Cassazione 4060/2008: Strage di Sant’Anna di Strazzema
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
La Prima Sezione della Cassazione conferma per l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, compiuto dal 2° battaglione – SS Panzergrenadier Regiment 35 – 16^ Division “Reichsfurer SS”, l’orientamento seguito per il caso analogo delle Fosse ardeatine: l’aver partecipato all’eccidio, per paura delle punizioni inflitte a chi disobbediva, non può integrare un’esimente poiché si era superata la proporzionalità fra il pericolo futuro e la gravità degli atti commessi, contrari ai più elementari principi di umanità.
La Corte sorregge, altresì, la motivazione che ha condotto ad applicare l’aggravante della premeditazione: il massacro è stato ampiamente pianificato e subordinanto solo al mancato verificarsi di un comportamento collaborativo da parte della popolazione locale.
Segue il testo della sentenza: (continua…)
ABCDiritto









