censurava la mancanza di uno sbocco processuale alla misura contravvenzionale ma la situazione è ora mutata dato che si è passati da contravvenzione a delitto.
“Il pacchetto di norme in materia di sicurezza, su proposta dei Ministri dell’interno, Maroni e della giustizia, Alfano, prevede i seguenti interventi normativi:
- un decreto-legge ed un disegno di legge (vedi allegato).
- tre schemi di decreti legislativi che intervengono su norme di recepimento di direttive comunitarie sui seguenti aspetti:
- viene, modificata la disciplina relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitaricon la previsione che il coniuge del quale si chiede il ricongiungimento non debba essere separato e debba avere più di diciotto anni. Sono inoltre previsti requisiti più stringenti per considerare a carico del cittadino extracomunitario il figlio maggiorenne ed il genitore. In mancanza di documentazione rilasciata dall’autorità competente circa il possesso dello stato che da diritto al ricongiungimento è concessa all’interessato la facoltà di provare tale qualità in base all’esame del DNA.
- In materia di soggiorno dei cittadini comunitari vengono imposte le iscrizioni anagrafiche e stabiliti criteri aggiuntivi per le valutazioni da porre a base dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli attinenti alla moralità pubblica ed al buon costume.
- quanto alle procedure applicate per il riconoscimento dellaqualifica di rifugiato viene previsto che il prefetto stabilisca un’area geografica in cui possa circolare chi richiede la protezione internazionale; se lo straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione presenta domanda di protezione internazionale, resta trattenuto nei centri di permanenza temporanea.
Il pacchetto è completato da una dichiarazione di stato d’emergenza che consentirà di fare fronte con rapidità alla situazione di estrema criticità che si è determinata in Campania, in Lombardia e nel Lazio per la presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi stabilmente insediati in talune aree.”
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto fondate le doglianze di un cittadino tunisino, espulso dall’Italia verso il suo paese per motivi di prevenzione al terrorismo internazionale.
Secondo la Corte, l’Italia ha violato l’articolo 3 del trattato poiché l’espulsione aveva esposto il cittadino tunisino al rischio di trattamenti disumani nel suo paese, essendo stato ivi condannato per terrorismo internazionale.
Per i Giudici vi è stata violazione dal momento che, sulla base delle segnalazioni fatte dalle organizzazioni internazionali di casi di tortura e trattamenti inumani da parte della Tunisia, l’Italia era tenuta a non estradare nessun soggetto, anche se già condannato, nel supremo interesse di rendere effettivo l’obbligo di tutela discendente dall’articolo 3 del Cedu.
Avevo già segnalato la sentenza numero 2592/2007 con la quale il TAR Puglia aveva giudicato la responsabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.
Ora, sempre in tema del termine dei 90 giorni, segnalo anche la recente sentenza 51 del 7 febbraio 2008 del TAR dell’Umbria. Nel caso in cui la Questura, inadempiente per un anno, a seguito di una diffida ad adempiere all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, disattenda ancora la richiesta, rispondendo con una semplice nota di avvio del procedimento e contestuale sospensione senza data della pratica per accertamenti, essendo già scaduti i novanta giorni (ex articolo 2 della Legge n. 241/1990) e non essendo prevista una fase di sospensione del rinnovo (ex Testo Unico n. 286/1968), deve essere garantita la certezza del diritto e tutelata la necessità dello straniero di permanere in Italia e lavorare per vivere. Per questa ragione il TAR ordina alla Questura di provvedere senza indugi entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sua sentenza.
Decaduto il Decreto Legge 181/2007 il Governo torna sul tema dell’allontanamento/espulsione aggiungendo ai motivi imperativi di pubblica sicurezza anche la prevenzione del terrorismo.
Con la Circolaredel Ministero dell’interno del 3 novembre 2007 prot. 555/410/2007, oltre ad illustrare le novità introdotte dal Decreto legge 181/2007, si chiarisce come tutti i provvedimenti di espulsione dovranno essere adeguatamente motivati.
Per “adeguatamente” si intende che andranno spiegati quali siano i requisiti posti a fondamento della loro adozione, individuando concretamente i motivi imperativi di pubblica sicurezza e non limitandosi a ripetere la formula prevista dal decreto: “quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza“.
Con la sentenza numero 2592/2007, che qui si offre ai lettori di ABCDiritto, il Tar Puglia, è stato chiamato a giudicare sulla responabilità della Questura per inadempimento dei termini di 90 giorni fissati dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990), in favore di due cittadini stranieri, residenti in Italia, che avevano correttamente presentato, al locale ufficio postale, un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno senza ricevere riscontro.
Il Tar ha stabilito che:
1) anche se non vi è un termine specifico per il rilascio della carta di soggiorno valgono le regole generali previste dall’articolo 2 della legge 241/1990, ossia i 90 giorni dalla richiesta;
2) poiché la Questura è responsabile di tutto il procedimento, se l’inadempimento riguarda il ritardo di un ente quale le Poste, al quale sono attribuiti compiti di trasmissione ai fini dello snellimento della procedura, non viene meno la responsabilità in capo alla Questura per il ritardo nel rilascio della documentazione.
SENTENZA N. 2592/2007
REG. RIC. N. 1195/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione Mista
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 119512007, proposto da X e Y rappresentati e difesi (continua…)
Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza; (continua…)
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