Archivio per etichetta: 'certificazione'

Il regime dei minimi ed i compensi sulla cessione del diritto d’autore

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

In sede d’interpello, l’Agenzia delle Entrate, al quesito di un giornalista, se tra i ricavi o compensi di ammontare non superiore a 30.000 euro vadano ricomprese anche le cessioni di diritti d’autore, risponde affermativamente: poiché sono da intendersi complessivamente.

L’Agenzia ha precisato, inoltre, che anche tali operazioni sono soggette all’obbligo di certificazione previsto dalla Finanziaria 2008 ed all’imposta sostitutiva.

Segue il testo della risoluzione: (continua…)


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Certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con il parere 45/2008 la Funzione pubblica risponde ad un quesito sull’articolo 71, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008 che così recita: “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.

Il parere, infatti, sottolinea che il deterrente ai certificati facili, emessi da medici compiacenti, non passa dal sottrarre ai medici di base la competenza a certificare le malattie dato che questa è attribuita loro dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 502/92: “in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale, questi ultimi sono tenuti al rilascio della certificazione “per incapacità temporanea al lavoro”(Accordo collettivo nazionale del 23.03.2005), si ritiene che detti medici possano utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate all’art.71 del decreto legge n.112/2008“.
Segue il testo del parere:

(continua…)


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La certificazione di esposizione all’amianto

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Con il Decreto 12 marzo 2008 si torna a parlare di benefici pensionistici legati all’esposizione ad amianto grazie all’attuazione dell’articolo 1, comma 20 e 21, della legge 247/2007.

La legge 257/1992 all’articolo 13 concedeva il beneficio sulla base di un coefficiente di moltiplicazione per i periodi di contribuzione con esposizione ad amianto, nel seguente modo:

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1. per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto delle il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
2. ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
3. per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

Il Decreto Legislativo 269/2003, poi convertito nella Legge 24 Novembre 2003 n. 326, aveva abbassato il coefficiente di moltiplicazione da 1.5 a 1.25, per i lavoratori esposti ad asbesto per periodi superiori a dieci anni, indicando, tranne i casi di malattia professionale, una esposizione ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro per otto ore al giorno ed estendendo l’accesso ai benefici anche ai lavoratori non iscritti all’INAIL.

Da ultimo la Legge 24 Dicembre 2007, sul Protocollo Welfare, ha stabilito ai commi 20 e 21 che:

- per conseguimento i benefìci previdenziali da amianto sono valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori, delle aziende interessate dagli atti di indirizzo, che abbiano presentato domanda entro il 15 Giugno 2005. ed abbiano prestato attività con esposizione non oltre il 2 Ottobre 2003;
- il diritto ai benefici previdenziali spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore all’1 gennaio 2008.

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Con il Decreto 12 Marzo 2008 il termine per chiedere all’INAIL la certificazione di esposizione passa al 27 maggio 2009.

Segue il testo del decreto: (continua…)


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