Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, la V Sezione della Cassazione, riconoscendo la piena estensione della tutela penale alla corrispondenza, anche informatica, nega, nel caso sottoposto al suo sindacato, la sussistenza del reato individuato all’articolo 616 del Codice Penale.
Recita l’articolo 616 del Codice Penale, Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza :
“Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”
La norma penale tutela l’esigenza di proteggere, da occhi indiscreti, la corrispondenza indipendentemente dal contenuto segreto poiché vi è interesse a salvaguardare la libertà individuale in ogni suo aspetto. In via mediata, ossia un gradino sotto la protezione alla persona umana, riceve tutela anche l’interesse patrimoniale collegato al contenuto della missiva.
Le condotte punite a titolo di “dolo” sono:
a) la presa di cognizione, se non previsto già come reato da un’ altra norma;
b) la sottrazione, che si ha quanto, indipendentemente dalla durata, la corrispondenza sia stata rimossa dalla legittima disponibilità del destinatario;
c) la distrazione, tutti gli atti diretti, anche temporaneamente, a modificare il regolare percorso della corrispondenza rispetto alla sua destinazione;
d) la distruzione o la soppressione;
e) la rivelazione del contenuto senza giusta causa e con pregiudizio rilevante, si tratta di ipotesi in cui si può escludere la liceità del comportamento attraverso un bilanciamento di interessi ed affidandosi ad una ricognizione etico/sociale del senso di giustizia.
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso poiché, sulla base delle linee guida adottate dal Garante Privacy il 1 marzo 2007, deve considerarsi legittimo l’accesso al computer aziendale utilizzato dal dipendente ed alla casella di posta aziendale se per esigenze dell’organizzazione aziendale le password erano state legittimamente comunicate al Dirigente.
Segue il testo della sentenza: (continua…)