Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza 32423/2008, la Cassazione, conferma che l’obbligo di informare il paziente sui rischi derivanti dall’uso dei farmaci comprende un’elencazione puntuale soprattutto quando il trattamento ha carattere superfluo e non necessario.
Così il consenso non può ridursi ad informazioni generiche come la semplice indicazione del nome del farmaco che verrà somministrato. Quando si parla di chirurgia estetica, non sempre il trattamento proposto ha carattere necessario e spesso gli effetti negativi non bilanciano in alcun modo le conseguenze ulteriori ed i costi.
Questo distinguo è ben chiaro ai giudici che hanno evidenziato come i tutti questi casi sia opportuno fornire una informazione la più chiara possibile mettendo in evidenza l’esistenza di rischi in rapporto al trattamento.
Il dato emerge con chiarezza notando come nel caso concreto a subire le conseguenze dannose era stata una paziente collega estetista del chirurgo. Una lettura estesa della sentenza, che tenga dovutamente conto di quest’ultimo particolare, porta a dilatare i termini del consenso informato al punto di farlo coincidere con l’estrema trasparenza.
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: benefici, chirurgia estetica, chirurgo, cortisone, costi, danno biologico, danno estetico, danno permanente, estetista, farmo, Medicina, necessario, operazione al volto, patologia, reazione, rischi, somministrazione, superfluo, viso, viso sfregiato | Un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, Chirurgia estetica e rischi dovuti alla somministrazione di farmaci,12 agosto 2008, 08:40, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
L’accesso ai benefici, previsti dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302, per le vittime accidentali della criminalità organizzata si fonda su uno schema rigido in base al quale l’elargizione è corrisposta se la vittima:
1. non ha concorso alla commissione del fatto o dei reati connessi;
2. e risulti estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali
Sono ammessi a fruire dell’elargizione anche quanti, al tempo dell’evento, si siano dissociati / estraniati dal crimine oppure dimostrino un coinvolgimento accidentale.
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, il Consiglio di Stato conferma la rigidità di questo schema chiarendo che ogni qualvolta vi siano incertezze sull’estraneità o accidentalità del coinvolgimento è legittimo il diniego di accesso ai benefici previsti dalla legge.
Non può neppure essere qualificato accidentale il coinvolgimento in un attentato di fuoco di un soggetto che intrattiene rapporti con un noto esponente della criminalità organizzata – di per sé sottoposto a pericolo personale, di origine interna o esterna – sol perché nella contingente situazione il rapporto atteneva a questioni extra-criminali.
Segue il testo della sentenza:
(continua…)
Categoria: abcdiritto, giurisprudenza | Tags: accidentalità, antimafia, Associazione Mafiosa, azione criminosa lesiva, benefici, camorra, coinvolgimento, collaboratore di giustizia, condizioni di accesso, Consiglio di Stato, Consiglio di Stato 2282/2008, criminalità organizzata, elargizione, Legge 20 ottobre 1990 n. 302, mafia, questioni extra-criminali, vittime, vittime del terrorismo | Scrivi un commento Questo articolo può essere citato così: "Avv. Hermans Joseph IEZZONI, In tema di coinvolgimento accidentale in un agguato camorristico,16 giugno 2008, 16:30, in ABCDiritto, http://abcdiritto.it". Grazie!