Cassazione SU 46982/2007: delitti contro la fede pubblica ed opposizione all’archiviazione
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale in tema di delitti contro la fede pubblica.
Per un primo indirizzo la tutela della fede pubblica riguarda esclusivamente la genuinità e veridicità degli atti o documenti con efficacia pubblica. Da questa lettura restrittiva discende che il privato cittadino non potrà mai assumere la veste di parte offesa ma solo quella di danneggiato dal reato.
In contrasto con questa ricostruzione altre pronunce hanno sostenuto come sussista un interesse particolareggiato e concreto accanto alla tutela astratta e generica della fede pubblica. Questo interesse è dimostrato dal rapporto tra l’atto “falso” ed il privato che riceve il danno. Da qui l’estensione della veste di parte offesa anche al danneggiato con diritto di essere avvisato (art. 408 Codice di Procedura Penale) e proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.
Le Sezione Unite della Cassazione aderiscono al secondo orientamento sostenendo la contemporanea esistenza di due attitudini offensive dei delitti contro la fede pubblica:
a) una generale contro gli interessi della collettività;
b) ed una specifica contro il soggetto cui l’atto falso produce effetti lesivi.
La Corte enuncia così il seguente principio:
i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l’atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.
Segue il testo della sentenza: (continua…)
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