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Sul termine di 60 giorni per ricorrere dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Ricevuto un avviso di accertamento di un tributo, un avviso di mora od ogni altro atto relativo a tributi di ogni genere e specie, che siano assimilabili a quelli indicati dall’articolo 19 del D.Lgs n. 546/1999, il contribuente può proporre ricorso.
Il termine per ricorrere, individuato dall’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se il ricorso non è utilmente proposto la sua intempestività determina l’inammissibilità dello stesso rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Di norma, ex articolo 16 del D.P.R. n. 636/1972, gli atti recapitati al contribuente indicano il termine per impugnare e quale sia la Commissione Tributaria competente per ricevere l’atto. Secondo la Cassazione, sentenza 2249 del 14 febbraio 2003, l’omessa indicazione del termine è causa solo di una mancata decorrenza dello stesso ma non di nullità. La Commissione Tributaria Centrale XVIII Sezione, però, con decisione n. 1818 del 14 marzo 2003 ha precisato che se l’intempestività del ricorso è dovuta alle erronee indicazioni riportate sull’atto, per il principio di affidamento, il contribuente non può soffrirne un pregiudizio e l’impugnazione dovrà considerarsi come prodotta in termine.

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