Scontro tra redditometro e reddito effettivo
Avv. Hermans Joseph Iezzoni
Con la sentenza, che si offre ai lettori di ABCDiritto, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, lamentando la cattiva gestione del contraddittorio nella fase precedente, ha precisato che l’imprenditore agricolo può vincere la presunzione del redditometro se ricostruisce la redditività aziendale, attraverso fatture e prospetti di situazioni patrimoniali, purché riferite agli anni contestati nell’accertamento sintetico.
Segue il testo della pronuncia:
Commissione Tributaria Regionale Toscana n. 94 del 30 Aprile 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE SEZIONE 24
riunita con l’intervento dei Signori:
BOCELLI PIETRO Presidente
GUIDUCCI RICCARDO Relatore
CIAPPEI CRISTIANO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 840/07
depositato il 14/03/2007
- avverso la sentenza N. 82/05/2005
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PISTOIA contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PISTOIA
proposto dal ricorrente:
[...]
difeso da:
[...]
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R6G010301020 IRPEF 1998 – sull’appello n. 841/07
depositato il 14/03/2007
SENTENZA
Nei processo tributario R.G. A. 840/07,841/07 proposto da:
[..] residenti in Serravalle Pistoiese (PT) Via [...] elettivamente domiciliati in Firenze, [...] presso lo studio dell’Avv. [...] che li rappresenta e difende per delega a margine nell’atto di appello
Parte attrice appellante
contro
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pistoia
Parte convenuta appellata
Conclusioni di parte appellante
In via preliminare: dichiarare la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia della sentenza
impugnata per i motivi tutti di cui in premessa;
- In via principale: previa riforma della sentenza appellata, dichiarare l’illegittimità, l’invalidità, la nullità e/p l’inefficacia dell’accertamento dell’Ufficio per le motivazioni sopra esposte e conseguentemente revocare, annullare e/o comunque privare di ogni giuridico effetto il medesimo;
- In via subordinata: riformare la sentenza stessa tenendo conto dei redditi agrari effettivi prodotti dal contribuente, in parte non contestati neppure dall’Ufficio impositore, nonché delle ulteriori forme di finanziamento utilizzate dal ricorrente per gli acquisti in oggetto in grado di far diminuire ulteriormente la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Inoltre in via preliminare: la sospensione della riscossione in pendenza di giudizio di appello e la condanna dell’Ufficio al rimborso ex art. 69 D.Lgs. 546/1992, delle somme versate dal contribuente alla data della sentenza di appello, nonché con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado”.
Conclusioni di parte appellata
“Il rigetto dell’appello principale del ricorrente, per infondatezza del medesimo e la conferma integrale degli avvisi di accertamento contestati con condanna dell’appellante al pagameto delle spese di lite, relativamente al presente ed al precedente grado di giudizio, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 come da nota spese allegata”.
Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento notificato, in data 22/10/2004 al Sig. [...] ed in data 22/12/2004 al Sig. [...] l’Agenzia delle Entrate di Pistoia ne rettificava l’imponibile IRPEF per l’anno d’imposta 1998 basandosi sul ricalcolo delL’art. 38, commi 4, 5 e 6 del DRR 600/73 dopo aver accertato che gli stessi avevano acquistato, per un valore pari al 50% ciascuno, un terreno non edificabile per £. 1:086.000.000 nel 1999 ed altro terreno per £. 186.000.000.
Entrambi i contribuenti presentavano tempestivo ricorso chiedendo l’annullamento degli avvisi con vittoria di spese ed onorari, in quanto l’Ufficio non aveva tenuto conto della vera motivazione che aveva permesso l’incremento patrimoniale motivo del contendere.
Nel merito i contribuenti sostenevano ur svolgendo attività separate, considerando congiunti i redditi accertati si giungeva ad un reddito dichiarato ai fini IRAP superiore all’accertato. Tale imponibile IRAP dichiarato iù coerente delle redditività presunta indicata dall’Ufficio,considerato che, negli anni in questione, i ricorrenti non avevano dipendenti e, quindi, l’imponibile IRAP era identico all’imponibile IRPEF. I contribuenti, inoltre, in una memoria depositata successivamente, sostenevano che l’acquisto di terreni agricoli non incrementava il patrimonio personale, in quanto costituivano investimenti in beni strumentali per l’attività esercitata. Inoltre, veniva depositata la documentazione, con la quale veniva contestato il metodo di accertamento operato.
Si costituiva l’Ufficio, il quale sottolineava il principio secondo cui l’imponibile IRAP non costituisce reddito effettivo, ma occorre prendere a base l’ammontare dei corrispettivi registrati, ai fini IVA ai sensi dell’art. 34 DPR 633/72, derivanti dalla cessione di produzione agricola.
La C.T.P. di Pistoia, riunendo i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva disponeva nell’udienza del 26/10/2005, il rigetto dei ricorsi, compensando le spese di giudizio.
La Commissione ha ritenuto, infatti, legittimo l’accertamento eseguito ai sensi dell’art. 38 commi 4, 5 e 6 ed il contribuente, al fine di contrastare tale pretesa impositiva, avrebbe dovuto dimostrare che le spese a lui imputate erano state sostenute da altri soggetti autonomamente titolari di redditi ( es. familiari) o che non avevano avuto la disponibilità del bene o del servizio o della somma spesa, presi come indici di reddito nell’anno d’imposta relativo all’accertamento sintetico. Nel caso de quo, trattasi di contribuenti titolari di due terreni (quota al 50% ciascuno) e di una automobile al 100% non contestati nel ricorso. In merito alle prove addotte, il ventilato apporto dei genitori, certamente legittimo poiché non è stato adeguatamente provato rimane privo di rilevanza ai fini della decisione del ricorso. In merito, infine, alle argomentazioni, destituite di prove, che il reddito IRAP sia più vicino al reddito effettivo rispetto al volume d’affari dichiarato ai fini IVA, la Commissione non ha ritenuto di condividere i richiami formulati all’art. 3 del DM 10/9/1992, poiché la controversia concerne gli indici di reddito complessivo e non di beni strumentali in quanto è stato rideterminato il reddito netto dei contribuenti per l’anno 1998, ai sensi dell’art. 38 DPR 600/73, e non il reddito d’impresa.
Avverso la suddetta sentenza propongono appello i contribuenti chiedendo:
a) in via preliminare, la nullità, invalidità e/o inefficacia della sentenza impugnata per contraddittorietà tra parte motiva e parte dispositiva, in quanto non viene fatto riferimento alla posizione erariale del contribuente per l’anno 1998 ed, in particolare, al rigetto del secondo ricorso relativo all’imposta IRPER anno 1999.
b) In via subordinata, la riforma della sentenza, tenendo conto dei redditi agrari effettivi posseduti dai contribuenti nonché delle forme di finanziamento utilizzate dai ricorrenti rappresentate da mutuo fondiario di £. 786.000.000, cambiali agrarie per £. 250.000.000 e concorso dei genitori nell’acquisto del bene, che diminuiscono ulteriormente la spesa di incrementi patrimoniali sostenuta.
Controdeduce l’Ufficio chiedendo il rigetto dell’appello, asserendo, sostanzialmente, che l’unica documentazione prodotta riguarda il contratto di mutuo (che è stato tenuto conto) e per il resto non è stato dimostrato che l’indice di spesa non esisteva, che il sostenimento della stessa è avvenuto da parte di terzi e che è stata fronteggiata con somme non costituenti reddito imponibile:
Questa Commissione, preliminarmente, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è del parere che i redditi dominicali ed agrari, determinati ai sensi degli art. 25 e 31 del DPR 917/86 sulla base degli estimi catastali, prescindendo dall’effettivo reddito conseguito, con conseguente preclusione per l’Ufficio di effettuare l’accertamento sintetico di cui all’art. 39 DPR 600/73.
Peraltro sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 377 del 1995 e della sentenza n. 7009 dell’8/5/2003 della Corte di Cassazione, è pacifico che questo principio trova esclusiva applicazione in riferimento alla determinazione del reddito fondiario, ma non è applicabile nel caso in cui vi sono ragionevoli elementi per presumere che assieme al reddito predetto ne ricorrano altri (Cass. 11223/95; Cass. 12258/99).
A tal fine, appare applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 38 comma 4 del DPR 600/73, che facoltizza l’Ufficio finanziario a procedere ad accertamento sintetico del reddito sulla base del cosiddetto redditometro quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato, proprio perché tale divergenza può legittimamente far supporre che il contribuente disponga di ulteriori redditi oltre quello fondiario.
E’ quindi possibile che il reddito fondiario dichiarato, essendo determinato secondo la rendita catastale e, quindi, secondo un criterio fittizio, sia inferiore rispetto a quello effettivamente ricavato dal contribuente. In questo caso, spetta, quindi, al contribuente, a fronte dell’eventuale accertamento dell’Ufficio, dimostrare ai sensi dell’art. 38 comma 6 del DPR 600/73, che il maggior reddito determinato sinteticamente deriva dallo sfruttamento del fondo e, quindi, non tassabile. Nel caso de quo, i ricorrenti hanno basato il calcolo presuntivo non facendo riferimento alla disponibilità del bene (terreno agricolo da destinare all’attività di vivaista) ma alla manifestazione di liquidità finanziaria ovvero alla disponibilità delle risorse necessarie al suo acquisto. Questa Commissione, quindi, esaminata la copiosa ,documentazione in atti, è del parere di accogliere l’appello del contribuente avendo quest’ultimo provato la capacità contributiva.
La Commissione è giunta a tale assunto partendo dal costo dei terreni non edificabili (destinati all’attività di vivaisti) di £. 1.086.000.000 e £. 186.000.000. detto investimento è stato finanziato per £. 786.000.000 tramite accensione di un mutuo fondiario (atto notaio Antonio Marrese) riconosciuto dall’Ufficio oltre a cambiali agrarie per un importo complessivo di £. 230.000.000. A tutto ciò deve aggiungersi che nonostante le disposizioni di legge prevedano l’obbligo della dichiarazione della sola rendita in base agli estimi catastali occorre verificare la capacità reddittuale dell’azienda per dimostrare la propria capacità contributiva. Nel caso de quo la redditività aziendale emersa attraverso la produzione di fatture e prospetti di situazioni patrimoniali riferite agli anni oggetto del contendere, è sufficiente a questa Commissione per giungere alla conclusione che i contribuenti hanno fornito idonee prove a dimostrazione la propria capacità contributiva contestata dall’Ufficio. Considerato, inoltre, l’oggetto di causa, la Commissione è del parere che sussistano giustificati motivi per compensare le spese.
Pertanto questa Commissione
PQM
In accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara provata la capacità contributiva così come affermata dagli appellanti e conseguentemente annulla l’avviso di accertamento contestato; dichiara compensate le spese di giudizio.
Firenze, lì 14/12/2007
ABCDiritto









