Archivio per etichetta: 'e-mail'

Articolo 594 del codice penale: reato di ingiuria ed e-mail

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La recente sentenza 16426/2008 della Cassazione, che si è occupata di un caso di ingiuria attraverso la posta elettronica, fornisce lo spunto per analizzare da vicino l’articolo 594 del Codice Penale che recita:

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

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Cosa deve intendersi per onore e reputazione? (continua…)


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Comunicazioni di cancelleria a mezzo e-mail

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in ossequio al principio di libertà delle forme, ha considerato equivalente alle comunicazioni di cancelleria, mediante biglietto in carta semplice ex articolo 136 del Codice di procedura civile, l’email inviata al difensore e documentata dal messaggio di conferma di ricezione.

(continua…)


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Trascrizione del Convegno “Il DNA e la prova penale profili scientifici e giuridici” del 22 gennaio 2008

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Aula Magna Corte Appello Penale – Via A. Varisco – Roma

Descrizione:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
-Commissione di Procedura Penale-

Convegno

IL DNA E LA PROVA PENALE
PROFILI SCIENTIFICI E GIURIDICI
Roma, Martedì 22 gennaio 2008 ore 14,00
Aula Magna Corte di Appello Penale – Via A. Varisco

Avv. Alessandro CASSIANI – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Indirizzo di saluto

Avv. Francesco GIANZI – Consigliere Coordinatore della Commissione di Procedura Penale
Introduzione

Prof. Vincenzo PASCALI – Professore ordinario e direttore dell’istituto di medicina legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli
E’ senza dubbio un campo nel quale la tecnologia ha fatto passi da gigante e probabilmente le migliori energie della biologia applicata hanno prodotto un retroterra di conoscenze assolutamente formidabile.
Se devo esprimere la mia opinione direi che i profili del DNA sono il più importante, il più solido ed il più indiscutibile mezzo di prova che la scienza forense ha oggi a disposizione. Lo sono per moltissime ragioni. Una prima è l’argomento stesso. C’è qualcosa di solido, di incontrovertibile e di duraturo o meglio di universale nel codice genetico che lo rende idoneo come elemento di prova. Sapete, meglio di me, come si fa a produrre una prova: si tratta di associare una o più persone a dei contesti. Ho parlato non a caso di mezzi di prova perché a qualcuno il test del DNA può sembrare una prova in quanto tale. Ma non lo è. Potete ben immaginare che non lo sarà mai se solo rifletteste a quel nutrito numero di casi, molto controversi, in cui pur avendo una formidabile fonte di prova genetica tuttavia molto poco si è raccolto dal punto di vista dell’evidenza probatoria. Perché? Ebbene il compito di chi indaga e di chi ricostruisce la prova diviene via via più difficile negli scenari in cui il presunto omicida e la vittima siano associabili temporalmente, socialmente, sessualmente ecc. di quanto possa avvenire in un contesto nel quale la vittima e l’omicida non abbiano nulla a che fare l’un con l’altra.
E’ una cosa della quale voglio rassicurarvi. Nella realtà il principe dell’interpretazione di questi profili non sarà mai il tecnico e neanche gli investigatori. Il Dott. Intini potrà confermarlo. Approfitto per salutarlo cordialmente avendo un certo senso di solidarietà di colleganza poiché dirige un gruppo di scienziati e di ricercatori che fanno più o meno il mio mestiere. Il principe dell’interpretazione sarà il giudice. A lui spetta il compito di associare le rilevanze scientifiche fornite ad una certa persona.
Ciò detto partiamo dall’idea che il test del DNA è maturo.

(continua…)


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Cassazione 46674/2007: Sostituzione di persona attraverso una e-mail

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la quinta sezione della Cassazione conferma la condanna, ex articolo 494 del Codice Penale, nei confronti di chi utilizzava le generalità di un’altra persona per accedere a servizi e comunicare con altri utenti.

La norma in questione recita:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria persona all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno

L’oggetto giuridico è costituito da tutti quei comportamenti in grado di offendere la pubblica fede ad esempio alterando i dati identificativi di un soggetto o le proprie qualità con quelli corrispondenti ad un altro (nome o titoli di studio). I termini vantaggio e danno vanno intesi in modo ampio tanto da ricomprendere una utilità morale, economica od anche sessuale.

(continua…)


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