Archivio per etichetta: 'Cassazione III Sez. Civile'

L’incertezza su un assegno non incassato e la promessa di pagamento

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Nel caso di un assegno non incassato di cui permangano incertezze sulla data di emissione e sulla matrice non può attribuirsi il valore di promessa di pagamento valida ex articolo 1988 del Codice civile.

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Il black out elettrico e la compentenza del giudice amministrativo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Cassazione si è pronunciata, sui ricorsi per ottenere il ristoro dai danni subiti in occasione del black out elettrico che colpì l’Italia i giorni 27 e 28 settembre 2003, annullandoli e così  negando la competenza del giudice ordinario, nello specifico dei Giudici di Pace, in favore di quella del giudice amministrativo, poiché, giustamente, si tratta di controversie che hanno ad oggetto servizi pubblici e sulle quali può pronunciarsi, anche per il ristoro dei danni, quest’ultimo.

Segue il testo della sentenza:


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Il condominio ed il pavimento scivoloso per la cera

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Secondo la Terza Sezione della Cassazione, il Condominio non risponde del danno se la caduta rovinosa, causata dal pavimento scivoloso per la cera, sia da imputare al comportamento del danneggiato che, prima di attraversare l’atrio, avrebbe dovuto prestare la normale diligenza.

La colpa finisce, dunque, per interrompere la responsabilità oggettiva del custode, individuata dall’articolo 2051 del codice civile, il cui presupposto è la lesività, o meglio pericolosità, intrinseca della cosa da custodire.

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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La Cassazione e la terapia Di Bella

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Forse il titolo del post non è propriamente corretto. L’argomento, infatti, parte da una riflessione, il modo in cui spesso le sentenze vengono enfatizzate. Si supera a forza di dialettica il loro reale contenuto per giungere a significati diversi. Con sfumature distanti. Il diritto quotidiano, inteso come quella parte della legge che trova applicazione concreta, uscendo dall’astratto, subisce così degli scossoni e l’opinione pubblica è sempre più disorientata… a tratti come l’opinione di quanti con il diritto hanno a che fare per lavoro.

Lo spunto per questa digressione è dato dal modo in cui è stata comunicata al pubblico la sentenza della Cassazione n.13589 del 26 maggio 2008. Forse in molti ricorderanno l’enfasi con la quale si è parlato di “Metodo Di Bella, la Cassazione: inefficace per i tumori” (Da “Il Giornale” ), “Bocciatura senza appello” (Da “ItaliaOggi“), “Terapia Di Bella Inefficace”, “La Cassazione fa tramontare definitivamente le speranze di tanti malati” (Da ANAOO Associazione Medici Dirigenti).

Leggendo bene la sentenza, però, si nota come l’apporto della Cassazione sul punto della validità o meno della terapia… sia minimo. Non è dunque su “quel motivo”, ossia sul generale convincimento dell’inefficacia del metodo di Luigi Di Bella, che la Cassazione ha sposato la posizione espressa dalla Corte d’Appello ma si è occupata di altro. Questo perché i Giudici hanno ricordato i limite del merito e dietro di esso si sono trincerati.

I motivi di ricorso in Cassazione, infatti, sono individuati. Volendone parlare in modo semplice… ops semplicistico… riguardano quei vizi ed errori nell’applicazione della legge o nel riconoscimento dei diritti che minano l’iter logico, in forma e sostanza, alla base di una sentenza. Legittimità, dunque, non merito. Giudizio che non  riguarda e che non incide sul libero convincimento di ogni giudice.

Per questa ragione è bene ribadire come la Cassazione, nel passaggio enfatizzato da giornali ed altri mezzi di informazione, suoni in maniera diversa da come riportato. A ben guardare troviamo scritto: “si è di fronte ad una tipica valutazione di merito della Corte, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi denunciati”. In parole povere la Cassazione sul punto dell’efficacia o meno della terapia Di Bella non si è espressa. In via di fatto potrebbe sembrare la stessa cosa. Ma nel cuore giuridico della questione le cose cambiano.

Segue il testo della pronuncia:

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Sfratto dell’ultrasessantacinquenne o di chi ha un grave handicap

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Terza Sezione Civile della Cassazione, nel rinviare al giudice del merito, ha chiarito che non trovano applicazione le norme di protezione sociale e le proroghe della legge 388/2000 e, per tanto, si può procedere ad uno sfratto quando, pur in presenza di esecutato, o di un suo familiare, ultrasessantacinquenni o con grave handicap, in relazione alle possibilità economiche, possano permettersi non un alloggio equipollente ma almeno uno idoneo alle normali esigenze abitative.


Segue il testo della pronuncia
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Il diritto del mediatore alla provvigione

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza che si offre ai lettori di ABCDiritto, nel rigettare il ricorso conferma come guardando al contratto di mediazione occorra tenere ben presente che il concetto di affare è termine semanticamente così ampio da ricomprendere ogni operazione economica che abbia una relazione con il fine perseguito dalle parti. Per questa ragione il diritto del mediatore alla provvigione può maturare anche dalla conclusione di un contratto diverso, o parzialmente diverso, se questo rientra nel fine originariamente perseguito dalle parti.

Testo Completo:
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Alterazione della bellezza dei luoghi soggetti a tutela paesaggistica

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

La Cassazione ribadisce che, in tema di tutela ambientale, quando è la Pubblica Amministrazione a lamentare l’alterazione delle bellezze naturali il danno si considera in re ipsa senza necessità di ulteriore precisazione della natura e consistenza. All’opposto, se è il privato a lamentare un danno, questi dovrà provare la diminuzione patrimoniale subita negli elementi sufficienti a consentire al giudice di verificarne la quantificazione.

Segue il testo della pronuncia: (continua…)


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Responsabilità del Condominio in eligendo

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Con la pronuncia, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Cassazione ritiene che la responsabilità del Condominio, a titolo di “culpa in eligendo”(ex articolo 2049 del Codice Civile), per i danni causati dall’Impresa esecutrice dei lavori, può essere provata dimostrando che sussisteva la non idoneità dell’Impresa al momento in cui fu concluso il contratto di appalto.

L’articolo 2049 c.c. così recita:

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Altri articoli sul condominio in ABCDiritto:

Pubblicazioni sul condominio in Riviste:

 

Segue il testo della sentenza: (continua…)


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Cassazione III Sez. Civile 13 aprile 2007 n. 8853

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

 

Cassazione Civile III Sez. Civile 13 aprile 2007 n. 8853

(Presidente G. Fiduccia, Relatore M. Varrone)

Massima :

Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c. (Cass. n. 4628/97 ex plurimis); dall’altro, che l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del mandatario che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente, ed il relativo accertamento è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e da errori di diritto (Cass. n. 13978/05).


Testo integrale :


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Cassazione III Sez. Civile n. 7493 del 27 marzo 2007

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Cassazione III Sezione Civile sentenza n. 7493 del 27 marzo 2007
Pres. Varrone, – Rel. FicoSvolgimento del processo

Il 23 novembre 1993 il Centro soccorso stradale di F. D. ha rimosso l’autoveicolo in divieto di sosta di proprieta’ di R. B., trasportandolo al suo deposito.

Il R. B. ha pagato le spese di rimozione e custodia relative al primo giorno e, poiche’ nelle operazioni di rimozione e traino il (continua…)


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