Sentenza Sez. III Penale 9 gennaio 2007 n. 149

Avv. Hermans Joseph Iezzoni

Sentenza Sez. III Penale 9 gennaio 2007 n. 149
Presidente C. Vitalone, Relatore A. M. Lombardi

La questione nodale circa l’applicabilita’, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli art. 171 bis della L. n. 633/1941, introdotto dall’art. 10 del D. L.vo 29.12.1992 n. 518, e 171 ter della medesima legge, introdotto dall’art. 17 del D. L.vo 16.11.1994 n. 685, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma n. 248/2000, e’, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto”, introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.


Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli art. 171 bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilita’ del medesimo fatto, ampliandola allorche’ e’ stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorche’ il fatto e’ stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. sez. 111, 200133303, Ashour ed altri, RV 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non puo’ identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; ne’ l’incremento patrimoniale puo’ identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attivita’ economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server FTP, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi sopra precisati, i soli utenti del server medesimo

Testo completo:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R. E. e F. C. in ordine ai reati: a) e d) di cui all’art. 171 bis della L. n. 633/1941; b) di cui all’art. 171 ter lett. a) e b) della L. n. 633/1941, loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server FTP, e distribuito programmi per elaboratore illecitamente duplicati, giochi per psx, video CD (capo A); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server FTP, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all’accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server FTP (capo B), nonche’ il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo D).
I giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito FTP mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonche’ il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneita’ ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilita’ delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla L. 18.8.2000 n. 248 e successive modificazioni. La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui ai capi di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l’attivita’ posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d’autore e che Io scambio del materiale informatico integra l’ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilita’ delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.
Si e’ osservato sul punto, in relazione alle differenze terminologiche adoperate dalla legge di riforma (“scopo di profitto” invece di “scopo di lucro” – “detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale” invece di “detenzione per scopo commerciale”), che le stesse si configurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale; interpretazione che non ha ampliato l’ambito della punibilita’ delle fattispecie delittuose precedenti.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciano per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941 nel testo vigente all’epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportate a detti articoli dalla L. 18.8.2000 n. 248, dal D. L.vo 9.4.2003 n. 68, dal D.L. 22.3.2004 n. 72, convertito in L. n. 128/2004, e dal D.L. 31.1.2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2005.
Si deduce, in sintesi, che l’interpretazione delle norme incriminatrici effettuata dalla Corte territoriale viola i principi della tipicita’ e della tassativita’ delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.
Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni degli arti 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941 non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre piu’ adeguata tutela del diritto d’autore, dettata dalla necessita’ di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensi’ anche dalla finalita’ di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell’ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.
Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra “scopo di lucro” e “scopo di profitto”, peraltro generalmente connesse alla necessita’ di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dall’art. 171 ter della L. n. 633/1941 con riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilita’ e’ stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell’autore della violazione.
Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all’imputato una attivita’ di duplicazione dei programmi e di opere dello ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore, poiche’ la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con iI sito FTP e da esso in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l’esistenza di un fine di lucro da parte del R., non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attivita’ di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell’imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall’art. 171 ter, comma 1 lett. a bis), aggiunto dal D.L. n. 72/2004, convertito in L. n. 128/2004; che, anche con riferimento al programma detenuto dall’imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla e’ stato affermato dai giudici di merito.
Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941.
Anche il secondo ricorrente denuncia l’errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui e’ stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, ne’ era connesso a forme di pubblicita’ o ad altra utilita’ economica che ne potessero trarre i creatori del sito FTP.
I ricorsi sono fondati.
E’ opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l’affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di “download” sul server FTP e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informatico e, piu’ in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, sicche’ sotto il citato profilo vi e’ sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.
La questione nodale circa l’applicabilita’, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui agli art. 171 bis della L. n. 633/1941, introdotto dall’art. 10 del D. L.vo 29.12.1992 n. 518, e 171 ter della medesima legge, introdotto dall’art. 17 del D. L.vo 16.11.1994 n. 685, nella loro formulazione antecedente alla legge di riforma n. 248/2000, e’, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine “scopo di lucro”, adoperato nel testo delle norme vigenti all’epoca dei fatti, rispetto all’espressione “scopo di profitto”, introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.
In proposito non si palesa certamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini piu’ esaustivi nella successiva modificazione della norma per un migliore adeguamento terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d’autore.
Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere Ia Sfera di applicabilita’ della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d’autore.
E’ stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’art. 171 ter, primo comma, della L. ti. 633/1941 e’ stata dapprima sostituita con quella “per trarne profitto” dall’art. 1, comma secondo, del D.L. 22.3.2004 n. 72, convertito con modificazioni dalla L. n, 128/2004, e successivamente reinserita al posto di quella “per trarne profitto” dall’art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. 31.1.2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilita’ della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.
Ne’ appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Suprema Corte (sez. III, 200133896, Furci, RV 220344), che si e’ occupata della diversa espressione, “a scopo commerciale”, contenuta nell’art. 171 bis della L. n. 633/1941, precisando che per scopo commerciale non deve intendersi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo puo’ configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.
La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialita’ della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attivita’ economica (imprenditoriale), e non alla individuazione dell’ambito di operativita’ della norma penale nel suo riferimento all’elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli art. 171 bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilita’ del medesimo fatto, ampliandola allorche’ e’ stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorche’ il fatto e’ stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. sez. 111, 200133303, Ashour ed altri, RV 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non puo’ identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; ne’ l’incremento patrimoniale puo’ identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attivita’ economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d’autore, che, nell’art. 174 ter, come da ultimo modificato dall’art. 28 del D. L.vo 9.4.2003 n. 68, non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorche’, cioe’, la riproduzione o l’acquisto non concorrano con i reati previsti dall’art. 171 e seg. e non sia destinato all’immissione in commercio di detto materiale (cfr. sez. un. 20.12.2005 n. 47164, Marino).
Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall’ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalita’ di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall’acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.
Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati e’ attualmente descritta in termini piu’ puntuali dall’art. 171 ter, comma secondo lett. a) bis, della L. n. 633/1941, introdotto dall’art. I corrimi 3, del D.L. 22.3.2004 n. 72, convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2004, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilita’ mediante il riferimento all’ipotesi che il fatto venga commesso “a fini di lucro”.
Passando quindi all’esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server FTP, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi sopra precisati, i soli utenti del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l’elusione di dispostivi di protezione di programmi non emerge dall’accertamento di merito la finalita’ lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.
Cosi’ deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.11.2006.


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