Dopo otto mesi di assunzione il disabile perde il diritto alla quota di riserva
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con un orientamento, che sta facendo discutere soprattutto nel settore scolastico, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che i lavoratori disabili titolari di diritto alla quota di riserva per disoccupazione, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), perdono tale agevolazione nel momento in cui accettano un’offerta di lavoro per un tempo superiore ad otto mesi.
Il Consiglio di Stato, a sostegno della sua interpretazione, richiama l’articolo 4 lettera d) del Decreto Legislativo 21 Aprile 2000 n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro) secondo il quale si ha “sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani”.
Segue il testo integrale della sentenza: (continua…)
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