Il tentato suicidio del militare non da luogo a sanzione disciplinare
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Ricostruiamo brevemente la vicenda giuridica: un finanziere nel 2002 aveva proposto due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l’annullamento di due determinazioni del Comando generale della Guardia di Finanza. Con la prima il militare era stato sospeso precauzionalmente dal servizio e con la seconda il Comando aveva disposto, nei suoi confronti, la perdita del grado per rimozione con la messa a disposizione del Distretto militare come soldato semplice.
I provvedimenti del Comando generale traevano origine sia dall’episodio del tentato suicidio del finanziere, che in precedenza era già stato posto in aspettativa per ”disturbo dell’adattamento in bevitore problematico”, sia dalla condanna inflittagli, per quello stesso episodio, dal Giudice presso il Tribunale militare di Torino per il reato di distruzione aggravata di oggetti di armamento militare.
All’esito del procedimento disciplinare, il Comando aveva concluso che vi era stata “violazione del giuramento” poiché il comportamento tenuto dal finanziere era contrario ai doveri a cui è tenuto chi esercita una pubblica funzione ed era dannoso agli interessi stessi della Pubblica amministrazione concretizzabili nel dovere di correttezza, di equilibrio, nel rigore e solidità morale degli appartenenti al Corpo che trasmettono, così, fiducia nelle istituzioni alla società.
Il TAR, riuniti i ricorsi, li rigetta dichiarando condivisibili gli assunti del provvedimento disciplinare e sottolineando come la gravità della condotta, unità alle dichiarazioni rese dallo stesso finanziere, denotavano carenze caratteriali e la mancanza di attitudine a una vita organizzata quale è quella che si svolge nell’istituzione militare, con conseguente impossibilità per il soggetto agente di permanervi.
Il Consiglio di Stato, invece, premettendo che il tentativo di suicidio è sempre stato condannato a livello morale ma mai punito dalla legge, ribadisce come, nella condotta tenuta dal finanziere, non possa parlarsi di “tentativo” in quanto la volontà di suicidarsi è venuta meno non perdurando fino all’ultimo istante.
Al di là del termine usato, però, il provvedimento disciplinare è affetto dai vizi di eccesso di potere per macroscopica illogicità, ingiustizia e sproporzionalità poiché la circostanza su cui doveva e poteva fondarsi era solo l’uso improprio dell’arma, ossia per ragioni estranee ad esigenze di servizio, ma non l’averla rivolta contro se stesso.
Per il Consiglio di Stato, dunque, il Comando ha attribuito rilievo a circostanze estranee che hanno determinato una sproporzionata sanzione.
Segue il testo del provvedimento: (continua…)
ABCDiritto









