Archivio per etichetta: 'cassazione'

Fermo amministrativo di veicolo – Cassazione 8890/2009

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Seconda Sezione Civile della Cassazione conferma che non si può impugnare il preavviso di fermo  amministrativo di un veicolo. Osserva la Corte che questo provvedimento, notificato dal concessionario esattore, non può arrecare da solo un pregiudizio patrimoniale restando il veicolo sempre nella disponibilità del “presunto” debitore fino a quando il fermo, vero e proprio, non sia iscritto nei pubblici registri.

Segue il testo del provvedimento:

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Per la Cassazione i forum ed i blog non sono la stampa

Avv. Hermans Joseph IEZZONI

Ieri , 10 marzo 2009, è stata finalmente depositata la sentenza n. 10535 della Terza Sezione Penale di Cassazione pronunciata l’11 dicembre 2008, che vi riporto in integrale, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori.

Sul merito della questione vi invito a leggere quanto scritto QUI.

Segue il testo della sentenza.


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La nascita del supercondominio

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza n. 2305/2008, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione torna a chiarire come un complesso residenziale rientri nella nozione di supercondominio, non per la manifestazione di volontà dell’originario costruttore e neppure per la volontà dei proprietari delle unità immobiliari, ma semplicemente di diritto. Il supercondominio nasce nell’esatto momento in cui l’unico proprietario di quell’edificio venda le sue parti, così frazionando in più porzioni autonome l’intera sua proprietà esclusiva. Da quel momento le porzioni autonome, anche se separate, continueranno a conservare un suolo comune, gli impianti, i servizi comuni e iniziaranno a sorgere gli obblighi, come quello della nomina di un amministratore, in capo ai singoli condomini.
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Cassazione SU 46982/2007: delitti contro la fede pubblica ed opposizione all’archiviazione

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale in tema di delitti contro la fede pubblica.

Per un primo indirizzo la tutela della fede pubblica riguarda esclusivamente la genuinità e veridicità degli atti o documenti con efficacia pubblica. Da questa lettura restrittiva discende che il privato cittadino non potrà mai assumere la veste di parte offesa ma solo quella di danneggiato dal reato.

 

In contrasto con questa ricostruzione altre pronunce hanno sostenuto come sussista un interesse particolareggiato e concreto accanto alla tutela astratta e generica della fede pubblica. Questo interesse è dimostrato dal rapporto tra l’atto “falso” ed il privato che riceve il danno. Da qui l’estensione della veste di parte offesa anche al danneggiato con diritto di essere avvisato (art. 408 Codice di Procedura Penale) e proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.

 

Le Sezione Unite della Cassazione aderiscono al secondo orientamento sostenendo la contemporanea esistenza di due attitudini offensive dei delitti contro la fede pubblica:

a) una generale contro gli interessi della collettività;

b) ed una specifica contro il soggetto cui l’atto falso produce effetti lesivi.

 

La Corte enuncia così il seguente principio:

 

i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l’atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.

 

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione Sezioni Unite 26617/2007: anche l’assegno circolare vale ad estinguere una obbligazione in denaro.

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

 

Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, le Sezioni Unite della Cassazione rispondono alla domanda se l’obbligazione in denaro si estingua solo attraverso la moneta contante o sono ammissibili forme alternative di pagamento?

Per l’orientamento maggioritario l’invio di assegni circolari equivaleva ad una proposta sottoposta al consenso del creditore e la cui accettazione era condizionata “salvo buon fine” o “salvo incasso”.

Secondo l’orientamento minoritario, invece, pur mancando la diretta equivalenza fra moneta contante ed assegno circolare, quest’ultimo, per le caratteristiche della sua emissione, garantisce al legittimo portatore l’acquisizione della somma di denaro incorporata nel titolo. Per questa via l’assegno circolare equivale al denaro contante.

Le Sezioni Unite mostrano di associarsi all’idea prevalente secondo cui si sono affermati mezzi alternativi al pagamento in contanti e la legislazione si muove in tal senso. Ill D.L. 143/1991 ad esempio impone il divieto di usare il contante per somme superiori ad euro 12.500 ed il D.L.223/2006 impone il divieto di usare il contante per il pagamento di compensi relativi ad arti o professioni superiori euro 100.

Nel trasferimento di denaro anche il domicilio ha perso la sua coincidenza con l’anagrafe individuandosi sempre più spesso con la sede della banca presso il quale è aperto il conto a nome del creditore.

Per queste ragioni la Corte conclude che in tutti i casi in cui non vi è divieto di usare il contante il debitore ha facoltà di pagare con assegno circolare. Il creditore potrà rifiutare il pagamento ma solo se vi è un giustificato motivo nei termini di correttezza e buona fede. L’estinzione dell’obbligazione si verificherà quando il creditore incasserà la somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione 47096/2007: non viola la segretezza dell’e-mail chi è in possesso legittimo della password

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia che si offre ai lettori di ABCDiritto, la V Sezione della Cassazione, riconoscendo la piena estensione della tutela penale alla corrispondenza, anche informatica, nega, nel caso sottoposto al suo sindacato, la sussistenza del reato individuato all’articolo 616 del Codice Penale.

Recita l’articolo 616 del Codice Penale, Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza :

“Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”

La norma penale tutela l’esigenza di proteggere, da occhi indiscreti, la corrispondenza indipendentemente dal contenuto segreto poiché vi è interesse a salvaguardare la libertà individuale in ogni suo aspetto. In via mediata, ossia un gradino sotto la protezione alla persona umana, riceve tutela anche l’interesse patrimoniale collegato al contenuto della missiva.

Le condotte punite a titolo di “dolo” sono:

a) la presa di cognizione, se non previsto già come reato da un’ altra norma;

b) la sottrazione, che si ha quanto, indipendentemente dalla durata, la corrispondenza sia stata rimossa dalla legittima disponibilità del destinatario;

c) la distrazione, tutti gli atti diretti, anche temporaneamente, a modificare il regolare percorso della corrispondenza rispetto alla sua destinazione;

d) la distruzione o la soppressione;

e) la rivelazione del contenuto senza giusta causa e con pregiudizio rilevante, si tratta di ipotesi in cui si può escludere la liceità del comportamento attraverso un bilanciamento di interessi ed affidandosi ad una ricognizione etico/sociale del senso di giustizia.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso poiché, sulla base delle linee guida adottate dal Garante Privacy il 1 marzo 2007, deve considerarsi legittimo l’accesso al computer aziendale utilizzato dal dipendente ed alla casella di posta aziendale se per esigenze dell’organizzazione aziendale le password erano state legittimamente comunicate al Dirigente.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Il presente blog non costituisce una testata giornalistica. Gli aggiornamenti sono effettuati a capriccio del suo autore e senza che sia stabilita la periodicità o gli orari. Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati non rivestono carattere di ufficialità e si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Il blog è attualmente ospitato dai server di Aziende Italia S.r.l. (via San Godenzo, 109 00189 - Roma) ed è gestito dall'Avvocato Hermans Joseph Iezzoni. Questo sito funziona grazie a WordPress ad una risoluzione minima di 1024x768. E' ottimizzato per Mozilla Firefox 3, Opera 9, Internet Explorer 7, Safari 3, Google Chrome