Riqualificazione energetica ed incentivi per l’impianto fotovoltaico

A cura dell’Avv. Hermans Joseph Iezzoni

L’Ingegnere Giuseppe T., gentile lettore di ABCDiritto, chiede :

Cortesemente chiedo (avendo avuto notizie contrastanti fra loro) se la ristrutturazione di una baita di montagna composta da piccola stalla al piano terra e da fienile al piano primo situata nel comune di X, non ancora censita al catasto fabbricati, sprovvista di qualsiasi impianto (acqua,luce,gas,riscaldamento), possa usufruire della detrazione del 36% e godere del 55% per la installazione di pannelli fotovoltaici.
Ringrazio e cordialmente saluto.

Ingegnere, con la Circolare del 31 maggio 2007 n.36/E, l’Agenzia delle Entrate ha, tra le tante, chiarito quali siano gli edifici interessati dagli interventi di risparmio energetico previsti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) e dal Decreto Edifici, e precisamente:

gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti (o parti degli stessi) e la prova della esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.

L’Agenzia chiarisce inoltre che l’edificio od unità immobiliare deve possedere anche alcune caratteristiche oggettive per essere interessato dal beneficio:

1) dotazione di un impianto di riscaldamento anche negli ambienti oggetto di riqualificazione;
2) l’impianto deve essere centralizzato anche se le unità immobiliari sono state suddivise;
3) nel caso di demolizione occorre la fedele ricostruzione;
4) anche nel caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (cd. solare termico) occorre che l’edificio sia esistente.

Per quanto riguarda poi la cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni essa è possibile. Gli interventi non devono essere gli stessi altrimenti, la palese sovrapposizione, determinerà la facoltà del contribuente di avvalersi di una delle delle due agevolazioni per le medesime spese.

Dunque nel suo caso (se non vi è accatastamento o richiesta di accatastamento e versamento dell’ICI) sarebbe più corretto parlare di “nuova costruzione” per la quale non è prevista agevolazione ai sensi del “Decreto Edifici”, inoltre, la mancanza “attuale” di impianti rende, di fatto, impossibile accedere alle agevolazioni per il loro adeguamento.

Per quanto riguarda la situazione diversa dell’impianto fotovoltaico (ossia rivolto alla produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare), le cui agevolazioni sono previste da un altro provvedimento, il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, non si parla di edifici esistenti ma solo di beneficiari:

a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o edifici.

e di periodo di esercizio dell’impianto:

successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di adeguamento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

Rammento, inoltre, che le finalità del Decreto sul fotovoltaico sono diverse rispetto al Decreto Edifici e si riassumono nell’incentivare il risparmio energetico mediante l’autoconsumo e la eventuale cessione al sistema elettrico.


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